CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 aprile 2024
Cassazione n. 19491/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 56 e 624 bis cod. pen. Considerato che il primo e unico motivo con il quale il ricorrente denunzia una motivazione manifestamente illogica in merito alla qualificazione giuridica del fatto e alla responsabilità penale è manifestamente infondato poiché non si confronta con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); inoltre la motivazione della sentenza impugnata ( pag. 2) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen. Con motivazione immune da vizi illogici la sentenza riconduce alla fattispecie di furto con strappo la sottrazione della bicicletta alla persona offesa che la stava utilizzando afferrandola dal portapacchi, non operando la norma incriminatrice alcuna distinzione all'interno delle cose mobili in relazione all'oggetto dell'impossessamento. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 Il c glier tensore I