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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 25516/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che si è riportata alla requisitoria depositata in atti e ha chiesto il rigetto del ricorso; sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'indagata, che ha insistito per raccoglimento di tutti i motivi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del riesame di Livorno, con ordinanza del 5.3.2026, ha rigettato ex art. 324 cod. proc. pen., l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno del 6.2.2026, con il quale è stato disposto il sequestro preventivo di un manufatto insistente sulle particelle nn. 87,88, 89 e 105 del foglio 6 in loc.

"I Pini" in [OSCURATO:PERSONA] (LI).

2. Nel presente procedimento, [OSCURATO:PERSONA] è indagata per i reati di cui agli artt. 44 lett. c) DPR n. 380/01 e 480 cod. pen. per aver realizzato, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e a prevalente/esclusiva funzione agricola, un manufatto di 150 mq ad uso abitativo, sulla base di titoli edilizi illegittimi, procedendo ad una progressiva trasformazione del terreno da bosco a frutteto epoi a residenza, in violazione degli strumenti urbanistici e della L. R. Toscana n. 65/2014.

3. Il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistente il fumus dei reati ipotizzati, in quanto attraverso una frammentazione artificiosa delle pratiche edilizie e tramite attestazioni false relative alla conformità urbanistica e allo stato dei luoghi, l'indagata aveva realizzato un manufatto di 150 mq ad uso residenziale su un terreno in cui tale destinazione è preclusa.

Si sottolinea che i titoli edilizi rilasciati e le relative relazioni tecniche, fondate su dati di fatto non veritieri, avevano determinato l'emissione di autorizzazioni illegittime.

Tale conclusione è stata fondata non solo sugli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria e sintetizzati nella comunicazione notizia di reato, ma anche sugli esiti della consulenza tecnica espletata dall'ing. [OSCURATO:PERSONA], su incarico del Pubblico ministero, a cui la difesa non era stata in grado di opporre elementi in grado di sconfessarne il contenuto.

Il Tribunale del riesame precisa che la contestazione, da parte della difesa, dell'impianto accusatorio nella parte in cui colloca il manufatto all'interno di "Zona con [OSCURATO:PERSONA]" non è fondata, in quanto la realizzazione del fabbricato in detta zona risulta dalla cartografia in atti.

In relazione al periculum, il Tribunale del riesame ha evidenziato il rischio che la perdurante disponibilità del bene in capo all'indagata determini un aggravamento delle conseguenze del reato, quali quelle che deriverebbero dall'uso a fini residenziali dello stesso.

4. Avverso il predetto provvedimento, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi di impugnazione. 4.1 Con il primo motivo, la difesa deduce violazione di legge per inosservanza della norma processuale di cui all'art. 335 cod. proc. pen. per aver omesso il Pubblico Ministero di iscrivere il nominativo della [OSCURATO:PERSONA] nel 2021.

Osserva che l'indagata ha ricevuto ispezioni da parte del [OSCURATO:PERSONA] nel 2021, anche se di tali accessi non possiede alcuna documentazione.

Sottolinea che devono definirsi "indagini" le richieste di chiarimenti e formale acquisizione di atti, formulate dagli inquirenti alla [OSCURATO:PERSONA].

La difesa precisa che, dopo aver letto la motivazione del Tribunale del riesame, che aveva affermato che non risultava documentato che il manufatto era oggetto di indagine dal 2021, aveva acquisito presso gli uffici comunali ex art. 391-quater cod. pen. due note di corrispondenza tra la polizia giudiziaria e la stessa [OSCURATO:PERSONA], sulla base delle quali avrebbe presentato un'istanza di retrodatazione ex art. 335 quater cod. proc. pen. 4.2 Con il secondo motivo, la difesa deduce violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 17 e 19 cod. proc. pen.

Si sottolinea che il procedimento (RGNR 4783/2024) nel quale la [OSCURATO:PERSONA] risultava iscritta solo per reati contravvenzionali2 91"è stato riunito al fascicolo 3976/2024 RGNR nel quale la predetta era indagata anche per il reati di cui agli artt. 480 e 481 cod. pen.; che la riunione dei due procedimenti è avvenuta in pieno svolgimento delle indagini, in palese violazione dell'art. 17 cod. proc. pen. che espressamente afferisce al "processo" e non al "procedimento".

Si osserva anche che, nel caso in esame, è stato violato l'art. 19 cod. proc. pen. laddove prevede espressamente che allorquando operi l'istituto della riunione deve necessariamente essere emessa un'ordinanza da parte di un giudice e non certo dal P.M., sentite le parti, cioè in contraddittorio.

La difesa sottolinea che, nel caso in esame, alcun provvedimento era stato comunicato all'indagata, la quale aveva appreso solo per caso degli altri reati a lei contestati. 4.3 Con il terzo motivo, la difesa deduce violazione di legge per inosservanza della norma processuale di cui all'art. 335, comma 1-bis, cod. proc. pen. per avere il Pubblico ministero omesso di iscrivere nel registro degli indagati il nominativo della [OSCURATO:PERSONA] con l'attribuzione specifica dei reati più gravi a lei contestati (delitti ex artt. 480 e 481 cod. pen. aggravati dall'art. 61 n. 2 cod. pen.), nel momento in cui ha disposto la "riunione" dei due procedimenti, in data 9.5.2025.

La difesa lamenta poi che all'indagata non è stata notificata la proroga delle indagini, notificata invece agli altri indagati del procedimento n. 3976/2026 RGNR, avendo il GIP ritenuto erroneamente che ella avesse già ricevuto il provvedimento di proroga nel proprio procedimento, mentre la Martone, escluse le contravvenzioni, non aveva mai ricevuto altro avviso di garanzia.

5. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ritualmente trasmessa, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Si osserva che quanto al primo motivo, il Tribunale del Riesame ha adeguatamente motivato, rigettando la censura, in quanto mancano elementi di certezza dai quali poter desumere che il manufatto risulti oggetto di indagine a partire dal 2021.

Si sottolinea, quanto agli altri due motivi di ricorso, che non sussiste, come precisato nel provvedimento impugnato, uno specifico interesse dell'indagato a conoscere l'intervenuta riunione, posto che la stessa non incide sulla durata delle indagini preliminari, con la conseguenza che l'omessa comunicazione non inficia in alcun modo l'esito delle indagini svolte successivamente alla riunione; quanto alla mancata "iscrizione" del più grave reato di falso, le questioni poste, oltre che non sufficientemente documentate, sono prive di pregio avendo, da quanto risulta agli atti, il PM provveduto alla iscrizione della più grave notizia di reato, nel momento in cui ha raccolto i necessari indizi anche a carico dell'indagata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 3Va premesso che la difesa non contesta la sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora, ritenuta dal Tribunale del riesame sulla base degli elementi sopra sintetizzati.

2. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso.

Fermo restando la facoltà dell'indagato di richiedere, nei termini e nelle forme previste, la retrodatazione della iscrizione della notizia di reato, per quanto ora rileva in tema di indagini preliminari, l'obbligo del pubblico ministero di iscrivere nel registro delle notizie di reato il nome della persona alla quale lo stesso è attribuito sussiste, ai sensi dell'art. 335, comma 1-bis, cod. proc. pen., solo qualora siano stati acquisiti indizi, i quali, pur non dovendo avere lo spessore di quelli che legittimano l'emissione di provvedimenti restrittivi, devono possedere una significativa capacità di individuare un nucleo di condotta attribuita a quella persona, sicché non può riconoscersi rilievo a meri sospetti di coinvolgimento nel reato (Sez. 1 - n. 36918 del 11/07/2024 Rv. 287130; Sez. 6, n. 9801 del 15/12/2025, dep. 2026).

La cesura formulata dalla difesa è del tutto generica, dal momento che non risulta in alcun modo documentata la circostanza che l'indagine sia partita nell'anno 2021 e, quindi, allo stato non può che rilevare la formale iscrizione in data 20.09.2024.

Del resto la stessa difesa afferma che, dopo aver letto la motivazione del riesame, ha acquisito due note di corrispondenza tra la polizia giudiziaria e la [OSCURATO:PERSONA] amministrazione, rilevanti ai fini della retrodatazione, note che non sono state allegate al ricorso.

3. Manifestamente infondato è il secondo motivo.

Il Tribunale ha correttamente applicato i principi giurisprudenziali in tema di riunione dei procedimenti in fase di indagini.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di indagini preliminari, il Pubblico Ministero - ancorché la riunione in senso tecnico, ex artt. 17 e 19 cod. proc. pen., possa avere per oggetto solo processi e non procedimenti ed essere disposta solo dal Giudice e non dal P.M. - ha la facoltà di svolgere indagini contestuali e congiunte relativamente a distinti procedimenti, unificando, a tal fine, i numeri identificativi degli stessi e formando un unico fascicolo delle indagini preliminari, fermo restando che, ai fini della disciplina di cui agli art. 405 cod. proc. pen., ciò che fa fede è la data di iscrizione di ogni singola notizia di reato nei confronti di ciascuno degli indagati ex art. 335 cod. proc. pen.

Detta facoltà - che trova la sua base normativa nell'art. 130 disp. att. cod. proc. pen. - incontra solo il limite dato dal disposto dell'art. 17 cod. proc. pen. consistente nella necessità che, in tal caso, ricorra almeno una delle ipotesi in cui è ammessa la riunione di processi. (Sez. 5, n. 2174 del 18/12/2013, dep. 2014, Cattafi, Rv. 257943 — 01; in senso conforme Sez. 5, n. 55803 del 3.10.2018). 4Il Tribunale del riesame, con motivazione incensurabile in questa sede, ha ritenuto sussistenti i presupposti della riunione, in quanto i reati risultano commessi dagli indagati in concorso tra loro, ricorrendo, pertanto, l'ipotesi di cui agli artt. 17 comma 1, lett. a) e 12 lett. a) cod. proc. pen.

Come correttamente evidenziato dal Tribunale del riesame, non sussiste un interesse dell'indagato a conoscere l'intervenuta riunione, posto che la stessa non incide sulla durata delle indagini preliminari.

E' proprio l'art. 130 disp. att. cod. proc. pen., che attribuisce al magistrato inquirente il potere di agire congiuntamente o separatamente nei confronti di persone accusate di concorso nel medesimo reato ovvero in ordine a diverse imputazioni relative alla medesima persona, senza adottare alcuno specifico provvedimento (Sez. 2, n. 37163 del 25/09/2024).

4. Manifestamente infondato è il terzo motivo.

In tema di indagini preliminari, l'obbligo del pubblico ministero di iscrivere nel registro delle notizie di reato il nome della persona alla quale lo stesso è attribuito sussiste, ai sensi dell'art. 335, comma 1-bis, cod. proc. pen., solo qualora siano stati acquisiti indizi, i quali, pur non dovendo avere lo spessore di quelli che legittimano l'emissione di provvedimenti restrittivi, devono possedere una significativa capacità di individuare un nucleo di condotta attribuita a quella persona, sicché non può riconoscersi rilievo a meri sospetti di coinvolgimento nel reato. (Sez. 1, n. 36918 del 11/07/2024, L., Rv. 287130 - 01).

Come correttamente osservato dal Procuratore Generale, quanto alla mancata "iscrizione" del più grave reato di falso, le questioni poste, oltre che non sufficientemente documentate, sono prive di pregio, in quanto, almeno allo stato degli atti, risulta che il PM ha provveduto alla iscrizione della più grave notizia di reato, allorquando ha raccolto i necessari indizi anche a carico dell'indagata.

La censura è quindi del tutto generica, poiché la difesa lamenta la mancata iscrizione della [OSCURATO:PERSONA] per le più gravi ipotesi di reato di cui agli artt. 480 e 481 cod. pen. alla data del provvedimento di riunione del 9.5.2025, ma non precisa quali atti sarebbero inutilizzabili per la tardiva iscrizione.

Né tantomeno la difesa documenta che, già alla data del 9.5.2025, vi fossero elementi a carico dell'indagata per i diversi reati di falso.

5. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannata al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che ella ha proposto il ricorso determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila. 5kr\i P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che si è riportata alla requisitoria depositata in atti e ha chiesto il rigetto del ricorso; sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'indagata, che ha insistito per raccoglimento di tutti i motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Livorno, con ordinanza del 5.3.2026, ha rigettato ex art. 324 cod. proc. pen., l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno del 6.2.2026, con il quale è stato disposto il sequestro preventivo di un manufatto insistente sulle particelle nn. 87,88, 89 e 105 del foglio 6 in loc. "I Pini" in [OSCURATO:PERSONA] (LI). 2. Nel presente procedimento, [OSCURATO:PERSONA] è indagata per i reati di cui agli artt. 44 lett. c) DPR n. 380/01 e 480 cod. pen. per aver realizzato, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e a prevalente/esclusiva funzione agricola, un manufatto di 150 mq ad uso abitativo, sulla base di titoli edilizi illegittimi, procedendo ad una progressiva trasformazione del terreno da bosco a frutteto epoi a residenza, in violazione degli strumenti urbanistici e della L. R. Toscana n. 65/2014. 3. Il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistente il fumus dei reati ipotizzati, in quanto attraverso una frammentazione artificiosa delle pratiche edilizie e tramite attestazioni false relative alla conformità urbanistica e allo stato dei luoghi, l'indagata aveva realizzato un manufatto di 150 mq ad uso residenziale su un terreno in cui tale destinazione è preclusa. Si sottolinea che i titoli edilizi rilasciati e le relative relazioni tecniche, fondate su dati di fatto non veritieri, avevano determinato l'emissione di autorizzazioni illegittime. Tale conclusione è stata fondata non solo sugli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria e sintetizzati nella comunicazione notizia di reato, ma anche sugli esiti della consulenza tecnica espletata dall'ing. [OSCURATO:PERSONA], su incarico del Pubblico ministero, a cui la difesa non era stata in grado di opporre elementi in grado di sconfessarne il contenuto. Il Tribunale del riesame precisa che la contestazione, da parte della difesa, dell'impianto accusatorio nella parte in cui colloca il manufatto all'interno di "Zona con [OSCURATO:PERSONA]" non è fondata, in quanto la realizzazione del fabbricato in detta zona risulta dalla cartografia in atti. In relazione al periculum, il Tribunale del riesame ha evidenziato il rischio che la perdurante disponibilità del bene in capo all'indagata determini un aggravamento delle conseguenze del reato, quali quelle che deriverebbero dall'uso a fini residenziali dello stesso. 4. Avverso il predetto provvedimento, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi di impugnazione. 4.1 Con il primo motivo, la difesa deduce violazione di legge per inosservanza della norma processuale di cui all'art. 335 cod. proc. pen. per aver omesso il Pubblico Ministero di iscrivere il nominativo della [OSCURATO:PERSONA] nel 2021. Osserva che l'indagata ha ricevuto ispezioni da parte del [OSCURATO:PERSONA] nel 2021, anche se di tali accessi non possiede alcuna documentazione. Sottolinea che devono definirsi "indagini" le richieste di chiarimenti e formale acquisizione di atti, formulate dagli inquirenti alla [OSCURATO:PERSONA]. La difesa precisa che, dopo aver letto la motivazione del Tribunale del riesame, che aveva affermato che non risultava documentato che il manufatto era oggetto di indagine dal 2021, aveva acquisito presso gli uffici comunali ex art. 391-quater cod. pen. due note di corrispondenza tra la polizia giudiziaria e la stessa [OSCURATO:PERSONA], sulla base delle quali avrebbe presentato un'istanza di retrodatazione ex art. 335 quater cod. proc. pen. 4.2 Con il secondo motivo, la difesa deduce violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 17 e 19 cod. proc. pen. Si sottolinea che il procedimento (RGNR 4783/2024) nel quale la [OSCURATO:PERSONA] risultava iscritta solo per reati contravvenzionali2 91"è stato riunito al fascicolo 3976/2024 RGNR nel quale la predetta era indagata anche per il reati di cui agli artt. 480 e 481 cod. pen.; che la riunione dei due procedimenti è avvenuta in pieno svolgimento delle indagini, in palese violazione dell'art. 17 cod. proc. pen. che espressamente afferisce al "processo" e non al "procedimento". Si osserva anche che, nel caso in esame, è stato violato l'art. 19 cod. proc. pen. laddove prevede espressamente che allorquando operi l'istituto della riunione deve necessariamente essere emessa un'ordinanza da parte di un giudice e non certo dal P.M., sentite le parti, cioè in contraddittorio. La difesa sottolinea che, nel caso in esame, alcun provvedimento era stato comunicato all'indagata, la quale aveva appreso solo per caso degli altri reati a lei contestati. 4.3 Con il terzo motivo, la difesa deduce violazione di legge per inosservanza della norma processuale di cui all'art. 335, comma 1-bis, cod. proc. pen. per avere il Pubblico ministero omesso di iscrivere nel registro degli indagati il nominativo della [OSCURATO:PERSONA] con l'attribuzione specifica dei reati più gravi a lei contestati (delitti ex artt. 480 e 481 cod. pen. aggravati dall'art. 61 n. 2 cod. pen.), nel momento in cui ha disposto la "riunione" dei due procedimenti, in data 9.5.2025. La difesa lamenta poi che all'indagata non è stata notificata la proroga delle indagini, notificata invece agli altri indagati del procedimento n. 3976/2026 RGNR, avendo il GIP ritenuto erroneamente che ella avesse già ricevuto il provvedimento di proroga nel proprio procedimento, mentre la Martone, escluse le contravvenzioni, non aveva mai ricevuto altro avviso di garanzia. 5. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ritualmente trasmessa, ha chiesto il rigetto del ricorso. Si osserva che quanto al primo motivo, il Tribunale del Riesame ha adeguatamente motivato, rigettando la censura, in quanto mancano elementi di certezza dai quali poter desumere che il manufatto risulti oggetto di indagine a partire dal 2021. Si sottolinea, quanto agli altri due motivi di ricorso, che non sussiste, come precisato nel provvedimento impugnato, uno specifico interesse dell'indagato a conoscere l'intervenuta riunione, posto che la stessa non incide sulla durata delle indagini preliminari, con la conseguenza che l'omessa comunicazione non inficia in alcun modo l'esito delle indagini svolte successivamente alla riunione; quanto alla mancata "iscrizione" del più grave reato di falso, le questioni poste, oltre che non sufficientemente documentate, sono prive di pregio avendo, da quanto risulta agli atti, il PM provveduto alla iscrizione della più grave notizia di reato, nel momento in cui ha raccolto i necessari indizi anche a carico dell'indagata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 3Va premesso che la difesa non contesta la sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora, ritenuta dal Tribunale del riesame sulla base degli elementi sopra sintetizzati. 2. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso. Fermo restando la facoltà dell'indagato di richiedere, nei termini e nelle forme previste, la retrodatazione della iscrizione della notizia di reato, per quanto ora rileva in tema di indagini preliminari, l'obbligo del pubblico ministero di iscrivere nel registro delle notizie di reato il nome della persona alla quale lo stesso è attribuito sussiste, ai sensi dell'art. 335, comma 1-bis, cod. proc. pen., solo qualora siano stati acquisiti indizi, i quali, pur non dovendo avere lo spessore di quelli che legittimano l'emissione di provvedimenti restrittivi, devono possedere una significativa capacità di individuare un nucleo di condotta attribuita a quella persona, sicché non può riconoscersi rilievo a meri sospetti di coinvolgimento nel reato (Sez. 1 - n. 36918 del 11/07/2024 Rv. 287130; Sez. 6, n. 9801 del 15/12/2025, dep. 2026). La cesura formulata dalla difesa è del tutto generica, dal momento che non risulta in alcun modo documentata la circostanza che l'indagine sia partita nell'anno 2021 e, quindi, allo stato non può che rilevare la formale iscrizione in data 20.09.2024. Del resto la stessa difesa afferma che, dopo aver letto la motivazione del riesame, ha acquisito due note di corrispondenza tra la polizia giudiziaria e la [OSCURATO:PERSONA] amministrazione, rilevanti ai fini della retrodatazione, note che non sono state allegate al ricorso. 3. Manifestamente infondato è il secondo motivo. Il Tribunale ha correttamente applicato i principi giurisprudenziali in tema di riunione dei procedimenti in fase di indagini. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di indagini preliminari, il Pubblico Ministero - ancorché la riunione in senso tecnico, ex artt. 17 e 19 cod. proc. pen., possa avere per oggetto solo processi e non procedimenti ed essere disposta solo dal Giudice e non dal P.M. - ha la facoltà di svolgere indagini contestuali e congiunte relativamente a distinti procedimenti, unificando, a tal fine, i numeri identificativi degli stessi e formando un unico fascicolo delle indagini preliminari, fermo restando che, ai fini della disciplina di cui agli art. 405 cod. proc. pen., ciò che fa fede è la data di iscrizione di ogni singola notizia di reato nei confronti di ciascuno degli indagati ex art. 335 cod. proc. pen. Detta facoltà - che trova la sua base normativa nell'art. 130 disp. att. cod. proc. pen. - incontra solo il limite dato dal disposto dell'art. 17 cod. proc. pen. consistente nella necessità che, in tal caso, ricorra almeno una delle ipotesi in cui è ammessa la riunione di processi. (Sez. 5, n. 2174 del 18/12/2013, dep. 2014, Cattafi, Rv. 257943 — 01; in senso conforme Sez. 5, n. 55803 del 3.10.2018). 4Il Tribunale del riesame, con motivazione incensurabile in questa sede, ha ritenuto sussistenti i presupposti della riunione, in quanto i reati risultano commessi dagli indagati in concorso tra loro, ricorrendo, pertanto, l'ipotesi di cui agli artt. 17 comma 1, lett. a) e 12 lett. a) cod. proc. pen. Come correttamente evidenziato dal Tribunale del riesame, non sussiste un interesse dell'indagato a conoscere l'intervenuta riunione, posto che la stessa non incide sulla durata delle indagini preliminari. E' proprio l'art. 130 disp. att. cod. proc. pen., che attribuisce al magistrato inquirente il potere di agire congiuntamente o separatamente nei confronti di persone accusate di concorso nel medesimo reato ovvero in ordine a diverse imputazioni relative alla medesima persona, senza adottare alcuno specifico provvedimento (Sez. 2, n. 37163 del 25/09/2024). 4. Manifestamente infondato è il terzo motivo. In tema di indagini preliminari, l'obbligo del pubblico ministero di iscrivere nel registro delle notizie di reato il nome della persona alla quale lo stesso è attribuito sussiste, ai sensi dell'art. 335, comma 1-bis, cod. proc. pen., solo qualora siano stati acquisiti indizi, i quali, pur non dovendo avere lo spessore di quelli che legittimano l'emissione di provvedimenti restrittivi, devono possedere una significativa capacità di individuare un nucleo di condotta attribuita a quella persona, sicché non può riconoscersi rilievo a meri sospetti di coinvolgimento nel reato. (Sez. 1, n. 36918 del 11/07/2024, L., Rv. 287130 - 01). Come correttamente osservato dal Procuratore Generale, quanto alla mancata "iscrizione" del più grave reato di falso, le questioni poste, oltre che non sufficientemente documentate, sono prive di pregio, in quanto, almeno allo stato degli atti, risulta che il PM ha provveduto alla iscrizione della più grave notizia di reato, allorquando ha raccolto i necessari indizi anche a carico dell'indagata. La censura è quindi del tutto generica, poiché la difesa lamenta la mancata iscrizione della [OSCURATO:PERSONA] per le più gravi ipotesi di reato di cui agli artt. 480 e 481 cod. pen. alla data del provvedimento di riunione del 9.5.2025, ma non precisa quali atti sarebbero inutilizzabili per la tardiva iscrizione. Né tantomeno la difesa documenta che, già alla data del 9.5.2025, vi fossero elementi a carico dell'indagata per i diversi reati di falso. 5. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannata al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che ella ha proposto il ricorso determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila. 5kr\i P.Q.M
Decreto Cassazione n. 25516/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris