CassazionedecretoSezione 3Decisione del 21 dicembre 2023
Cassazione n. 35937/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso principale iscritto al n.15775/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in MILANO [OSCURATO:PERSONA] n. 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- nonché sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 56, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -resistente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANOn.211/2023depositata il 24/01/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata su entrambi i ricorsi ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che le partiricorrenti dei due ricorsi abbianochiesto la decisione; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ entrambi i ricorsi de bbono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che possono essere compensare stante l’esistenza di soccombenza reciproca delle parti costituite; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazionesu entrambi i ricorsi. Compensa fra le parti costituite le spese del procedimento. Così deciso in Roma,il 21/12/2023 [OSCURATO:PERSONA]