CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 luglio 2026
Cassazione n. 24072/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
., in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]2026 MARINELLI;3198 - controricorrente -avverso la sentenza n. 165/2024 della CORTE D'APPELLO diPALERMO, depositata il 27/05/2024 R.G.N. 204/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del02/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22372/2024Numero sezionale 3198/2026Data pubblicazione 27/07/20261. La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza n. 165/2024del 27 maggio 2024, ha confermato la sentenza del localeTribunale n. 342/2022 di rigetto della domanda proposta dadel danno per omessa assunzione.La vicenda trae origine da un verbale di conciliazione sindacalesottoscritto in data 20 febbraio 2013, con il quale la [OSCURATO:SOCIETA]si impegnava ad assumere il Geraci, già dipendente dellaSicurservizi S.r.l. con qualifica di guardia particolare giurata,entro 365 giorni, con previsione che l'assunzione sarebbedivenuta effettiva solo dopo il rilascio delle autorizzazionipreviste dal T.U.L.P.S., da richiedersi congiuntamente dalleparti entro 270 giorni.1.1.Il Tribunale rigettava la domanda ritenendo che il ricorrentenon avesse dedotto né provato di aver richiesto congiuntamentele autorizzazioni o di aver messo in mora la resistente. [OSCURATO:PERSONA]Appello, nel confermare la decisione, rilevava che dall'accordoemergeva un onere di cooperazione a carico del lavoratore, ilquale non aveva mai predisposto la documentazione di suapertinenza né sollecitato la società ad attivarsi, e che la diffidadel 2019 - intervenuta a sei anni dalla sottoscrizionedell'accordo - non conteneva alcuna menzione delleautorizzazioni né allegava la documentazione necessaria.2. Per la cassazione della sentenza propone ricorso FrancescoGeraci affidandolo a quattro motivi.2.1. La [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso.3. Entrambe le parti hanno comunicato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 22372/2024Numero sezionale 3198/20261. Con il primo motivo si deduce violazione di leNgumgeero dii nra ccolta generale 24072/2026Data pubblicazione 27/07/2026relazione all'art. 138, terzo comma, T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno1931, n. 773), ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: il giudiced'appello avrebbe errato nel ritenere che fosse onere dellavoratore attivarsi per ottenere le autorizzazioni, mentre larichiesta del decreto prefettizio di nomina poteva essereformulata esclusivamente dal datore di lavoro previa stipula delcontratto.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione exart. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. in relazione agli artt. 1353, 1358,1362, 1363, 1366 c.c. e all'art. 138, terzo comma, T.U.L.P.S.:il giudice d'appello non avrebbe fatto corretta applicazione deicanoni ermeneutici, omettendo di considerare che l'assunzioneeffettiva presupponeva la preventiva stipula del contratto dilavoro ad opera del datore di lavoro.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione ex art.360, comma 1, n. 5, c.p.c. in relazione agli artt. 1353, 1362,1363, 1366 c.c. e all'art. 138, terzo comma, T.U.L.P.S.: ilgiudice d'appello avrebbe omesso di considerare che il Geracipoteva essere assunto anche in ruoli amministrativi, per i qualinon era necessaria alcuna autorizzazione prefettizia.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge inrelazione all'art. 1359 c.c. e all'art. 138, terzo comma,T.U.L.P.S., ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: il giudiced'appello non avrebbe considerato che la condotta inerte dellaKSM S.p.A., onerata di attivarsi per la stipula del contratto dilavoro, configurava impedimento colpevole al verificarsi dellacondizione sospensiva, con conseguente fictio di avveramentoex art. 1359 c.c.5. Il primo e il quarto motivo, da trattare congiuntamenteper la loro connessione logico-giuridica, sono infondati.Numero registro generale 22372/2024La Corte d'Appello ha accertato, con apprezzamento di fatto nonN umero sezionale 3198/2026Numero di raccolta generale 24072/2026implausibile, che il verbale di conciliazione sindacaleData pubblicazione 27/07/2026subordinava l'assunzione effettiva al rilascio delle autorizzazionidi cui all'art. 138 T.U.L.P.S. e che le parti avevano pattuito unonere di richiesta congiunta di tali autorizzazioni.L'accertamento della volontà negoziale costituisce indagine difatto riservata al giudice di merito, censurabile in sede dilegittimità solo per violazione dei canoni ermeneutici ex artt.1362 e seguenti c.c. o per motivazione inadeguata (cfr. Cass.,Sez. I, ord. n. 14933 del 2025; Cass., Sez. III, ord. n. 7422 del2021; Cass., Sez. II, ord. n. 18031 del 2020).Il giudice di merito ha fatto corretta applicazione del combinatodisposto delle clausole contrattuali, rilevando come la previsionedell'obbligo di assunzione «inderogabilmente e senza eccezionedi sorta» fosse coordinata con la clausola che subordinaval'assunzione effettiva al rilascio delle autorizzazioni e cheimponeva alle parti di richiederle congiuntamente. Taleinterpretazione - letterale e sistematica - non viola alcun canoneermeneutico.Quanto all'art. 138 T.U.L.P.S., la Corte territoriale non ha affattoaffermato che il lavoratore dovesse autonomamente ottenere ildecreto prefettizio, ma ha correttamente individuato un oneredi cooperazione in capo al Geraci - desunto dalla clausola dirichiesta congiunta - consistente nel predisporre ladocumentazione di sua pertinenza (autocertificazioni attestantii requisiti di legge) necessaria per consentire alla KSM dipresentare l'istanza alla Prefettura. Tale onere costituivacondizione ex art. 1358 c.c., cui sono soggette anche lecondizioni miste (cfr. Cass., Sez. I, n. 13469 del 2010), e il suoNumero registro generale 22372/2024inadempimento precludeva l'avvio della proceduraN umero sezionale 3198/2026Numero di raccolta generale 24072/2026amministrativa.Data pubblicazione 27/07/20265.1.La censura relativa all'art. 1359 c.c. è parimenti infondata.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la fictio iuris diavveramento della condizione presuppone una condotta dolosao colposa della parte che aveva interesse contrarioall'avveramento e non opera in presenza di mera inattività,salvo che questa costituisca violazione di un obbligo di agireimposto dal contratto o dalla legge (Cass., Sez. II, ord. n. 18351del 2024). Nella specie, la KSM non poteva presentare da solal'istanza alla Prefettura, essendo necessaria - per stessaprevisione negoziale e per la prassi amministrativa - lacooperazione del lavoratore mediante sottoscrizione delladomanda e consegna delle autocertificazioni: il mancatoavveramento della condizione non è dunque imputabile allacondotta della società, bensì al difetto di collaborazione delricorrente, che, secondo quanto accertato in fatto dal giudice dimerito, peraltro non ha mai messo a disposizione ladocumentazione richiesta neppure con la diffida del 2019.6. Il secondo e il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamenteper ragioni logico – sistematiche, sono inammissibili.Ricorre nella specie l'ipotesi di doppia conforme ai sensi dell'art.348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., avendo la Corte d'Appelloconfermato integralmente la decisione di primo grado sulla basedel medesimo percorso argomentativo. In tale ipotesi, ilricorrente che deduca il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.ha l'onere di indicare specificamente le ragioni di fatto poste abase della decisione di primo grado e quelle poste a base dellasentenza d'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse(cfr. Cass., Sez. Lav., ord. n. 7676 del 2021; Cass., Sez. Lav.,Numero registro generale 22372/2024ord. n. 2701 del 2024; Cass., Sez. II, ord. n. 18347 del 2024)N. umero sezionale 3198/2026Numero di raccolta generale 24072/2026Onere che il ricorrente non ha assolto.Data pubblicazione 27/07/2026In ogni caso, i motivi si risolvono nella mera contrapposizionedell'interpretazione del ricorrente a quella accolta dal giudice dimerito, senza specificare in quale modo e con qualiconsiderazioni quest'ultimo si sarebbe discostato dai canoniermeneutici. La doglianza è pertanto inammissibile anche sottotale profilo (cfr. Cass., Sez. III, n. 6908 del 2024; Cass., Sez.II, n. 710 del 2024).Il terzo motivo è inoltre infondato nel merito: la Corte d'Appelloha ritenuto implicito che l'assunzione sarebbe avvenuta per laqualifica di guardia particolare giurata, trattandosi dellaqualifica già rivestita dal Geraci presso il precedente datore dilavoro e oggetto dell'accordo sindacale che ne prevedeval'inquadramento allo stesso livello e con le medesime mansioni.La deduzione della possibilità di assunzione in ruoliamministrativi è mera ipotesi difensiva sfornita di riscontrotestuale nell'accordo.6. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deveessere rigettato.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e siliquidano come in dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità in favore dellaNumero registro generale 22372/2024controricorrente, liquidate in euro 4.000,00 per compensNi umero sezionale 3198/2026Numero di raccolta generale 24072/2026professionali, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettarioData pubblicazione 27/07/2026delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come perlegge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto.Così deciso nell’Adunanza camerale del 2 luglio 2026.La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]