CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 marzo 2026
Cassazione n. 07317/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 15002-2022 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocatoANTONIO [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa2026 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];1132 - controricorrente –avverso la sentenza n. 1064/2021 della CORTE D'APPELLO diLECCE, depositata il 03/12/2021 R.G.N. 454/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15002/2022Numero di raccolta generale 7317/20261. Con ricorso del 12 marzo 2015, [OSCURATO:PERSONA] si Dèat a pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]rivolta al Tribunale di Lecce, premettendo di essere dirigenteamministrativo della Asl di Lecce ed esponendo di essere stataassegnata nel 2006 all’[OSCURATO:PERSONA] della Asl,presso la quale aveva svolto due tipi di attività: collaborazionealla gestione dell’inventario dei beni mobili e acquisizione di benidurevoli.Nel 2010 la Asl di Lecce aveva riorganizzato le aree e avevaprevisto, all’interno dell’[OSCURATO:PERSONA] delPatrimonio, due [OSCURATO:PERSONA], quella Appalti eContratti e quella [OSCURATO:PERSONA].Successivamente, con delibera del 26 gennaio 2012, la Aslaveva dunque assegnato alla ricorrente l’incarico di direzionedella struttura semplice [OSCURATO:PERSONA], differendo lastipula del contratto individuale al 31 agosto 2012 e nonassegnandole l’incarico di dirigente della UOS Appalti eContratti, nonostante l’attività svolta anche presso quest’ultimaunità.Su tali presupposti, la Montesano ha chiesto il riconoscimentodel proprio diritto al conferimento della titolarità di dirigentedell’UOS Appalti e Contratti dal gennaio 2012 e in ogni caso ilriconoscimento del trattamento giuridico ed economicocorrispondente alle mansioni svolte presso tale UOS dal maggio2006 al gennaio 2012, con liquidazione di un compensoaggiuntivo; inoltre, ha chiesto il pagamento delle differenzeretributive non corrisposte per il periodo dal gennaio 2012 alsettembre 2012 per l’attività svolta presso l’UOS Inventario BeniMobili prima della formalizzazione del contratto.2. Il Tribunale di Lecce ha integralmente rigettato la domanda.Numero registro generale 15002/20223. La Corte d’appello di Lecce, con sentenza n. 1064/2021N, umero sezionale 1132/2026Numero di raccolta generale 7317/2026pubblicata il 3 dicembre 2021, ha parzialmente accolto l’appelDloat a pubblicazione 26/03/2026proposto dalla Montesano avverso la decisione di primo grado,confermando il rigetto delle domande relative alla UOS [OSCURATO:PERSONA], ma accogliendo quella concernente l’incarico didirigente della UOS [OSCURATO:PERSONA], con conseguentecondanna della ASL di Lecce al pagamento in favore dellalavoratrice delle differenze retributive per i mesi da febbraio adagosto 2012, nella misura corrispondente alla maggioreretribuzione mensile già formalmente riconosciuta dal 1°settembre 2012.4. Per la cassazione della sentenza di secondo grado, ricorre laMontesano con ricorso affidato a tre motivi.La ASL di Lecce resiste con controricorso, illustrato da memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia laviolazione degli artt. 115, 116 e 416, c.p.c., per non avere laCorte d’appello ritenuto provati fatti decisivi ai fini dellasoluzione della controversia, che la ASL convenuta non avrebbecontestato.Il motivo ruota intorno al tema dello svolgimento, da parte dellaricorrente, di funzioni dirigenziali relative alla struttura sempliceAppalti e Contratti della Direzione generale Patrimonio della ASLdi Lecce. La ricorrente sostiene che lo svolgimento da parte suadi funzioni dirigenziali sarebbe stato contestato sologenericamente dalla controparte e che pertanto tale circostanzadovrebbe ritenersi provata, ai sensi dell’art. 115 c.p.c.2. Il motivo è inammissibile, poiché la ricorrente non haspecificato i passaggi della memoria di costituzione in primogrado della ASL di Lecce, dai quali giungere alla conclusionedella genericità della contestazione.Numero registro generale 15002/2022In tal modo, la ricorrente non ha assolto all’onere, previstoN umero sezionale 1132/2026Numero di raccolta generale 7317/2026dall’art. 366, primo comma, n. 6), c.p.c., a pena dDait a pubblicazione 26/03/2026inammissibilità, di indicare specificamente e illustrare ilcontenuto degli atti processuali sui quali il motivo si fonda.La Corte non è dunque messa nella condizione di valutare se ilgiudice d’appello abbia effettivamente violato le norme evocatein ricorso, che gli impongono di porre alla base della decisione ifatti non specificamente contestati.2.1. Sono invece inconferenti le ulteriori doglianze contenutenel motivo, con cui la ricorrente lamenta il fatto che la Corted’appello non avrebbe accolto le istanze istruttorie (provatestimoniale, interrogatorio formale e informazioni ex art. 213c.p.c.) formulate in primo grado e reiterate in appello, teseappunto a dimostrare lo svolgimento da parte sua di funzionidirigenziali.Come emerge chiaramente nell’ultima parte del motivo, a pag.9 del ricorso, anche tali doglianze convergono comunque neldenunciare la violazione degli artt. 115 e 416 c.p.c., senza peròchiarire in che rapporto si porrebbe il mancato accoglimentodelle richieste istruttorie con il nodo della non contestazione.2.2. Delle due l’una, dunque.Se la ricorrente intende in tal modo rimettere in discussionel’apprezzamento di adeguatezza delle prove raccolte operato dalgiudice di merito, la doglianza è inammissibile, poiché talevalutazione è sottratta al sindacato di legittimità, alla luce delcostante orientamento secondo cui alla Cassazione non èconferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa,ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale edella correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudicedi merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprioconvincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarneNumero sezionale 1132/2026idonee a dimostrare i fatti in discussione (v. tra le tante NCumaesros d.i, r accolta generale 7317/2026Sez. 2, Ordinanza n. 10927 del 23/04/2024, Sez. 5, OrdinanzDaat a pubblicazione 26/03/2026n. 32505 del 22/11/2023).Se invece il motivo intende segnalare l’omessa considerazionedi richieste istruttorie, in tal caso – visto che la mancataammissione delle prove non è censurabile in sede di legittimitàper violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.(Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9731 del 14/04/2025) – laricorrente avrebbe dovuto far valere tale omissione nei rigorositermini dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., ossia illustrandole ragioni che rendono la prova non ammessa idonea adimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio dicertezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altrerisultanze istruttorie che hanno determinato il convincimentodel giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti privadi fondamento (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 30721 del29/11/2024).Sennonché, anche a voler sorvolare sul fatto che il mezzo nonsia stato specificamente indicato in rubrica, la ricorrente non siè adoperata in tal senso, poiché l’unico capitolo di prova dell’attointroduttivo riportato in ricorso è caratterizzato da genericità:infatti, come del resto affermato anche dalla sentenzaimpugnata, in esso si fa riferimento al fatto che ella avrebbesvolto «in via continuativa e prevalente le mansioni inerenti laUO semplice “Appalti e Contratti” aziendale», senza un’analiticadescrizione di quali fossero state in concreto le mansioni, tali dafarle riconoscere di fatto il ruolo dirigenziale.3. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia laviolazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., in quanto sostiene chela ASL di Lecce, omettendo di munire la UOS Appalti e Contrattidi una figura dirigenziale e facendole svolgere anche le maNnusmieoron rie gistro generale 15002/2022Numero sezionale 1132/2026di responsabile di tale UOS, avrebbe tenuto un comportaNmumeenro tdoi r accolta generale 7317/2026contrario ai principi di correttezza e buona fede, non rilevatDoat a pubblicazione 26/03/2026dalla sentenza impugnata.4. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia laviolazione degli artt. 36 Cost., 2103 e 2126 c.c., per non averela Corte d’appello riconosciuto alcun ristoro economico per icompiti svolti dalla Montesano presso l’UOS Appalti e Contratti,aggiuntivi rispetto quelli a lei assegnati presso la UOS InventarioBeni Mobili.5. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili.La Corte d’appello ha ritenuto non provata la circostanza dellosvolgimento di mansioni dirigenziali continuative presso l’UOSAppalti e Contratti da parte della Montesano e ha dunqueescluso in radice la scorrettezza della condotta della ASL. Ancheil diritto a un compenso per l’attività lavorativa svolta inaggiunta rispetto alle mansioni assegnate presuppone la provadello svolgimento di tale attività, che la Corte d’appello hainvece ritenuto non provata.Ne consegue che, anche a voler trascurare la costantegiurisprudenza di questa Corte, secondo la quale l’assegnazionetemporanea di un incarico a un dirigente che ne stia giàsvolgendo un altro non dà diritto alla duplicazione delleretribuzioni di posizione e risultato, alla luce del principio dionnicomprensività della retribuzione dirigenziale (v. Cass. Sez.L, Ordinanza n. 32617 del 04/11/2022, Sez. L, Sentenza n.3094 del 08/02/2018), la ricorrente non si è confrontata con ilreale decisum della sentenza impugnata. Attraverso le censuremosse con il secondo e con il terzo motivo, la ricorrente mira inrealtà a rimettere in discussione, proponendo una propriadiversa interpretazione, la valutazione delle risultanzeprocessuali e la ricostruzione della fattispecie operatNeu menroe rle gistro generale 15002/2022Numero sezionale 1132/2026merito, operazione che è tuttavia preclusa in sede di legitNtuimmeriot àdi. r accolta generale 7317/20265. Il ricorso va in conclusione dichiarato inammissibile. Data pubblicazione 26/03/2026Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misuraindicata in dispositivo.Numero registro generale 15002/2022Numero sezionale 1132/2026Numero di raccolta generale 7317/2026Data pubblicazione 26/03/2026AULA 'B'OggettoL A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E PubblicoimpiegoSEZIONE LAVORODirigentiComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RetribuzioneDott. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - R.G.N.15002/2022Cron.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].Ud [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere-[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -Rel. Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 15002-2022 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocatoANTONIO [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa2026 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];1132 - controricorrente –avverso la sentenza n. 1064/2021 della CORTE D'APPELLO diLECCE, depositata il 03/12/2021 R.G.N. 454/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15002/2022Numero di raccolta generale 7317/20261. Con ricorso del 12 marzo 2015, [OSCURATO:PERSONA] si Dèat a pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]rivolta al Tribunale di Lecce, premettendo di essere dirigenteamministrativo della Asl di Lecce ed esponendo di essere stataassegnata nel 2006 all’[OSCURATO:PERSONA] della Asl,presso la quale aveva svolto due tipi di attività: collaborazionealla gestione dell’inventario dei beni mobili e acquisizione di benidurevoli.Nel 2010 la Asl di Lecce aveva riorganizzato le aree e avevaprevisto, all’interno dell’[OSCURATO:PERSONA] delPatrimonio, due [OSCURATO:PERSONA], quella Appalti eContratti e quella [OSCURATO:PERSONA].Successivamente, con delibera del 26 gennaio 2012, la Aslaveva dunque assegnato alla ricorrente l’incarico di direzionedella struttura semplice [OSCURATO:PERSONA], differendo lastipula del contratto individuale al 31 agosto 2012 e nonassegnandole l’incarico di dirigente della UOS Appalti eContratti, nonostante l’attività svolta anche presso quest’ultimaunità.Su tali presupposti, la Montesano ha chiesto il riconoscimentodel proprio diritto al conferimento della titolarità di dirigentedell’UOS Appalti e Contratti dal gennaio 2012 e in ogni caso ilriconoscimento del trattamento giuridico ed economicocorrispondente alle mansioni svolte presso tale UOS dal maggio2006 al gennaio 2012, con liquidazione di un compensoaggiuntivo; inoltre, ha chiesto il pagamento delle differenzeretributive non corrisposte per il periodo dal gennaio 2012 alsettembre 2012 per l’attività svolta presso l’UOS Inventario BeniMobili prima della formalizzazione del contratto.2. Il Tribunale di Lecce ha integralmente rigettato la domanda.Numero registro generale 15002/20223. La Corte d’appello di Lecce, con sentenza n. 1064/2021N, umero sezionale 1132/2026Numero di raccolta generale 7317/2026pubblicata il 3 dicembre 2021, ha parzialmente accolto l’appelDloat a pubblicazione 26/03/2026proposto dalla Montesano avverso la decisione di primo grado,confermando il rigetto delle domande relative alla UOS [OSCURATO:PERSONA], ma accogliendo quella concernente l’incarico didirigente della UOS [OSCURATO:PERSONA], con conseguentecondanna della ASL di Lecce al pagamento in favore dellalavoratrice delle differenze retributive per i mesi da febbraio adagosto 2012, nella misura corrispondente alla maggioreretribuzione mensile già formalmente riconosciuta dal 1°settembre 2012.4. Per la cassazione della sentenza di secondo grado, ricorre laMontesano con ricorso affidato a tre motivi.La ASL di Lecce resiste con controricorso, illustrato da memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia laviolazione degli artt. 115, 116 e 416, c.p.c., per non avere laCorte d’appello ritenuto provati fatti decisivi ai fini dellasoluzione della controversia, che la ASL convenuta non avrebbecontestato.Il motivo ruota intorno al tema dello svolgimento, da parte dellaricorrente, di funzioni dirigenziali relative alla struttura sempliceAppalti e Contratti della Direzione generale Patrimonio della ASLdi Lecce. La ricorrente sostiene che lo svolgimento da parte suadi funzioni dirigenziali sarebbe stato contestato sologenericamente dalla controparte e che pertanto tale circostanzadovrebbe ritenersi provata, ai sensi dell’art. 115 c.p.c.2. Il motivo è inammissibile, poiché la ricorrente non haspecificato i passaggi della memoria di costituzione in primogrado della ASL di Lecce, dai quali giungere alla conclusionedella genericità della contestazione.Numero registro generale 15002/2022In tal modo, la ricorrente non ha assolto all’onere, previstoN umero sezionale 1132/2026Numero di raccolta generale 7317/2026dall’art. 366, primo comma, n. 6), c.p.c., a pena dDait a pubblicazione 26/03/2026inammissibilità, di indicare specificamente e illustrare ilcontenuto degli atti processuali sui quali il motivo si fonda.La Corte non è dunque messa nella condizione di valutare se ilgiudice d’appello abbia effettivamente violato le norme evocatein ricorso, che gli impongono di porre alla base della decisione ifatti non specificamente contestati.2.1. Sono invece inconferenti le ulteriori doglianze contenutenel motivo, con cui la ricorrente lamenta il fatto che la Corted’appello non avrebbe accolto le istanze istruttorie (provatestimoniale, interrogatorio formale e informazioni ex art. 213c.p.c.) formulate in primo grado e reiterate in appello, teseappunto a dimostrare lo svolgimento da parte sua di funzionidirigenziali.Come emerge chiaramente nell’ultima parte del motivo, a pag.9 del ricorso, anche tali doglianze convergono comunque neldenunciare la violazione degli artt. 115 e 416 c.p.c., senza peròchiarire in che rapporto si porrebbe il mancato accoglimentodelle richieste istruttorie con il nodo della non contestazione.2.2. Delle due l’una, dunque.Se la ricorrente intende in tal modo rimettere in discussionel’apprezzamento di adeguatezza delle prove raccolte operato dalgiudice di merito, la doglianza è inammissibile, poiché talevalutazione è sottratta al sindacato di legittimità, alla luce delcostante orientamento secondo cui alla Cassazione non èconferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa,ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale edella correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudicedi merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprioconvincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarneNumero sezionale 1132/2026idonee a dimostrare i fatti in discussione (v. tra le tante NCumaesros d.i, r accolta generale 7317/2026Sez. 2, Ordinanza n. 10927 del 23/04/2024, Sez. 5, OrdinanzDaat a pubblicazione 26/03/2026n. 32505 del 22/11/2023).Se invece il motivo intende segnalare l’omessa considerazionedi richieste istruttorie, in tal caso – visto che la mancataammissione delle prove non è censurabile in sede di legittimitàper violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.(Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9731 del 14/04/2025) – laricorrente avrebbe dovuto far valere tale omissione nei rigorositermini dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., ossia illustrandole ragioni che rendono la prova non ammessa idonea adimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio dicertezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altrerisultanze istruttorie che hanno determinato il convincimentodel giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti privadi fondamento (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 30721 del29/11/2024).Sennonché, anche a voler sorvolare sul fatto che il mezzo nonsia stato specificamente indicato in rubrica, la ricorrente non siè adoperata in tal senso, poiché l’unico capitolo di prova dell’attointroduttivo riportato in ricorso è caratterizzato da genericità:infatti, come del resto affermato anche dalla sentenzaimpugnata, in esso si fa riferimento al fatto che ella avrebbesvolto «in via continuativa e prevalente le mansioni inerenti laUO semplice “Appalti e Contratti” aziendale», senza un’analiticadescrizione di quali fossero state in concreto le mansioni, tali dafarle riconoscere di fatto il ruolo dirigenziale.3. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia laviolazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., in quanto sostiene chela ASL di Lecce, omettendo di munire la UOS Appalti e Contrattidi una figura dirigenziale e facendole svolgere anche le maNnusmieoron rie gistro generale 15002/2022Numero sezionale 1132/2026di responsabile di tale UOS, avrebbe tenuto un comportaNmumeenro tdoi r accolta generale 7317/2026contrario ai principi di correttezza e buona fede, non rilevatDoat a pubblicazione 26/03/2026dalla sentenza impugnata.4. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia laviolazione degli artt. 36 Cost., 2103 e 2126 c.c., per non averela Corte d’appello riconosciuto alcun ristoro economico per icompiti svolti dalla Montesano presso l’UOS Appalti e Contratti,aggiuntivi rispetto quelli a lei assegnati presso la UOS InventarioBeni Mobili.5. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili.La Corte d’appello ha ritenuto non provata la circostanza dellosvolgimento di mansioni dirigenziali continuative presso l’UOSAppalti e Contratti da parte della Montesano e ha dunqueescluso in radice la scorrettezza della condotta della ASL. Ancheil diritto a un compenso per l’attività lavorativa svolta inaggiunta rispetto alle mansioni assegnate presuppone la provadello svolgimento di tale attività, che la Corte d’appello hainvece ritenuto non provata.Ne consegue che, anche a voler trascurare la costantegiurisprudenza di questa Corte, secondo la quale l’assegnazionetemporanea di un incarico a un dirigente che ne stia giàsvolgendo un altro non dà diritto alla duplicazione delleretribuzioni di posizione e risultato, alla luce del principio dionnicomprensività della retribuzione dirigenziale (v. Cass. Sez.L, Ordinanza n. 32617 del 04/11/2022, Sez. L, Sentenza n.3094 del 08/02/2018), la ricorrente non si è confrontata con ilreale decisum della sentenza impugnata. Attraverso le censuremosse con il secondo e con il terzo motivo, la ricorrente mira inrealtà a rimettere in discussione, proponendo una propriadiversa interpretazione, la valutazione delle risultanzeprocessuali e la ricostruzione della fattispecie operatNeu menroe rle gistro generale 15002/2022Numero sezionale 1132/2026merito, operazione che è tuttavia preclusa in sede di legitNtuimmeriot àdi. r accolta generale 7317/20265. Il ricorso va in conclusione dichiarato inammissibile. Data pubblicazione 26/03/2026Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misuraindicata in dispositivo. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna partericorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,liquidandole in euro 5.000 per compensi professionali ed euro200 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali del 15%e agli accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dàversamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso,a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 marzo 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioP.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna partericorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,liquidandole in euro 5.000 per compensi professionali ed euro200 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali del 15%e agli accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dàversamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso,a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 marzo 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]