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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 novembre 2022

Cassazione n. 49550/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 febbraio 2001, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta all'udienza del 15 novembre 2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto di procedere con rito de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui gli è stata applicata la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen., deducendo violazione di legge e vizi della motivazione, per non essere stata concessa la sospensione condizionale della pena.

2. Il ricorso è inammissibile.

3. Giova premettere che questa Corte (Sez. 2, n. 42973 del 13/06/2019, Rv. 277610 - 01) ha già avuto modo di affermare che, in tema di patteggiamento, la sospensione condizionale della pena può essere concessa, in forza del rapporto negoziale che legittima la sentenza, soltanto se faccia parte integrante dell'accordo o se la questione relativa sia devoluta, esplicitamente e specificamente, da entrambe le parti al potere discrezionale del giudice, in quanto la mancata richiesta e la mancata devoluzione hanno significazione escludente, nel senso che, nel rispetto del principio dispositivo, la pronuncia del giudice non può travalicare i termini del patto ed il beneficio non può essere accordato d'ufficio.

4. Nel caso in esame, dall'accesso diretto agli atti (consentito, atteso il tipo di vizio denunziato) emerge che all'udienza del 13 settembre 2022 l'imputato personalmente ha avanzato richiesta di applicazione della pena, senza instare per la sospensione condizionale, e il Pubblico ministero ha prestato il consenso.

Avendo il Giudice del merito correttamente applicato la pena così come richiesta, ne discende che il vizio dedotto non è consentito, non rientrando in alcuna delle ipotesi indicate dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., che prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a) all'espressione della volontà dell'imputato; b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza; c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto; d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate.

5. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, udienza camerale del 15 novembre 2022 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 febbraio 2001, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta all'udienza del 15 novembre 2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto di procedere con rito de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui gli è stata applicata la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen., deducendo violazione di legge e vizi della motivazione, per non essere stata concessa la sospensione condizionale della pena. 2. Il ricorso è inammissibile. 3. Giova premettere che questa Corte (Sez. 2, n. 42973 del 13/06/2019, Rv. 277610 - 01) ha già avuto modo di affermare che, in tema di patteggiamento, la sospensione condizionale della pena può essere concessa, in forza del rapporto negoziale che legittima la sentenza, soltanto se faccia parte integrante dell'accordo o se la questione relativa sia devoluta, esplicitamente e specificamente, da entrambe le parti al potere discrezionale del giudice, in quanto la mancata richiesta e la mancata devoluzione hanno significazione escludente, nel senso che, nel rispetto del principio dispositivo, la pronuncia del giudice non può travalicare i termini del patto ed il beneficio non può essere accordato d'ufficio. 4. Nel caso in esame, dall'accesso diretto agli atti (consentito, atteso il tipo di vizio denunziato) emerge che all'udienza del 13 settembre 2022 l'imputato personalmente ha avanzato richiesta di applicazione della pena, senza instare per la sospensione condizionale, e il Pubblico ministero ha prestato il consenso. Avendo il Giudice del merito correttamente applicato la pena così come richiesta, ne discende che il vizio dedotto non è consentito, non rientrando in alcuna delle ipotesi indicate dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., che prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a) all'espressione della volontà dell'imputato; b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza; c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto; d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate. 5. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 15 novembre 2022 Il Consigliere estenso
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