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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 maggio 2024

Cassazione n. 23798/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ritenuta responsabile del reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 2 e 7, 61 n. 7 cod. pen. (capo A della rubrica), resistenza a P.U. (capo B della rubrica) e possesso ingiustificato di arnesi atti a forzare serrature (capo C della rubrica).

Rilevato che la difesa lamenta:

1. Erronea applicazione della legge penale in ordine all'affermazione di penale responsabilità, difettando in atti la necessaria condizione di procedibilità della querela in relazione al capo A) dell'imputazione;

2. Erronea applicazione della legge penale in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata con riferimento al capo C) della imputazione.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte d'appello dato atto, in relazione al capo A) della rubrica, della esistenza di rituale querela sporta in data 6/8/2022.

Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argonnentativo con riferimento al reato di cui al capo C) della rubrica, avendo evidenziato la Corte di merito che la ricorrente è gravata da plurimi precedenti per reati contro il patrimonio, che gli arnesi posseduti erano idonei alla forzatura di serrature, che la ricorrente possedeva numerosi arnesi non utilizzati per la commissione del furto, sicchè non è configurabile l'assorbimento della contravvenzione nell'ipotesi di furto aggravato (cfr. Sez. 5, n. 431 del 30/06/2015, dep. 2016, Rv. 265585).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 maggio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ritenuta responsabile del reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 2 e 7, 61 n. 7 cod. pen. (capo A della rubrica), resistenza a P.U. (capo B della rubrica) e possesso ingiustificato di arnesi atti a forzare serrature (capo C della rubrica). Rilevato che la difesa lamenta: 1. Erronea applicazione della legge penale in ordine all'affermazione di penale responsabilità, difettando in atti la necessaria condizione di procedibilità della querela in relazione al capo A) dell'imputazione; 2. Erronea applicazione della legge penale in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata con riferimento al capo C) della imputazione. Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte d'appello dato atto, in relazione al capo A) della rubrica, della esistenza di rituale querela sporta in data 6/8/2022. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argonnentativo con riferimento al reato di cui al capo C) della rubrica, avendo evidenziato la Corte di merito che la ricorrente è gravata da plurimi precedenti per reati contro il patrimonio, che gli arnesi posseduti erano idonei alla forzatura di serrature, che la ricorrente possedeva numerosi arnesi non utilizzati per la commissione del furto, sicchè non è configurabile l'assorbimento della contravvenzione nell'ipotesi di furto aggravato (cfr. Sez. 5, n. 431 del 30/06/2015, dep. 2016, Rv. 265585). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 maggio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23798/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris