CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26836/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
per le indagini preliminari delTribunale di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleMaria [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 20 gennaio 2026, il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Napoli ha applicato, in executivis, la disciplina della continuazione infavore di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento ai seguenti titoli di condanna:1) sentenza della Corte di appello di Napoli del 2 dicembre 2019 (def. 20giugno 2020) in relazione ai delitti di cui agli artt. 416-bis cod.pen.(capo 1) e artt. 110, 56 e 629 cod.pen. (pena complessiva di anni 9 emesi 9 di reclusione);2) sentenza della Corte di appello di Napoli del 9 giugno 2019 (def.16ottobre 2019) in relazione ai delitti di cui agli artt. 416-bis cod.pen. eartt. 110, 56 e 629 cod.pen.;3) sentenza della Corte di appello di Napoli del 22 febbraio 2011 (def.paridata) in relazione al delitto di cui all’art.629 cod.pen., aggravato dallamatrice mafiosa;4) sentenza del giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Napolidel 8 giugno 2023 (def. 19 novembre 2023) in ordine a tre delitti diestorsione, di cui una tentata, poste in essere in un medesimo contestotemporale (tra maggio e settembre 2017), quali delitti scopo del clancamorristico di appartenenza.Il calcolo è stato operato attraverso lo scorporo delle singole fattispecie,indicando quale pena base quella già calcolata in ordine al delitto di cui al capo 1della sentenza della Corte di appello di Napoli del 2 dicembre 2019 (anni 9 direclusione sul delitto di cui all’art.416-bis cod. pen.), operando specifici aumentiper ciascuno degli altri reati e pervenendo al calcolo finale di anni 18 e mesi 4 direclusione.L’istituto della continuazione era stato già in precedenza applicato conordinanza del 14 marzo 2025, la quale era stata annullata con rinvio dalla sezioneprima della Corte di cassazione (con sentenza n. 24136 del 23 giugno 2025), inquanto, pur rilevando che il giudice aveva correttamente applicato il principio delloscorporo delle singole fattispecie delittuose, non era stata adeguatamentemotivata la dosimetria dei singoli aumenti di pena applicati in continuazione.L’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Napoli del 20 gennaio 2026, emessa insede di rinvio, ha dato applicazione ai principi di diritto fissati da questa Corte,motivando singolarmente in relazione a ciascuno degli aumenti di pena. Conriferimento ai delitti di cui al titolo n. 4, ovvero la sentenza del giudice per l’udienzapreliminare del Tribunale di Napoli del 8 giugno 2023, la continuazione hariguardato tre episodi estorsivi, dei quali uno solo tentato, in relazione ai quali ilgiudice ha applicato un aumento di anni due di reclusione per ciascuno.2. Avverso il provvedimento [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione per mezzo del difensore di fiducia, deducendo un motivo diimpugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per lamotivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.Denunzia il ricorrente un vizio di motivazione e di violazione di legge conriferimento agli artt. 56, 81, comma 1 cod.pen. e 671 cod.proc.pen. in ordine agliaumenti di pena applicati per i delitti di cui alla sentenza del Tribunale di Napolidel 8 giugno 2023 (di cui al n. 4), evidenziando come la medesima abbiacondannato il ricorrente per due fattispecie consumate ed una tentata elamentando che il giudice della fase esecutiva abbia omesso di differenziare lapena tra le diverse ipotesi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Va premesso che il Giudice dell’esecuzione ha correttamente individuato lefrazioni su cui rideterminare il trattamento sanzionatorio irrogato ad AntonioMaldarelli con le decisioni irrevocabili di cui ai punti 1-4 del provvedimentoimpugnato, operando, sotto questo profilo, nel rispetto del principio di dirittofissato in sede di rinvio, in forza del quale il giudice dell’esecuzione che debbaprocedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reatiseparatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni giàunificate a norma dell’art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati cheil giudice della cognizione ha riunito in continuazione, individuare quello più gravee solo successivamente, sulla pena come determinata per quest’ultimo dal giudicedella cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelligià riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1,n. 24136 del 23/6/2025, [OSCURATO:PERSONA], n.m.).Il decidente ha altresì dato corretta applicazione all’ulteriore principio di dirittoimposto in sede di rinvio, secondo il quale, sebbene l’art. 671 cod. proc. pen. nonrichiami i criteri di cui all’art. 133 cod. pen., posto che la rideterminazione dellapena opera su una comminatoria che ha già visto applicati in sede di cognizionetali parametri, il giudice ha pur sempre il dovere – nei limiti prefissati dallo stessoart. 671 cod. proc. pen. – di esporre le sue ragioni, allo scopo di consentire alcondannato di comprendere il percorso dosimetrico seguito in sede dirideterminazione della pena. L’esposizione sintetica di tale percorso argomentativosi rende indispensabile allo scopo di esplicitare non solo gli elementi che sono statioggetto del suo ragionamento, ma anche i canoni dosimetrici adottati, allo scopodi consentire una valutazione unitaria e complessiva dei fatti di reato esaminati insede esecutiva (Sez. 1, n. 24136 del 23/6/2025, [OSCURATO:PERSONA], n.m.).Tale opzione ermeneutica, da ultimo, ha ricevuto il definitivo suggello delleSezioni Unite, che hanno ribadito la necessità di una ricognizione preliminare dellefrazioni sanzionatorie che compongono il trattamento sanzionatorio rideterminatoex artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen., affermando ilprincipio di diritto in ragione del quale, in tema di reato continuato, il giudice, neldeterminare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilirela pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distintoper ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269 -01).Si osserva, peraltro, che l'astratto rigore che assiste la decisione del Giudice dimerito nell'operazione di calcolo dei vari aumenti, deve essere di volta in voltacalato nel caso concreto, visto che il grado di impegno nel motivare richiesto inordine ai singoli aumenti di pena, è correlato all'entità degli stessi e deve esserefunzionale alla verifica del rispetto del rapporto di proporzione esistente tra lepene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, con particolare riferimento ailimiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente uncumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269 - 01).L’ordinanza oggetto di impugnazione, dopo aver esaustivamente indicato icriteri dosimetrici per ciascuno dei numerosi e gravi delitti unificati, in relazione aitre episodi estorsivi di cui alla sentenza n. 4, ha rilevato come gli stessi siano statiposti in essere in un brevissimo arco temporale e tutti in esecuzione del pianocriminoso del clan camorristico di storica appartenenza (Moccia). Pertanto li haritenuti tutti parimenti espressivi «dell’acquisizione di un vero e proprio modusvivendi di natura criminale». Il giudice ha dunque equiparato i tre episodi sotto iprofili della gravità oggettiva e della capacità criminale, in quanto tutti e tresintomatici del medesimo modus vivendi, ormai acquisito e consolidato, ed haperciò applicato, per ciascuno, un identico aumento di pena, pari ad anni due direclusione.La motivazione del giudice, che valorizza l’inserimento dei tre episodi in unsistema di vita di stampo mafioso, per ritenerli equiparati sia sotto il profilooggettivo che quello soggettivo, segue criteri di ragionevolezza ed è esente davizi, dimostrandosi funzionale alla verifica del rispetto del rapporto di proporzioneesistente tra le pene.Trattandosi di valutazione di puro merito, adeguatamente e ragionevolmentemotivata, la stessa non è sindacabile nella presente sede di legittimità.Di fatto il ricorso pretende di operare una rivisitazione, in termini critici, dellavalutazione discrezionale operata dal giudice, sollecitando in tal senso questaCorte, operazione inammissibile nella presente sede.3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente va condannato al pagamentodelle spese del procedimento.[OSCURATO:PERSONA], inoltre, che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia statopresentato senza versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, il ricorrente va pure condannato al pagamento della somma dieuro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 30/04/2026Il PresidenteIl Consigliere estensoreCarla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]