Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 giugno 2026

Cassazione n. 19704/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] M. [OSCURATO:PERSONA] N.3 [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 316/2022, depositata il23/02/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12921/2022Numero sezionale 1564/2026Numero di raccolta generale 19704/2026Data pubblicazione 13/06/20261. [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Foggia ilCondominio Rosa di via M. [OSCURATO:PERSONA] n.3 in [OSCURATO:PERSONA], chiedendo didichiarare la nullità e inefficacia della deliberazione condominiale del 14febbraio 2014.

L’attore ha dedotto che l’assemblea condominiale avevaillegittimamente approvato il piano di riparto delle spese relative a lavoriedili, la costituzione di un fondo spese, la previsione di sanzioni per ilmancato rispetto di disposizioni condominiali, l’approvazione delconsuntivo dell’anno 2013, “in odio e spregio della delibera condominialeimpugnata con ricorso [..], il cui giudizio è tutt’ora pendente”.

Si ècostituito il [OSCURATO:PERSONA], che ha eccepito il mancato esperimento dellamediazione obbligatoria e la nullità della domanda per indeterminatezzadell’oggetto; in via subordinata ha eccepito la cessata materia delcontendere in quanto il [OSCURATO:PERSONA] aveva adottato una nuova delibera il15 marzo 2014.Il Tribunale ha rinviato le parti davanti al mediatore.

Alla successivaudienza il [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito che l’organismo non era tra quelliabilitati dal Ministero e inseriti nel relativo registro e che Bisceglie eral’amministratore unico dell’organismo.

Il Tribunale ha rinviato nuovamentele parti davanti ad un organismo di mediazione abilitato.

Ritenutasoddisfatta la condizione di procedibilità, il Tribunale ha istruito la causa econ la sentenza n. 613/2020 ha rigettato la domanda, evidenziando che lapendenza di cause contro precedenti delibere condominiali, se nonsospese, non poteva avere alcuna efficacia pregiudiziale nel presenteprocesso.2.

La sentenza è stata appellata da Bisceglie, che sosteneva la validità delsecondo procedimento di mediazione, cosicché la sua domanda dovevaessere ritenuta ammissibile e procedibile; contestava poi l’eccezione dicessata materia del contendere proposta dal [OSCURATO:PERSONA] in primo grado;riproponeva infine le richieste istruttorie proposte in primo grado eNumero registro generale 12921/2022Numero sezionale 1564/2026Numero di raccolta generale 19704/2026Data pubblicazione 13/06/2026dichiarate inammissibili dal Tribunale.

Con la sentenza n. 316/2022, laCorte d’appello di Bari ha dichiarato inammissibile il gravame, in quantonessuna delle parti della motivazione di primo grado, trascritta alla pagina5 della sentenza, era stata oggetto di impugnazione.

La Corte d’appello haprecisato come con il primo motivo di gravame l’appellante abbia postol’accento su una questione che non è stata causa del rigetto delladomanda, ossia la procedibilità della medesima alla luce dei dueprocedimenti di mediazione effettuati dalle parti, avendo il primo giudicerigettato la domanda nel merito ritenendola infondata, ma procedibile.Con il secondo motivo di gravame l’appellante ha contestato l’eccezione dicessata materia del contendere sollevata dal [OSCURATO:PERSONA] in primo grado,ma il Tribunale – ha osservato il giudice d’appello – non ha affatto delibatol’eccezione, che era stata proposta in via subordinata, né ha dichiaratocessata la materia del contendere, cosicché anche il secondo motivo nonha attinenza con la motivazione della sentenza di primo grado.

Con il terzomotivo di gravame, ha proseguito il giudice d’appello, Bisceglie si èlimitato a riproporre la propria istanza istruttoria respinta in primo grado,senza però chiarire quale fosse la rilevanza e la decisività della propriarichiesta.3.

Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] di Via del Giudice 3, in SanSevero.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso è articolato in due motivi tra loro strettamente connessi:a) il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione di statuizionedi inammissibilità della domanda per mancato esame della legittimità evalidità del procedimento di media-conciliazione; il giudice d’appello haritenuto che il gravame fosse inammissibile per mancato esame da partedel giudice di primo grado dell’eccezione relativa alla validità delprocedimento di mediazione; ciò non corrisponde a verità, tanto che ilNumero registro generale 12921/2022Numero sezionale 1564/2026Numero di raccolta generale 19704/2026Data pubblicazione 13/06/2026ricorrente ha subìto anche la trasmissione degli atti al CDA (probabilmenteConsiglio dell’ordine) di appartenenza;b) il secondo motivo contesta violazione e/o falsa applicazione distatuizione di inammissibilità della domanda per mancato esame dellaillegittimità della eccezione di cessata materia del contendere; la Corted’appello non poteva dichiarare inammissibile il gravame in quanto uno deimotivi del medesimo era il mancato esame di una eccezione rilevante;l’eccezione andava infatti “reietta e disattesa” perché la successivadelibera del 14 marzo 2014 era intervenuta lo stesso giorno in cui scadevail termine per impugnare la delibera dell’11 febbraio 2014, cosicché ilCondominio non poteva ratificare una delibera ancora soggetta adimpugnativa e in pendenza del relativo termine.Le censure sono inammissibili in quanto non si rapportano in modo alcunocon la ratio decidendi della pronuncia d’appello.

Con il primo motivo ilricorrente sostiene il mancato esame della legittimità e validitàdell’esperita mediazione.

Come ha chiarito la Corte d’appello, non è inquestione l’avvenuto esperimento della mediazione: tale procedura è statainfatti ritenuta validamente esperita a seguito del secondo invito delgiudice di primo grado, resosi necessario a fronte della circostanza cheinizialmente era stato investito della procedura un organismo non abilitatoe del quale il ricorrente era risultato amministratore unico.

Con il secondomotivo il ricorrente ripropone la questione del mancato rigettodell’eccezione di cessazione della materia del contendere proposta in viasubordinata dal [OSCURATO:PERSONA] in primo grado.

Come ha ancora chiarito laCorte d’appello, l’eccezione di cessazione della materia del contendere nonè stata esaminata e accolta dal Tribunale, che non ha dichiarato cessata lamateria del contendere, ma ha rigettato nel merito la domanda.

Rispettoad ambedue i chiarimenti della Corte d’appello nulla dice il ricorrente, cheripropone le due questioni come se non ci fosse stata la decisione delgiudice di secondo grado.Numero registro generale 12921/2022Numero sezionale 1564/2026Numero di raccolta generale 19704/2026Data pubblicazione 13/06/20262.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Si precisa che,trattandosi di domanda di impugnazione di deliberazione assembleare, ilvalore della causa deve essere determinato sulla base dell'atto impugnato,e non sulla base dell'importo del contributo alle spese dovuto dall'attore inbase allo stato di ripartizione (Cass. n. 9068/2022).

Nel caso in esame, ilvalore della causa non può essere determinato ed è perciò da ritenersi divalore indeterminabile, a differenza di quanto dichiarato dal ricorrente aifini del contributo unificato (v. pagina 15 del ricorso).Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alpagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, cheliquida in euro 4.500, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali(15%) e accessori di legge.Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, ipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile,in data 11 giugno 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] M. [OSCURATO:PERSONA] N.3 [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 316/2022, depositata il23/02/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12921/2022Numero sezionale 1564/2026Numero di raccolta generale 19704/2026Data pubblicazione 13/06/20261. [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Foggia ilCondominio Rosa di via M. [OSCURATO:PERSONA] n.3 in [OSCURATO:PERSONA], chiedendo didichiarare la nullità e inefficacia della deliberazione condominiale del 14febbraio 2014. L’attore ha dedotto che l’assemblea condominiale avevaillegittimamente approvato il piano di riparto delle spese relative a lavoriedili, la costituzione di un fondo spese, la previsione di sanzioni per ilmancato rispetto di disposizioni condominiali, l’approvazione delconsuntivo dell’anno 2013, “in odio e spregio della delibera condominialeimpugnata con ricorso [..], il cui giudizio è tutt’ora pendente”. Si ècostituito il [OSCURATO:PERSONA], che ha eccepito il mancato esperimento dellamediazione obbligatoria e la nullità della domanda per indeterminatezzadell’oggetto; in via subordinata ha eccepito la cessata materia delcontendere in quanto il [OSCURATO:PERSONA] aveva adottato una nuova delibera il15 marzo 2014.Il Tribunale ha rinviato le parti davanti al mediatore. Alla successivaudienza il [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito che l’organismo non era tra quelliabilitati dal Ministero e inseriti nel relativo registro e che Bisceglie eral’amministratore unico dell’organismo. Il Tribunale ha rinviato nuovamentele parti davanti ad un organismo di mediazione abilitato. Ritenutasoddisfatta la condizione di procedibilità, il Tribunale ha istruito la causa econ la sentenza n. 613/2020 ha rigettato la domanda, evidenziando che lapendenza di cause contro precedenti delibere condominiali, se nonsospese, non poteva avere alcuna efficacia pregiudiziale nel presenteprocesso.2. La sentenza è stata appellata da Bisceglie, che sosteneva la validità delsecondo procedimento di mediazione, cosicché la sua domanda dovevaessere ritenuta ammissibile e procedibile; contestava poi l’eccezione dicessata materia del contendere proposta dal [OSCURATO:PERSONA] in primo grado;riproponeva infine le richieste istruttorie proposte in primo grado eNumero registro generale 12921/2022Numero sezionale 1564/2026Numero di raccolta generale 19704/2026Data pubblicazione 13/06/2026dichiarate inammissibili dal Tribunale. Con la sentenza n. 316/2022, laCorte d’appello di Bari ha dichiarato inammissibile il gravame, in quantonessuna delle parti della motivazione di primo grado, trascritta alla pagina5 della sentenza, era stata oggetto di impugnazione. La Corte d’appello haprecisato come con il primo motivo di gravame l’appellante abbia postol’accento su una questione che non è stata causa del rigetto delladomanda, ossia la procedibilità della medesima alla luce dei dueprocedimenti di mediazione effettuati dalle parti, avendo il primo giudicerigettato la domanda nel merito ritenendola infondata, ma procedibile.Con il secondo motivo di gravame l’appellante ha contestato l’eccezione dicessata materia del contendere sollevata dal [OSCURATO:PERSONA] in primo grado,ma il Tribunale – ha osservato il giudice d’appello – non ha affatto delibatol’eccezione, che era stata proposta in via subordinata, né ha dichiaratocessata la materia del contendere, cosicché anche il secondo motivo nonha attinenza con la motivazione della sentenza di primo grado. Con il terzomotivo di gravame, ha proseguito il giudice d’appello, Bisceglie si èlimitato a riproporre la propria istanza istruttoria respinta in primo grado,senza però chiarire quale fosse la rilevanza e la decisività della propriarichiesta.3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] di Via del Giudice 3, in SanSevero.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è articolato in due motivi tra loro strettamente connessi:a) il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione di statuizionedi inammissibilità della domanda per mancato esame della legittimità evalidità del procedimento di media-conciliazione; il giudice d’appello haritenuto che il gravame fosse inammissibile per mancato esame da partedel giudice di primo grado dell’eccezione relativa alla validità delprocedimento di mediazione; ciò non corrisponde a verità, tanto che ilNumero registro generale 12921/2022Numero sezionale 1564/2026Numero di raccolta generale 19704/2026Data pubblicazione 13/06/2026ricorrente ha subìto anche la trasmissione degli atti al CDA (probabilmenteConsiglio dell’ordine) di appartenenza;b) il secondo motivo contesta violazione e/o falsa applicazione distatuizione di inammissibilità della domanda per mancato esame dellaillegittimità della eccezione di cessata materia del contendere; la Corted’appello non poteva dichiarare inammissibile il gravame in quanto uno deimotivi del medesimo era il mancato esame di una eccezione rilevante;l’eccezione andava infatti “reietta e disattesa” perché la successivadelibera del 14 marzo 2014 era intervenuta lo stesso giorno in cui scadevail termine per impugnare la delibera dell’11 febbraio 2014, cosicché ilCondominio non poteva ratificare una delibera ancora soggetta adimpugnativa e in pendenza del relativo termine.Le censure sono inammissibili in quanto non si rapportano in modo alcunocon la ratio decidendi della pronuncia d’appello. Con il primo motivo ilricorrente sostiene il mancato esame della legittimità e validitàdell’esperita mediazione. Come ha chiarito la Corte d’appello, non è inquestione l’avvenuto esperimento della mediazione: tale procedura è statainfatti ritenuta validamente esperita a seguito del secondo invito delgiudice di primo grado, resosi necessario a fronte della circostanza cheinizialmente era stato investito della procedura un organismo non abilitatoe del quale il ricorrente era risultato amministratore unico. Con il secondomotivo il ricorrente ripropone la questione del mancato rigettodell’eccezione di cessazione della materia del contendere proposta in viasubordinata dal [OSCURATO:PERSONA] in primo grado. Come ha ancora chiarito laCorte d’appello, l’eccezione di cessazione della materia del contendere nonè stata esaminata e accolta dal Tribunale, che non ha dichiarato cessata lamateria del contendere, ma ha rigettato nel merito la domanda. Rispettoad ambedue i chiarimenti della Corte d’appello nulla dice il ricorrente, cheripropone le due questioni come se non ci fosse stata la decisione delgiudice di secondo grado.Numero registro generale 12921/2022Numero sezionale 1564/2026Numero di raccolta generale 19704/2026Data pubblicazione 13/06/20262. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Si precisa che,trattandosi di domanda di impugnazione di deliberazione assembleare, ilvalore della causa deve essere determinato sulla base dell'atto impugnato,e non sulla base dell'importo del contributo alle spese dovuto dall'attore inbase allo stato di ripartizione (Cass. n. 9068/2022). Nel caso in esame, ilvalore della causa non può essere determinato ed è perciò da ritenersi divalore indeterminabile, a differenza di quanto dichiarato dal ricorrente aifini del contributo unificato (v. pagina 15 del ricorso).Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alpagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, cheliquida in euro 4.500, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali(15%) e accessori di legge.Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, ipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile,in data 11 giugno 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa
Sentenza Cassazione n. 19704/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris