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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 34254/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 1243del ruolo generale dell ' anno 2023 , proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – nuova denominazione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. -([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) – con sede in Milano, via Domenichino 5, in persona del Dirigente – Procuratore dott. [OSCURATO:PERSONA] , in virtù dei poteri conferitigli con scrittura privata autenticata dal No- taio [OSCURATO:PERSONA] in data 23 marzo 2022, Rep. 26916, Raccolta 11416, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 76S24 F912G - m.delbene @ avvocatinocera - pec.it) il quale dichiara di voler ricevere ogni comunicazione, notificazione e avviso relativi al presente procedimento all'indirizzo PEC m.del- [OSCURATO:EMAIL] e/o al numero di [OSCURATO:TELEFONO] – ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Lin- neo

8. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza (P.I. 02853 720783) in p.l.r.p.t., elettivamente domiciliata in viale degli Alimena n. 8, Cosenza, presso la propria sede legale, rappresentata e difesa, giu- sta procura depositata telematicamente unitamente al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 57R02 E773U) che di- chiara di volere ricevere tutte le comunicazioni relative al presente procedimento alla [OSCURATO:EMAIL].

Controricorrente avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n° 1826 deposi- tata il 27 maggio 2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] 1 s.r.l., cui è subentrata Bff B ank s.p.a., otteneva dal Tribunale di Milano un decreto ingiuntivo contro l'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza per euro 1.140.194.39, a titolo di corrispettivo di forniture di prodotti farmaceutici e medicali e delle prestazioni di servizi sanitari effettuati da vari erogatori pri- vati che le avevano ceduto i rispettivi crediti.

L'intimata eccepiva l'incompetenza per territorio del Giudice adito; l'inserimento delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo allo interno di un accordo transattivo ed il pagamento totale e parziale di alcune fatture; l'assenza di un contratto scritto ai sensi dell'art. 16 del r.d. n° 2440/1923; l'assenza di prova dell'adempimento del- le prestazioni; l'inopponibilità della cessione dei crediti in quanto, una volta ricevuta la notifica, l'Asp l'avrebbe rifiutata entro il termi- ne di quarantacinque giorni. 2.- Il T ribunale di Milano revocava il decreto e condannava la ricorrente alla rifusione delle spese.

Osservava che nel ricorso monitorio l'opposta si era limitata a qualificarsi cessionaria dei crediti azionati, senza indicare i contratti dai quali sarebbero derivate le pretese; a fronte delle eccezioni dell'intimata, Bff solo nella seconda memoria ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. aveva prodotto i contratti; tale produzione era, nondimeno, tardiva e dunque inammissibile. 3.- La decis i one del primo G iudice era confermata dalla Corte d'appello milanese con la sentenza menzionata in epigrafe e qui gravata.

Ricorre per cassazione Bff, affidando il gravame a tre mezzi. [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'inammissibilità e co- munque per il rigetto dell'impugnazione.

Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza ca- merale ai sensi dell'art. 380-biscod. proc. civ.

Non sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 4.- Col primo e col secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 112, 115, 116, 633, 634, 638, 125, 183, sesto comma, cod. proc. civ., e dell'art. 2697 cod. civ.

Dapprima il Tribunale e poi la Corte d'appello avrebbero erro- neamente ritenuto inammissibile la domanda monitoria in ragione della mancata allegazione dei fatti costitutivi dei crediti azionati, nonostante l'Asl non avesse mai sollevato eccezione di indetermi- natezza della causa petendio del petitum.

Infatti, l'opponente aveva eccepito l'incompetenza del Tribunale di Milano facendo osservare che i contratti dai quali derivavano i crediti azionati in via monitoria erano stati conclusi a Cosenza.

Parimenti, l'Asl aveva eccepito che le fatture azionate erano state inserite all'interno di un accordo transattivo e che in seguito erano state pagate totalmente (GE Healthcare, [OSCURATO:PERSONA], Cofely Italia, A. [OSCURATO:PERSONA], Alifax, Eni, [OSCURATO:PERSONA]- ceutical e Link Italia) o parzialmente (Diasorin, Baxter, [OSCURATO:PERSONA]- lia, [OSCURATO:PERSONA], Codifi, GE [OSCURATO:PERSONA], Olympus Italia, [OSCURATO:PERSONA]).

Tali allegazioni, unitamente all'intervenuto parziale pagamento di euro 780.569,32da parte dell ' Asl , implicavano ammissione dell a esistenza dei contratti scritti tra Asl ed erogatori privati, anche per le fatture rimaste insolute.

Sotto altro profilo la ricorrente lamenta la violazione del r.d. n° 2440/1923, i cui artt. 16 e 18 sarebbero applicabili solo alle Ammi- nistrazioni dello Stato e non alle Aziende sanitarie ed ospedaliere. 5.- I due mezzi possono essere esaminati congiuntamente , in ragione dei comuni temi che pongono.

Premesso che il richiamoall'art. 360 n° 5, contenuto nel secon- do dei motivi in esame, non è pertinente (in quanto la Corte mila- nese ha confermato la sentenza di primo grado per le stesse ragio- ni inerenti ai medesimi fatti posti a base della decisione impugna- ta), la questione che pongono le due doglianze è quello della suffi- ciente allegazione dei fatti costitutivi nel ricorso monitorio, della mancata contestazione o dell'implicito riconoscimento di essi e dell'ammissibilità della produzione documentale effettuata con la seconda memoria exart. 183, sesto comma, cod. proc. civ.

Così posto il thema decidendum, è agevole osservare che i due motivi sono infondati.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (da ulti- mo si veda Cass., sez.

I, 17 giugno 2025, n° 16221, con menzione di altri precedenti) i contratti con la [OSCURATO:PERSONA] de- vono essere stipulati per iscritto a pena di nullità, non essendo consentita alcuna eventuale convalida o ratifica successiva.

La forma scritta va, infatti, vista come strumento indefettibile di garanzia del regolare svolgimento dell'attività negoziale della PA, sia nell'interesse dei cittadini, in quanto costituisce remora ad arbi- tri, sia nell'interesse della stessa Amministrazione, in quanto age- vola l'espletamento della funzione di controllo e la concreta osser- vanza dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'ammini- strazione.

Pertanto, non solo deve escludersi che la manifestazione di vo- lontà delle parti possa essere implicita o desumibile da comporta- menti meramente attuativi, ma deve ritenersi che, salvo le ipotesi in cui specifiche norme lo consentano, il contratto deve essere con- sacrato in un unico documento nel quale siano specificamente indi- cate le clausole disciplinanti il rapporto.

La volontà della P.A. di concludere il negozio deve, poi, essere manifestata alla controparte dall'organo rappresentativo esterno dell'ente, che è il solo abilitato a stipulare in nome e per conto di questo, e ad essere perciò munito dei poteri necessari per vincolare l'Amministrazione per la quale si obbliga.

Pertanto, tenuto conto di tale consolidato orientamento (che, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, vale pacificamen- te anche per i contratti tra le Aziende sanitare e gli erogatori priva- ti, trattandosi di rapporto sostanzialmente concessorio), è palese che Bff – a fronte delle eccezioni sollevate dall ' Asp (tra le quali vi era l'assenza di un contratto scritto) – avrebbe dovuto prendere posizione sull'esistenza dei contratti e sulla loro forma già nella comparsa di risposta depositata nel giudizio di opposizione a decre- to ingiuntivo, a mente dell' art. 167 cod. proc. civ., non potendo ri- mandare tale attività processuale al momento del deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. (così Cass, sez. un., 15 ottobre 2024, n° 26727).

Per contro, la Corte territoriale ha osservato (pagina 11 della sentenza) che la creditrice procedente si era del tutto astenuta dal prendere posizione –sia quanto ad allegazione sia quanto ad offer- ta di prova – sia nella comparsa di costituzione che nella prima memoria ex art. 183 n° 1, salvo poi produrre , con la seconda me- moria exart. 183 n° 2 (“con alluvionale e caotica modalità ”) , la do- cumentazione a suo dire riferita ai singoli rapporti intercorsi tra la ASP ingiunta e le singole società cedenti.

Tale passaggio motivazionale è stato contrastato dalla Bff me- diante il rilievo della non contestazione e del riconoscimento impli- cito dell'esistenza dei contratti da parte dell'Asp intimata (fondato sull'eccezione di incompetenza territoriale e sull'accordo transattivo menzionato nei motivi), ma senza considerare l'orientamento di le- gittimità sopra riassunto in tema di forma del contratto tra privato e P.A., che, come già detto, esclude che la mancata dimostrazione di un contratto scritto possa essere supplita dal riconoscimento del- la parte pubblica o dalla non contestazione dei fatti allegati da quella provata.

È pertanto evidente che l'eccezione di incompetenza territoriale non poteva valere come implicito riconoscimento della sussistenza di contratti scritti, né poteva servire a sanare il difetto di controal- legazione (al quale Bff era tenuta), da effettuare in comparsa di ri- sposta, circa la sussistenza dei contratti scritti tra imprese ed Asp.

Per ciò che concerne, invece, l'intervenuto parziale pagamento del monte crediti, eseguito dall'Azienda pubblica per 780.569,32, esso può – a tutto concedere – comprovare la sussistenza di una valida obbligazione (e, dunque, anche di un valido contratto) solo per la parte pagata, ma non certo per le posizioni residue.

Infine, giova osservare che anche la pretesa transazione non può valere come riconoscimento dei contratti, non solo per le ra- gioni sino ad ora esposte, ma anche perché essa è una deduzione totalmente priva di autosufficienza nella presente sede di legittimi- tà, sol che si consideri che non è stato minimamente precisato qua- li fossero le fatture ed i rapporti negoziali asseritamente inclusi in detto accordo e quali quelli esclusi. 6.- Col terzo motivo la ricorrente deduce che almeno sulla sorte capitale di euro 780.569,32 pagata dall'Asp avrebbero dovuto esserle riconosciuti gli interessi di mora.

L'avvenuto pagamento dimostrerebbe in modo inequivocabile la sussistenza di validi contratti, almeno per le obbligazioni adempiu- 7.-Il mezzo è inammissibile, per difetto di specificità. [OSCURATO:PERSONA], infatti, ha allegato nello stesso ricorso introduttivo dello odierno giudizio (pagina 6) che le fatture azionate riguardavano “forniture di prodotti farmaceutici/medicali e delle prestazioni di servizi”: sicché, in mancanza di qualsiasi precisazione, non sembra che la doglianza possa essere riferita esclusivamente alle presta- zioni di servizi rese da strutture private, per le quali gli interessi ex d.lgs. n° 231/2002 sarebbero astrattamente riconoscibili, al contra- rio delle prestazioni consistite in forniture di prodotti farmaceutici. 8.-Alla soccombenza della ricorrente segue la sua condanna al- la rifusione delle spese del presente giudizio in favore della contro- parte, per la cui liquidazione –fatta in base al valore della lite (eu- ro 359,6 mila) ed al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022 –si rimanda al dispositivo che segue.

Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del decreto del P residente della R e- pubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.

P.Q.M la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 5.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimbor- so forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all'iva, se dovuta.

Dà atto della sussistenz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 1243del ruolo generale dell ' anno 2023 , proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – nuova denominazione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. -([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) – con sede in Milano, via Domenichino 5, in persona del Dirigente – Procuratore dott. [OSCURATO:PERSONA] , in virtù dei poteri conferitigli con scrittura privata autenticata dal No- taio [OSCURATO:PERSONA] in data 23 marzo 2022, Rep. 26916, Raccolta 11416, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 76S24 F912G - m.delbene @ avvocatinocera - pec.it) il quale dichiara di voler ricevere ogni comunicazione, notificazione e avviso relativi al presente procedimento all'indirizzo PEC m.del- [OSCURATO:EMAIL] e/o al numero di [OSCURATO:TELEFONO] – ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Lin- neo 8. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza (P.I. 02853 720783) in p.l.r.p.t., elettivamente domiciliata in viale degli Alimena n. 8, Cosenza, presso la propria sede legale, rappresentata e difesa, giu- sta procura depositata telematicamente unitamente al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 57R02 E773U) che di- chiara di volere ricevere tutte le comunicazioni relative al presente procedimento alla [OSCURATO:EMAIL]. Controricorrente avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n° 1826 deposi- tata il 27 maggio 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] 1 s.r.l., cui è subentrata Bff B ank s.p.a., otteneva dal Tribunale di Milano un decreto ingiuntivo contro l'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza per euro 1.140.194.39, a titolo di corrispettivo di forniture di prodotti farmaceutici e medicali e delle prestazioni di servizi sanitari effettuati da vari erogatori pri- vati che le avevano ceduto i rispettivi crediti. L'intimata eccepiva l'incompetenza per territorio del Giudice adito; l'inserimento delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo allo interno di un accordo transattivo ed il pagamento totale e parziale di alcune fatture; l'assenza di un contratto scritto ai sensi dell'art. 16 del r.d. n° 2440/1923; l'assenza di prova dell'adempimento del- le prestazioni; l'inopponibilità della cessione dei crediti in quanto, una volta ricevuta la notifica, l'Asp l'avrebbe rifiutata entro il termi- ne di quarantacinque giorni. 2.- Il T ribunale di Milano revocava il decreto e condannava la ricorrente alla rifusione delle spese. Osservava che nel ricorso monitorio l'opposta si era limitata a qualificarsi cessionaria dei crediti azionati, senza indicare i contratti dai quali sarebbero derivate le pretese; a fronte delle eccezioni dell'intimata, Bff solo nella seconda memoria ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. aveva prodotto i contratti; tale produzione era, nondimeno, tardiva e dunque inammissibile. 3.- La decis i one del primo G iudice era confermata dalla Corte d'appello milanese con la sentenza menzionata in epigrafe e qui gravata. Ricorre per cassazione Bff, affidando il gravame a tre mezzi. [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'inammissibilità e co- munque per il rigetto dell'impugnazione. Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza ca- merale ai sensi dell'art. 380-biscod. proc. civ. Non sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 4.- Col primo e col secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 112, 115, 116, 633, 634, 638, 125, 183, sesto comma, cod. proc. civ., e dell'art. 2697 cod. civ. Dapprima il Tribunale e poi la Corte d'appello avrebbero erro- neamente ritenuto inammissibile la domanda monitoria in ragione della mancata allegazione dei fatti costitutivi dei crediti azionati, nonostante l'Asl non avesse mai sollevato eccezione di indetermi- natezza della causa petendio del petitum. Infatti, l'opponente aveva eccepito l'incompetenza del Tribunale di Milano facendo osservare che i contratti dai quali derivavano i crediti azionati in via monitoria erano stati conclusi a Cosenza. Parimenti, l'Asl aveva eccepito che le fatture azionate erano state inserite all'interno di un accordo transattivo e che in seguito erano state pagate totalmente (GE Healthcare, [OSCURATO:PERSONA], Cofely Italia, A. [OSCURATO:PERSONA], Alifax, Eni, [OSCURATO:PERSONA]- ceutical e Link Italia) o parzialmente (Diasorin, Baxter, [OSCURATO:PERSONA]- lia, [OSCURATO:PERSONA], Codifi, GE [OSCURATO:PERSONA], Olympus Italia, [OSCURATO:PERSONA]). Tali allegazioni, unitamente all'intervenuto parziale pagamento di euro 780.569,32da parte dell ' Asl , implicavano ammissione dell a esistenza dei contratti scritti tra Asl ed erogatori privati, anche per le fatture rimaste insolute. Sotto altro profilo la ricorrente lamenta la violazione del r.d. n° 2440/1923, i cui artt. 16 e 18 sarebbero applicabili solo alle Ammi- nistrazioni dello Stato e non alle Aziende sanitarie ed ospedaliere. 5.- I due mezzi possono essere esaminati congiuntamente , in ragione dei comuni temi che pongono. Premesso che il richiamoall'art. 360 n° 5, contenuto nel secon- do dei motivi in esame, non è pertinente (in quanto la Corte mila- nese ha confermato la sentenza di primo grado per le stesse ragio- ni inerenti ai medesimi fatti posti a base della decisione impugna- ta), la questione che pongono le due doglianze è quello della suffi- ciente allegazione dei fatti costitutivi nel ricorso monitorio, della mancata contestazione o dell'implicito riconoscimento di essi e dell'ammissibilità della produzione documentale effettuata con la seconda memoria exart. 183, sesto comma, cod. proc. civ. Così posto il thema decidendum, è agevole osservare che i due motivi sono infondati. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (da ulti- mo si veda Cass., sez. I, 17 giugno 2025, n° 16221, con menzione di altri precedenti) i contratti con la [OSCURATO:PERSONA] de- vono essere stipulati per iscritto a pena di nullità, non essendo consentita alcuna eventuale convalida o ratifica successiva. La forma scritta va, infatti, vista come strumento indefettibile di garanzia del regolare svolgimento dell'attività negoziale della PA, sia nell'interesse dei cittadini, in quanto costituisce remora ad arbi- tri, sia nell'interesse della stessa Amministrazione, in quanto age- vola l'espletamento della funzione di controllo e la concreta osser- vanza dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'ammini- strazione. Pertanto, non solo deve escludersi che la manifestazione di vo- lontà delle parti possa essere implicita o desumibile da comporta- menti meramente attuativi, ma deve ritenersi che, salvo le ipotesi in cui specifiche norme lo consentano, il contratto deve essere con- sacrato in un unico documento nel quale siano specificamente indi- cate le clausole disciplinanti il rapporto. La volontà della P.A. di concludere il negozio deve, poi, essere manifestata alla controparte dall'organo rappresentativo esterno dell'ente, che è il solo abilitato a stipulare in nome e per conto di questo, e ad essere perciò munito dei poteri necessari per vincolare l'Amministrazione per la quale si obbliga. Pertanto, tenuto conto di tale consolidato orientamento (che, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, vale pacificamen- te anche per i contratti tra le Aziende sanitare e gli erogatori priva- ti, trattandosi di rapporto sostanzialmente concessorio), è palese che Bff – a fronte delle eccezioni sollevate dall ' Asp (tra le quali vi era l'assenza di un contratto scritto) – avrebbe dovuto prendere posizione sull'esistenza dei contratti e sulla loro forma già nella comparsa di risposta depositata nel giudizio di opposizione a decre- to ingiuntivo, a mente dell' art. 167 cod. proc. civ., non potendo ri- mandare tale attività processuale al momento del deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. (così Cass, sez. un., 15 ottobre 2024, n° 26727). Per contro, la Corte territoriale ha osservato (pagina 11 della sentenza) che la creditrice procedente si era del tutto astenuta dal prendere posizione –sia quanto ad allegazione sia quanto ad offer- ta di prova – sia nella comparsa di costituzione che nella prima memoria ex art. 183 n° 1, salvo poi produrre , con la seconda me- moria exart. 183 n° 2 (“con alluvionale e caotica modalità ”) , la do- cumentazione a suo dire riferita ai singoli rapporti intercorsi tra la ASP ingiunta e le singole società cedenti. Tale passaggio motivazionale è stato contrastato dalla Bff me- diante il rilievo della non contestazione e del riconoscimento impli- cito dell'esistenza dei contratti da parte dell'Asp intimata (fondato sull'eccezione di incompetenza territoriale e sull'accordo transattivo menzionato nei motivi), ma senza considerare l'orientamento di le- gittimità sopra riassunto in tema di forma del contratto tra privato e P.A., che, come già detto, esclude che la mancata dimostrazione di un contratto scritto possa essere supplita dal riconoscimento del- la parte pubblica o dalla non contestazione dei fatti allegati da quella provata. È pertanto evidente che l'eccezione di incompetenza territoriale non poteva valere come implicito riconoscimento della sussistenza di contratti scritti, né poteva servire a sanare il difetto di controal- legazione (al quale Bff era tenuta), da effettuare in comparsa di ri- sposta, circa la sussistenza dei contratti scritti tra imprese ed Asp. Per ciò che concerne, invece, l'intervenuto parziale pagamento del monte crediti, eseguito dall'Azienda pubblica per 780.569,32, esso può – a tutto concedere – comprovare la sussistenza di una valida obbligazione (e, dunque, anche di un valido contratto) solo per la parte pagata, ma non certo per le posizioni residue. Infine, giova osservare che anche la pretesa transazione non può valere come riconoscimento dei contratti, non solo per le ra- gioni sino ad ora esposte, ma anche perché essa è una deduzione totalmente priva di autosufficienza nella presente sede di legittimi- tà, sol che si consideri che non è stato minimamente precisato qua- li fossero le fatture ed i rapporti negoziali asseritamente inclusi in detto accordo e quali quelli esclusi. 6.- Col terzo motivo la ricorrente deduce che almeno sulla sorte capitale di euro 780.569,32 pagata dall'Asp avrebbero dovuto esserle riconosciuti gli interessi di mora. L'avvenuto pagamento dimostrerebbe in modo inequivocabile la sussistenza di validi contratti, almeno per le obbligazioni adempiu- 7.-Il mezzo è inammissibile, per difetto di specificità. [OSCURATO:PERSONA], infatti, ha allegato nello stesso ricorso introduttivo dello odierno giudizio (pagina 6) che le fatture azionate riguardavano “forniture di prodotti farmaceutici/medicali e delle prestazioni di servizi”: sicché, in mancanza di qualsiasi precisazione, non sembra che la doglianza possa essere riferita esclusivamente alle presta- zioni di servizi rese da strutture private, per le quali gli interessi ex d.lgs. n° 231/2002 sarebbero astrattamente riconoscibili, al contra- rio delle prestazioni consistite in forniture di prodotti farmaceutici. 8.-Alla soccombenza della ricorrente segue la sua condanna al- la rifusione delle spese del presente giudizio in favore della contro- parte, per la cui liquidazione –fatta in base al valore della lite (eu- ro 359,6 mila) ed al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022 –si rimanda al dispositivo che segue. Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del decreto del P residente della R e- pubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto. P.Q.M la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 5.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimbor- so forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all'iva, se dovuta. Dà atto della sussistenz
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