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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 dicembre 2023

Cassazione n. 10929/2023

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pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5500/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresen- ta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 3107/2017 depo- sitata il 30/11/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. 2di 7 – RG 5500/2018 – S2 – C 13/12/2023 (n. 30) – [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In conseguenza di lavori di ristrutturazione di un immobile, era ne- cessario spostare un cavo elettrico dell’Enel.

La proprietaria [OSCURATO:PERSONA] si rivolgeva a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che eseguiva gli in- terventi a pagamento.

La controversia giudiziaria scaturiva dal dinie- go del rimborso (di circa € 1.300) richiesto successivamente dalla proprietaria. [OSCURATO:PERSONA] conveniva pertanto E-Distribuzione dinanzi al Tribunale di Genova.

In prime cure la domanda di rimborso veniva accolta.

In secondo grado, la sentenza di primo grado è stata annulla- ta per difetto di motivazione e la domanda è stata accolta sulla base di due autonome rationes decidendi: (a) la proprietaria era d’accordo sull’accollarsi le spese; (b) in ogni caso, alle servitù costituite per usucapione non si applica l’art. 122 t.u. 1775/1933, ove si riconosce il diritto del proprietario di compiere innovazioni, sebbene ciò comporti lo spostamento di condutture e di appoggi da parte dell’esercente dell’elettrodotto senza che il primo sia tenuto ad alcun indennizzo o rimborso in favore del secondo, salvo diversa pattuizione all'atto della costituzione della servitù.

Secondo il giudice di secondo grado le spe- se per il ripristino della linea elettrica sono regolate ex art. 1068 c.c. sul trasferimento della servitù in luogo diverso a spese del proprieta- rio delfondo servente.

Ricorre in cassazione l’attrice con quattro motivi, illustrati da me- moria.

Resiste la convenuta con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. -Con il primo motivo si censura che il giudice di appello abbia ri- tenuto l’art. 122 t.u. 1775/1933 derogabile dall’accordo tra le parti (violazione degli artt. 1418, co. 1 c.c. e 122 T.U. 1775/1933).

Con il secondo motivo si censura che il giudice di appello abbia accertato un accordo tra le parti di accollo delle spese in capo al proprietario del 3di 7 – RG 5500/2018 – S2 – C 13/12/2023 (n. 30) – [OSCURATO:PERSONA]. fondo servente (violazione degli artt. 1325, co. 1, n. 1 e 1418, co. 2 c.c.).

Con il terzo motivo si denuncia -in via subordinata al rigetto del secondo motivo - la nullità dell’accordo tra le parti di accollo delle spese in capo al proprietario del fondo servente (violazione degli artt.1325, co. 1, n. 4 e 1350 c.c.).

Con il quarto motivo si censura che il giudice di appello abbia ritenuto di applicare l’art. 1068 c.c. e non l’art. 122 t.u. 1775/1933 (violazione dell’art. 122 t.u. 1775/1933 e falsa applicazione dell’art. 1068 c.c.).

2. –Nell’esame conviene invertire l’ordine dei motivi.

È fondato il quarto motivo (rubricato per errore materiale una se- conda volta con il numero 3, cfr. ricorso, p. 11).

L’art. 122 t.u. 1775/1933 è applicabile anche alle servitù di elettro- dotto acquistate per usucapione.

Infatti, una servitù si qualifica come coattiva in virtù dei presupposti cui la legge subordina l’obbligo di co- stituire la servitù (avente un determinato contenuto: acquedotto, sca- rico, appoggio, passaggio, elettrodotto, ecc.).

Pertanto, quando sussi- stono siffatti presupposti, una servitù non cessa di essere coattiva per il fatto che il titolo che la costituisce è un contratto e non una senten- za o un atto amministrativo.

Tale è la tesi sostenuta a buona ragione dall’opinione comune (quasi incontrastata).

Ciò implica logicamente che la qualificazione «coattiva» rinvia alla funzione della servitù (ad es., il consentire il passaggio dal fondo in- tercluso alla pubblica strada) e non indica l’immancabile carattere coercitivo del titolo che la costituisce (carattere che può esserci o meno).

Se quindi «servitù coattiva» è concetto di funzione, non di so- stanza (del suo titolo), ne segue nel caso di specie che, in presenza dei presupposti cui la legge subordina l’obbligo di costituire una servi- tù di elettrodotto, se quest’ultima si è costituita per usucapione, essa non cessa di dover essere assoggettata alla disciplina della corrispon- 4di 7 – RG 5500/2018 – S2 – C 13/12/2023 (n. 30) – [OSCURATO:PERSONA]. dente servitù coattiva, nel caso di specie all’art. 122, co. 4 t.u. 1775/1933.

Infatti, anche recentemente la giurisprudenza di questa Corte non ha mancato di richiamarsi all’orientamento secondo cui: «la servitù coattiva di elettrodotto può essere acquistata anche per usu- capione», facendone conseguire l'applicabilità della disciplina speciale, «con la conseguenza che, nel caso di spostamento della linea elettri- ca, essa è soggetta alla disciplina fissata dal t.u. all'art. 122, che po- ne a carico dell'Enel le spese relative allo spostamento» e non a quel- la dell'art. 1068 c.c. (cfr. Cass. 29617/2022). [OSCURATO:PERSONA] è consapevole dell’esistenza di qualche pronuncia di di- verso orientamento, menzionata dalla parte controricorrente, tra cui Cass 28271//2019, secondo la quale la servitù di elettrodotto acqui- stata per usucapione ha natura di servitù volontaria, pur in presenza dei presupposti per l'imposizione coattiva del vincolo.

La conclusione si basa sulla considerazione che la servitù di elettrodotto acquistata per usucapione è «estranea all'attuazione di un potere autoritativo o di un dovere legalmente imposto a servitù, essendo nata non secondo il volere coatto o contro il volere del soggetto passivo, ma indipen- dentemente da esso, in forza della conversione di una situazione di fatto in una situazione di diritto».

Tale argomentazione muove tuttavia dalla ricognizione di un dato meramente formale o strutturale (l’essersi la servitù costituita indi- pendentemente dalla volontà del soggetto passivo) e si allontana così da quella prospettiva adeguatamente funzionale che è sottesa - se- condo la communis opiniopoc’anzi ricordata – alla distinzione tra ser- vitù coattive e servitù volontarie.

Tali sono le ragioni che inducono il Collegio a riconoscersi ancora oggi nell’orientamento delle Sezioni Unite (Cass.

SU 1971/1822), che - pronunciand osi proprio in materia di servitù di elettrodotto – hanno statuito la possibilità di acquistare 5di 7 – RG 5500/2018 – S2 – C 13/12/2023 (n. 30) – [OSCURATO:PERSONA]. una servitù coattiva per usucapione (nello stesso senso Cass.5077/1983, oltre alla già ricordata Cass. 29617/2022 e ad altre).

Ne consegue che, nel caso di specie, lo spostamento della linea elettrica è soggetto alla disciplina fissata dall’art. 122t.u. 1775/1933, non già dell'art. 1068 c.c.

In conclusione, è accolto il quarto motivo.

3. - Una volta stabilito che la disposizione di cui all’art. 122 t.u. 1775/1933 è applicabile anche alle servitù di elettrodotto acquistate per usucapione e, dunque, è applicabile alla fattispecie dedotta nel presente giudizio, cade la ratio decidendisopra richiamata sub b).

Si deve allora procedere allo scrutinio delle censure rivolte alla ratio decidendisopra richiamata sub a), che si risolve nell'assunto secondo cui risulterebbe «provato l'accordo tra le parti in ordine al riconosci- mento da parte dell'appellata del suo esclusivo onere del pagamento delle spese per cui è causa» (pag. 2, ultimo capoverso,della senten- za).

Tale ratio è stata censurata con il primo motivo di ricorso, con il quale si critica la sentenza impugnata per aver ritenuto derogabile il disposto dell’art. 122 t.u. 1775/1933, nonché con il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si critica la sentenza impugnata per aver ritenuto validamente concluso un patto di droga alla detta disposizio- ne.

4. -Il primo motivo di ricorso, in cui si afferma l’inderogabilità del- la disposizione di cui all’articolo 122 t.u. 1775/1933 è infondato.

La disposizione recita: «Tuttavia, salvo le diverse pattuizioni che si siano stipulate all'atto della costituzione della servitù, il proprietario ha fa- coltà di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto, ancorché essi obblighino l'esercente dell'elettrodotto a ri- muovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, senza 6di 7 – RG 5500/2018 – S2 – C 13/12/2023 (n. 30) – [OSCURATO:PERSONA]. che per ciò sia tenuto ad alcun indennizzo o rimborso a favore dell'e- sercente medesimo» .

Da tale testo discende che, salvo diverse pattui- zionistipulate all'atto della costituzione della servitù, il proprietario del fondo servente ha la facoltà di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione che obblighi l'esercente dell'elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, senza essere te- nuto ad indennizzi o rimborsi; ma ciò non esclude, trattandosi di dirit- ti disponibili, che il medesimo proprietario possa validamente decide- re, pur in assenza di pattuizioni stipulate all'atto della costituzione della servitù, di non esercitare la suddetta facoltà e - nell'esercizio della propria autonomia negoziale - accollarsi le spese di ricollocazio- ne di condutture e appoggi.

Donde il rigetto del motivo di gravame.

5. – Il terzo motivo di ricorso è fondato. il Tribunale ha ritenuto provato il perfezionamento di un accordo avente ad oggetto l’assunzione delle spese di spostamento della servitù di elettrodotto da parte della proprietaria del fondo servente sull’argomento che «se la Costigliolo non fosse stata d'accordo nell’ accollarsi le spese per il ripristino della linea elettrica, e sulla loro quantificazione da parte del- la società appellante, la stessa avrebbe dovuto versare la somma og- gi richiesta con riserva di ripetizione» (pag. 2, quartultimo capoverso, della sentenza).

Con tale, apodittica, affermazione il Tribunale non of- fre alcun esame del comportamento delle parti capace di evidenziare l’emersione di una volontà negoziale manifestata per fatti concludenti ma enuncia - e applica - una (insussistente) regola di diritto (si noti la terminologia utilizzata in sentenza: si scrive che la Costigliolo, se non fosse stata d'accordo nell’ accollarsi le spese, “avrebbe dovuto versare”, non “avrebbe versato”) alla cui stregua il perfezionamento dell’accordo in ordine all’assunzione, da parte del proprietario del fondo servente, di spese legalmente spettanti all'esercente dell'elet- 7di 7 – RG 5500/2018 – S2 – C 13/12/2023 (n. 30) – [OSCURATO:PERSONA]. trodotto discenderebbe juris et de jure dal versamento del relativo importo da parte del proprietario del fondo, senza riserva di ripetizio- ne, in favore dell'esercente dell'elettrodotto.

Il secondo mezzo di ri- corso va quindi accolto.

6. - All’ accoglimento del secondo mezzo consegue l’assorbimento del terzo, concernente la dedotta nullità dell’accordo che il Tribunale ha ritenuto essere stato concluso inter partes sull ’assunzione, da par- te della proprietaria del fondo servente, delle spese di spostamento della servitù di elettrodotto.

7. - In conclusione, sono accolti il secondo e il quarto motivo di ri- corso; è rigettato il primo e resta assorbito il terzo.

8. - In relazione ai motivi accolti è cassata la sentenza impugnata; è rinviata la causa al Tribunale di Genova, in persona di diverso magi- strato, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo e il quarto e dichiara assorbito il terzo; cassa l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5500/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresen- ta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 3107/2017 depo- sitata il 30/11/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. 2di 7 – RG 5500/2018 – S2 – C 13/12/2023 (n. 30) – [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In conseguenza di lavori di ristrutturazione di un immobile, era ne- cessario spostare un cavo elettrico dell’Enel. La proprietaria [OSCURATO:PERSONA] si rivolgeva a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che eseguiva gli in- terventi a pagamento. La controversia giudiziaria scaturiva dal dinie- go del rimborso (di circa € 1.300) richiesto successivamente dalla proprietaria. [OSCURATO:PERSONA] conveniva pertanto E-Distribuzione dinanzi al Tribunale di Genova. In prime cure la domanda di rimborso veniva accolta. In secondo grado, la sentenza di primo grado è stata annulla- ta per difetto di motivazione e la domanda è stata accolta sulla base di due autonome rationes decidendi: (a) la proprietaria era d’accordo sull’accollarsi le spese; (b) in ogni caso, alle servitù costituite per usucapione non si applica l’art. 122 t.u. 1775/1933, ove si riconosce il diritto del proprietario di compiere innovazioni, sebbene ciò comporti lo spostamento di condutture e di appoggi da parte dell’esercente dell’elettrodotto senza che il primo sia tenuto ad alcun indennizzo o rimborso in favore del secondo, salvo diversa pattuizione all'atto della costituzione della servitù. Secondo il giudice di secondo grado le spe- se per il ripristino della linea elettrica sono regolate ex art. 1068 c.c. sul trasferimento della servitù in luogo diverso a spese del proprieta- rio delfondo servente. Ricorre in cassazione l’attrice con quattro motivi, illustrati da me- moria. Resiste la convenuta con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. -Con il primo motivo si censura che il giudice di appello abbia ri- tenuto l’art. 122 t.u. 1775/1933 derogabile dall’accordo tra le parti (violazione degli artt. 1418, co. 1 c.c. e 122 T.U. 1775/1933). Con il secondo motivo si censura che il giudice di appello abbia accertato un accordo tra le parti di accollo delle spese in capo al proprietario del 3di 7 – RG 5500/2018 – S2 – C 13/12/2023 (n. 30) – [OSCURATO:PERSONA]. fondo servente (violazione degli artt. 1325, co. 1, n. 1 e 1418, co. 2 c.c.). Con il terzo motivo si denuncia -in via subordinata al rigetto del secondo motivo - la nullità dell’accordo tra le parti di accollo delle spese in capo al proprietario del fondo servente (violazione degli artt.1325, co. 1, n. 4 e 1350 c.c.). Con il quarto motivo si censura che il giudice di appello abbia ritenuto di applicare l’art. 1068 c.c. e non l’art. 122 t.u. 1775/1933 (violazione dell’art. 122 t.u. 1775/1933 e falsa applicazione dell’art. 1068 c.c.). 2. –Nell’esame conviene invertire l’ordine dei motivi. È fondato il quarto motivo (rubricato per errore materiale una se- conda volta con il numero 3, cfr. ricorso, p. 11). L’art. 122 t.u. 1775/1933 è applicabile anche alle servitù di elettro- dotto acquistate per usucapione. Infatti, una servitù si qualifica come coattiva in virtù dei presupposti cui la legge subordina l’obbligo di co- stituire la servitù (avente un determinato contenuto: acquedotto, sca- rico, appoggio, passaggio, elettrodotto, ecc.). Pertanto, quando sussi- stono siffatti presupposti, una servitù non cessa di essere coattiva per il fatto che il titolo che la costituisce è un contratto e non una senten- za o un atto amministrativo. Tale è la tesi sostenuta a buona ragione dall’opinione comune (quasi incontrastata). Ciò implica logicamente che la qualificazione «coattiva» rinvia alla funzione della servitù (ad es., il consentire il passaggio dal fondo in- tercluso alla pubblica strada) e non indica l’immancabile carattere coercitivo del titolo che la costituisce (carattere che può esserci o meno). Se quindi «servitù coattiva» è concetto di funzione, non di so- stanza (del suo titolo), ne segue nel caso di specie che, in presenza dei presupposti cui la legge subordina l’obbligo di costituire una servi- tù di elettrodotto, se quest’ultima si è costituita per usucapione, essa non cessa di dover essere assoggettata alla disciplina della corrispon- 4di 7 – RG 5500/2018 – S2 – C 13/12/2023 (n. 30) – [OSCURATO:PERSONA]. dente servitù coattiva, nel caso di specie all’art. 122, co. 4 t.u. 1775/1933. Infatti, anche recentemente la giurisprudenza di questa Corte non ha mancato di richiamarsi all’orientamento secondo cui: «la servitù coattiva di elettrodotto può essere acquistata anche per usu- capione», facendone conseguire l'applicabilità della disciplina speciale, «con la conseguenza che, nel caso di spostamento della linea elettri- ca, essa è soggetta alla disciplina fissata dal t.u. all'art. 122, che po- ne a carico dell'Enel le spese relative allo spostamento» e non a quel- la dell'art. 1068 c.c. (cfr. Cass. 29617/2022). [OSCURATO:PERSONA] è consapevole dell’esistenza di qualche pronuncia di di- verso orientamento, menzionata dalla parte controricorrente, tra cui Cass 28271//2019, secondo la quale la servitù di elettrodotto acqui- stata per usucapione ha natura di servitù volontaria, pur in presenza dei presupposti per l'imposizione coattiva del vincolo. La conclusione si basa sulla considerazione che la servitù di elettrodotto acquistata per usucapione è «estranea all'attuazione di un potere autoritativo o di un dovere legalmente imposto a servitù, essendo nata non secondo il volere coatto o contro il volere del soggetto passivo, ma indipen- dentemente da esso, in forza della conversione di una situazione di fatto in una situazione di diritto». Tale argomentazione muove tuttavia dalla ricognizione di un dato meramente formale o strutturale (l’essersi la servitù costituita indi- pendentemente dalla volontà del soggetto passivo) e si allontana così da quella prospettiva adeguatamente funzionale che è sottesa - se- condo la communis opiniopoc’anzi ricordata – alla distinzione tra ser- vitù coattive e servitù volontarie. Tali sono le ragioni che inducono il Collegio a riconoscersi ancora oggi nell’orientamento delle Sezioni Unite (Cass. SU 1971/1822), che - pronunciand osi proprio in materia di servitù di elettrodotto – hanno statuito la possibilità di acquistare 5di 7 – RG 5500/2018 – S2 – C 13/12/2023 (n. 30) – [OSCURATO:PERSONA]. una servitù coattiva per usucapione (nello stesso senso Cass.5077/1983, oltre alla già ricordata Cass. 29617/2022 e ad altre). Ne consegue che, nel caso di specie, lo spostamento della linea elettrica è soggetto alla disciplina fissata dall’art. 122t.u. 1775/1933, non già dell'art. 1068 c.c. In conclusione, è accolto il quarto motivo. 3. - Una volta stabilito che la disposizione di cui all’art. 122 t.u. 1775/1933 è applicabile anche alle servitù di elettrodotto acquistate per usucapione e, dunque, è applicabile alla fattispecie dedotta nel presente giudizio, cade la ratio decidendisopra richiamata sub b). Si deve allora procedere allo scrutinio delle censure rivolte alla ratio decidendisopra richiamata sub a), che si risolve nell'assunto secondo cui risulterebbe «provato l'accordo tra le parti in ordine al riconosci- mento da parte dell'appellata del suo esclusivo onere del pagamento delle spese per cui è causa» (pag. 2, ultimo capoverso,della senten- za). Tale ratio è stata censurata con il primo motivo di ricorso, con il quale si critica la sentenza impugnata per aver ritenuto derogabile il disposto dell’art. 122 t.u. 1775/1933, nonché con il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si critica la sentenza impugnata per aver ritenuto validamente concluso un patto di droga alla detta disposizio- ne. 4. -Il primo motivo di ricorso, in cui si afferma l’inderogabilità del- la disposizione di cui all’articolo 122 t.u. 1775/1933 è infondato. La disposizione recita: «Tuttavia, salvo le diverse pattuizioni che si siano stipulate all'atto della costituzione della servitù, il proprietario ha fa- coltà di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto, ancorché essi obblighino l'esercente dell'elettrodotto a ri- muovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, senza 6di 7 – RG 5500/2018 – S2 – C 13/12/2023 (n. 30) – [OSCURATO:PERSONA]. che per ciò sia tenuto ad alcun indennizzo o rimborso a favore dell'e- sercente medesimo» . Da tale testo discende che, salvo diverse pattui- zionistipulate all'atto della costituzione della servitù, il proprietario del fondo servente ha la facoltà di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione che obblighi l'esercente dell'elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, senza essere te- nuto ad indennizzi o rimborsi; ma ciò non esclude, trattandosi di dirit- ti disponibili, che il medesimo proprietario possa validamente decide- re, pur in assenza di pattuizioni stipulate all'atto della costituzione della servitù, di non esercitare la suddetta facoltà e - nell'esercizio della propria autonomia negoziale - accollarsi le spese di ricollocazio- ne di condutture e appoggi. Donde il rigetto del motivo di gravame. 5. – Il terzo motivo di ricorso è fondato. il Tribunale ha ritenuto provato il perfezionamento di un accordo avente ad oggetto l’assunzione delle spese di spostamento della servitù di elettrodotto da parte della proprietaria del fondo servente sull’argomento che «se la Costigliolo non fosse stata d'accordo nell’ accollarsi le spese per il ripristino della linea elettrica, e sulla loro quantificazione da parte del- la società appellante, la stessa avrebbe dovuto versare la somma og- gi richiesta con riserva di ripetizione» (pag. 2, quartultimo capoverso, della sentenza). Con tale, apodittica, affermazione il Tribunale non of- fre alcun esame del comportamento delle parti capace di evidenziare l’emersione di una volontà negoziale manifestata per fatti concludenti ma enuncia - e applica - una (insussistente) regola di diritto (si noti la terminologia utilizzata in sentenza: si scrive che la Costigliolo, se non fosse stata d'accordo nell’ accollarsi le spese, “avrebbe dovuto versare”, non “avrebbe versato”) alla cui stregua il perfezionamento dell’accordo in ordine all’assunzione, da parte del proprietario del fondo servente, di spese legalmente spettanti all'esercente dell'elet- 7di 7 – RG 5500/2018 – S2 – C 13/12/2023 (n. 30) – [OSCURATO:PERSONA]. trodotto discenderebbe juris et de jure dal versamento del relativo importo da parte del proprietario del fondo, senza riserva di ripetizio- ne, in favore dell'esercente dell'elettrodotto. Il secondo mezzo di ri- corso va quindi accolto. 6. - All’ accoglimento del secondo mezzo consegue l’assorbimento del terzo, concernente la dedotta nullità dell’accordo che il Tribunale ha ritenuto essere stato concluso inter partes sull ’assunzione, da par- te della proprietaria del fondo servente, delle spese di spostamento della servitù di elettrodotto. 7. - In conclusione, sono accolti il secondo e il quarto motivo di ri- corso; è rigettato il primo e resta assorbito il terzo. 8. - In relazione ai motivi accolti è cassata la sentenza impugnata; è rinviata la causa al Tribunale di Genova, in persona di diverso magi- strato, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo e il quarto e dichiara assorbito il terzo; cassa l
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