CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 febbraio 2023
Cassazione n. 09292/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 22807 /20 20 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale legale rappresentante pro temporedella società [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione s.r.l. rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - ricorr ente – Contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore pro tempore rappresentat a e difes a come per legge dall’avvocatura generaledello Stato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n.- controricorrente - Oggetto:imposta giochie scommesse Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l la Lombardia sez. staccata di Bresci a n. 4871 / 23 / 1 9 depositata in data 03/12/2019, non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la società [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione e il liquidatore [OSCURATO:PERSONA] anchein proprio impugnavano l’avviso di accertamento notificato loroper imposta unica sulle scommesse derivante da operazioni digioco poste in essere negli anni 2013 e 2014 stante l’omessa segnalazione di inizio attività e per omessa tenuta della contabilità; - la società ricorrente, come si legge nella sentenza impugnata, era stata cancellata da registro imprese il 29 dicembre 2015 mentre la notifica dell’atto impugnato aveva luogo in data 18 febbraio2016; - la CTP di Brescia rigettava il ricorso; appellavano le contribuenti; - con la pronuncia impugnata la CTR della Lombardia ha rigettato l’appello, confermando la pronuncia appellata che aveva anche ritenuto applicabile alla fattispecie in esame la disciplina di cui all'art. 28 c. 4 del d. Lgs. n. 175 del 2014 in tema di c.d. “sopravvivenza”ai fini tributari delle società cancellate ed aveva , inoltre, accertato che nel bilancio finale di liquidazione non è statooperato alcun accantonamento e/o creazione di un apposito fondo rischi ma di contro è stato eseguito il pagamento del compenso all'amministratore - liquidatore per assenza di debito trale passività finali; - ricorrono a questa Corte le contribuen ti , società e liquidatore in proprio, con unico atto affidato a dieci motivi di ricorso; l’Amministrazionefinanziaria resiste con controricorso; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 Consideratoche: - v a preliminarmente dichiarata la inammissibilità del ricorso per Cassazione quanto alle dogli anze propost e dalla società [OSCURATO:SOCIETA]in liquidazione , cancellata dal registro delle imprese in data 29dicembre 2015 , ben prima della proposizione del gravame di frontea questa Corte; - la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere ( in argomento Cass. Sez. 5 , Sentenza n. 17360 del 17/06/2021) inammissibilel’impugnazione per cassazione proposto dall'ex legale rappresentante di una società estinta per pregressa cancellazione dal registro delle imprese, perché la procura specialeconferita al difensore, indispensabile per la proposizione dell'impugnazione,è giuridicamente inesistente, in ragione della mancanzadel mandante; - ne deriva l’inammissibilità dell’impugnazione proposta dalla societàricorrente; - vanno ora esaminate le censure proposte da [OSCURATO:PERSONA] nellaveste di socio della cessata società ; - il primo motivo di ricorso deduce la violazione e/o falsa applicazionedell'art. 7 della L. n. 212 del 2000 e dell’art. 36 c. 5 del d.P.R. n. 603 del 1973 per avere la CTR erroneamente ritenutomotivato l’atto i mpugnato e legittimamente accertata e ritenuta la responsabilità del liquidatore, in assenza dei presuppostidi legge; il motivo può trattarsi congiuntamente con il secondo motivo, in quanto i due mezzi costituiscono nel concretoframmentazione di una mede sima censura; - entrambi i motivi si rivelano inammissibili; - invero, l'avviso di accertamento, prodotto in questo giudizio di Legittimità, è stato in realtà notificato a Griegor j eva in applicazione dell’art. 28 della L. n. 175 del 2014, che fa in Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 sostanzasalve, entro cinque anni dalla cancellazione da l registro imprese,le notifiche di atti impositivi alla società cancellata ove perfezionatenei confronti del suo legale rappresentante all’epoca dellasua esistenza ; - ne deriva che la notificazione in parola, i ndipendentemente dal titolo di responsabilità azionata in capo alla contribuente quale liquidatore,è senza dubbio stata correttamente eseguita e spiega isuoi effetti nei confronti della società estinta (che continua ad esserelegittimamente destinataria delle pretese dell’Erario) e dei suoisuccessori aventi causa; - [OSCURATO:PERSONA] , dunque , presente nel giudizio in qualità di socia e quale successore nei rapporti già facenti capo alla società in ragione dei noti principi affermati da Sez. U, n. 6070 del 12/03/2013, non è stata investita di un titolo di responsabilità qualeliquidatore della s ocietà cessata, sicché le considerazioni svoltein ordine all’applicabilità dell’art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973sia dalla CTR, sia dalle parti vanno ritenute inconferenti ai realifatti di causa; - venendo ai restanti mezzi di impugnazione, il terzo, qua rto , quinto,sesto, settimo e ottavo motivo si appuntano tutti ora sulla illegittimità costituzionale delle disposizioni che regolano il tributo oggetto dell’accertamento (i primi tre mezzi qui citati), orasul presupposto oggettivo dell’imposta (il sesto) , anche sotto il profilo della legittimità costituzionale della disciplina contestata,ora sul presupposto territoriale del tributo (il settimo) e infine su profili di contrasto della disciplina in esame con il dirittounionale (l’ottavo) : gli stessi sono tutti infondati; - per vero tutte le questioni da essi poste sono già state oggetto diripetuta e articolata disamina da parte di questa Corte a partire dallasentenza n. 8757 del 30 marzo 2021 (seguita da numerose Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 altre;v. tra le tante Cass. 8907 - 8911/20 21, 9079 - 9081/2021, 9144-9153/2021, 9160/2021, 9162/2021, 9168/2021, 9176/2021, 9178/2021, 9182/2021, 9184/2021, 9160/2021, 9516/2021, 9528 - 9537/2021, 9728 - 9735/2021 e molte altre ancora);tali pronunce sono qui espressamente richiamate anche aisensi del l’art. 118 disp. att. ne c.p.c. ; - i n sintesi, basterà qui osservare che la Corte costituzionale (con lasentenza 23 gennaio 2018, n. 27) ha dato atto dell'incertezza correlata all'interpretazione dell'art. 3 del d. Lg s. 504/98 per il periodo antecedente alla disposizione interpretati - va del 2010 (nel senso che era incerto se la pretesa impositiva si potesse rivolgere anche nei confronti dei soggetti che operavano al di fuori del sistema concessorio), ma ha riconosciuto che il legislatore con l'art. 1, comma 66, della legge n. 220 del 20 10 daun canto ha stabilito che l'imposta è dovuta anche nel caso di scommesseraccolte al di fuori del sistema concessorio e, d'altro canto,ha esplicitato l'obbligo delle ricevitorie operanti, come nel casoin esame, per conto di bookmakers privi di concessione al versamento del tributo e delle relative sanzioni. A questo riguardo ha escluso che l'equiparazione, ai fini tributari, del "gestore per conto terzi" (ossia del titolare di ricevitoria) al "gestore per conto proprio" (ossia al bookmaker ) sia irragionevole.Entrambi i soggetti, difatti, ha sottolineato quella Corte, partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento dell'attività di "organizzazione ed esercizio" delle scommesse soggetta a imposizione. In particolare, ha rimarcato, il titolare della ricevitoria, benché non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque un'attività di gestione, perché assicura la disponibil ità di locali Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 idoneie la ricezione della proposta, si occupa della trasmissione al bookmaker dell'accettazione della scommessa, dell'incasso e del trasferimento delle somme giocate, nonché del pagamento delle vincite secondo le procedure e le istruzioni f ornite dal bookmaker. Della sussistenza di autonomi rapporti obbligatori - che ai fini tributari sono avvinti dal nesso di solidarietà per conseguenza paritetica, e non già dipendente - non dubita, d'altronde,la giurisprudenza civile di questa Corte, la qu ale, sia pure con riguardo al gioco del lotto, ha chiarito, appunto, che sono due i rapporti obbligatori, quello concluso tra lo scommettitore e il raccoglitore e quello che si instaura tra lo scommettitoreed il gestore (Cass. 27 luglio 2015, n. 15731). L a stessa giurisprudenza penale (ossia Cass. 9 luglio 2020, n. 25439) evidenzia la rilevanza del ruolo del ricevitore appartenente alla rete distributiva del bookmaker (punto 5), consistentenella «raccolta e trasmissione delle scommesse per conto di quest' ultimo, rilasciando le ricevute emesse dal terminaledi gioco con le annesse attività di incasso delle poste e di pagamento delle eventuali vincit e ». Sicché, ha concluso la Corte costituzionale, quanto al ricevitore l'attività gestoria che costituisceil p resupposto dell'imposizione va riferita alla raccolta delle scommesse, il volume delle quali determina anche la provvigione della ricevitoria e per conseguenza il suo stesso rischioimprenditoriale. Né, ha aggiunto, la scelta di assoggettare all'impostai titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti prividi concessione viola il principio di capacità contributiva, nei limiti in cui il rapporto tra il titolare della ricevitoria che agisce perconto di terzi e il bookmaker sia disciplinato da un contratto cheregoli anche le commissioni dovute al titolare della ricevitoria peril servizio prestato. Ciò perché attraverso la regolazione delle Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7 commissioni il titolare della ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera.La rivalsa svolge quindi funzione applicativa del principio di capacità contributiva, poiché redistribuisce tra i coobbligati, bookmaker e ricevitoria, che hanno comunque realizzato, sia purein vario modo, il presupposto imposi tivo, il carico fiscale in relazione alla partecipazione di ognuno a tale realizzazione. Per conseguenza la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionaledell'art. 3 del d.lgs. n. 504/98 e dell'art. 1, comma 66,lettera b), della I. n. 220/10, nella sola parte in cui prevedono che, nelle annualità d'imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione. In quel periodo non si può difatti procedere alla trasla- zione dell'imposta, perché l'entità delle commissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si è già cristallizzata sulla base del quadro precedente alla I. n. 220/10. Quella Corte ha anchechiarito (punto 4.5) che, in mancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione della natura interpretativa dell'art. 1, comma 66, lettera b), della I. n. 220/10, la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore. Ne consegue anzituttoche per le annualità d'imposta antecedenti al 2011 non rispondono le ricevitorie, ma rispondono i bookmaker , con o senza concessione, in base alla combinazione degli artt. 3 del d.lgs.n. 504/98 e 1, comma 66, lett. a), del la l . n. 220/10, usciti indenni dal vaglio di legittimità costituzionale. Ferma restando dunque per tutti i periodi d'imposta la responsabilità del bookmaker, in relazione al ricevitore a tale conclusione deve pervenirsi per le annualità a decorrere dal 2011. Invero, va Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8 osservato che l'incostituzionalità della norma in esame è stata riscontrata dalla Corte «in ragione dell'impossibilità per le ricevitoriedi t raslare l'imposta per gli esercizi anteriori al 2011» con conseguente violazione dell'art. 53, Cost., «giacché l'entità dellecommissioni pattuite fra ricevitore e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro regolatorio, anche sotto il profilotributario, precedente alla legge n. 220 del 2010» (Ibid. punto 4 ) . A fondamento, dunque, della pronuncia di incostituzionalità è stata la considerazione della già avvenuta definizione negoziale tra le parti dei reciproci rapporti in data antecedente all a introduzione della soggettività passiva della ricevitoriadel bookmaker privo di concessione, ed è stato dato rilievo al fatto che le stesse non erano state nelle condizioni di regolare diversamente la misura delle commissioni al fine di procedere all'ev entuale trasferimento del carico tributario, gravante anche sulla ricevitoria in forza della legge sopravvenuta, sui bookmaker. La suddetta ragione di incostituzionalità, tuttavia, non è stata ravvisata per i «rapporti successivi al 2011» (Ibid. punto 4.4. ), - e in questo caso ci occupiamo di operazioni riferite agli anni dal 2013 in poi, che restanoquindi indenni dalla pronuncia di incostituzionalità - non solo per gli eventuali rapporti negoziali perfezionati dopo l'entrata in vigore della norma interpre tativa, ma anche per i rapportiche, seppure sorti in data antecedente, si sono protratti oltrel'entrata in vigore della medesima norma. In entrambi i casi, invero, la disposizione interpretativa del 2010 costituisce parametro normativo di riferimento per definire negozialmente l'assetto di interessi delle parti, sia in caso di rapporti sorti successivamenteche per quelli già sorti e destinati a protrarsi, potendo le parti, alla luce e tenendo conto proprio della scelta Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 9 normativa di assoggettare al tribut o anche i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, rimodularela regolazione negoziale delle commissioni al fine di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera la ricevitoria. In questo amb ito, invero, la solidarietà dell'obbligazione e la correlata possibilità di traslazione dell'imposta sono, infatti, destinate ad influire sulla stessa portatadella regolazione negoziale delle commissioni tra le parti, che,anche quando i rapporti economic i siano rimasti in - variati, ossia non siano stati oggetto di modifiche o di nuovi accordi in conseguenza della legge n. 220 del 2010, assume, necessariamente,un valore di conformità e adeguatezza rispetto allanuova configurazione legale del rapporto ; - c o n riguardo al sesto motivo, incentrato sul presupposto oggettivo dell’imposta, può ancora precisarsi che l'art. 3 del suddetto d. L gs. n. 504/88, intitolato ai soggetti passivi, stabilisce che « s oggetti passivi dell'imposta unica sono coloro i qualigestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse»;a norma dell'art. 1, comma 66, della I. n. 220/10 «a) (...) l'imposta unica (...) è comunque dovuta ancorché la raccolta del gio co, compresa quella a distanza, avvenga in assenzaovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal ministero dell'economia e delle finanze - amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; b) l'art. 3 del d. L gs. [n. 504/1998]si interpreta n el senso che soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessionerilasciata dal M inistero dell'economia e delle finanze amministrazioneautonoma dei M onopoli di Stato, gestisce con qualunquemezzo, anche te lematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 10 qualsiasi genere. Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagame nto dell'imposta e delle relative sanzioni»;il solo riferimento è alla concessione rilasciata dall’[OSCURATO:PERSONA] – che peraltro anche ove assente, in presenza dell’attività di gioco, non impedisce la debenzadel tributo – e non alla autorizz azione di cui all’art. 88 TULPS,la cui assenza è a questi fini del tutto priva di rilievo; - i n ordine al settimo motivo, va rilevato, inoltre, ai fini della territorialità dell'imposizione, che non rileva la conclusione del contrattodi scommessa poiché il fatto imponibile è la prestazione diservizi consistente nell'organizzazione del gioco da parte del ricevitore e nella raccolta delle scommesse, che consiste, in relazione a ciascun scommettitore, nella valida registrazione della scommessa, documentata da lla consegna allo scommettitore della relativa ricevuta (così Cass. n. 15731 del 2015,cit.), attività, queste, tutte svolte in Italia ; - c on riferimento all’ottavo motivo, che riguarda le prospettate frizioni col diritto U.E., l'infondatezza emerge dalla giurisprudenzaunionale, intervenuta nuovamente sulle questioni lamentate;giova premettere che l'imposta di cui si discute non hanatura armonizzata; sicché i giochi d'azzardo rilevano, ai fini del diritto dell’U nione, in relazione alle norme concernenti la liberaprestazione di servizi presidiata dall'art. 56 del TFUE (Corte giust.26 febbraio 2020, causa C - 788/18, punto 17); inoltre, nel settore dei giochi d'azzardo con poste in danaro, secondo costante giurisprudenza della Corte di giustizia , gli obiettiv i di tutela dei consumatori, di prevenzione dell'incitamento a una spesa eccessiva collegata al gioco, nonché di prevenzione di turbative dell'ordine sociale in generale costituiscono motivi Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 11 imperativi d'interesse generale atti a giustificare restrizioni a lla libera prestazione di servizi: di conseguenza, in assenza di un'armonizzazioneunionale della normativa sui giochi d'azzardo, ogniStato membro ha il potere di valutare, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questione implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisitidi proporzionalità (Corte giust. 24 ottobre 2013, causa C-440/12,punto 47; 8 settembre 2009, causa C - 42/07) . L 'Italia haproceduto a questa valutazione, dichiarando, nel comma 64 dell'art.1 della I. n. 220/10, i propri obiettivi, tra i quali si colloca «...l'azioneper la tutela dei consumatori, in particolare dei minori dietà, dell'ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni della criminalit à organizzata nel settore del gioco erecuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale nel medesimo settore»; la prevalenza dell'ordine di valori di ciascuno Stato membro comportache gli Stati membri non hanno l 'obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati, al fine di eliminare la doppia imposizione che risulta dal parallelo esercizio della rispettiva competenza fiscale (Corte giust. in causa C - 788/18, cit., punto 23; per analogia, Corte giust.1° dicembre 2011, causa C - 253/09, punto 83) . I n questo contestola normativa italiana, si anticipava, ha superato il vaglio della giurisprudenza del Lussemburgo ; la Corte di giustizia ha esclusoqualsivoglia discriminazione tra "bookmaker" nazionali e "bookmaker" esteri, perché l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano,senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti (punto 21 di Corte giust. in causa C - 788/18), di modo che la normativa italiana «non appare atta a vietare, Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 12 ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, quale la [OSCURATO:PERSONA], nello Stato membro interessato»; anzi,come ha sottolineato la Corte costit uzionale (ancora con la sentenza n. 27/18), a seguire la tesi prospettata in ricorso e ribadita in memoria si giungerebbe ad una discriminazione al contrario: la scelta legislativa «risponde ad un'esigenza di effettivitàdel principio di lealtà fiscale nel settore del gioco, allo scopodi evitare l'irragionevole esenzione per gli operatori posti aldi fuori del sistema concessorio, i quali finirebbero per essere favoriti per il solo fatto di non aver ottenuto la necessaria concessione...»;né v'è l'incongru enza, segnalata in memoria, tra i punti 17, 24, 26 e 28 di quella sentenza; col punto 17, in relazioneal bookmaker , ci si limita a stabilire in via generale che la libera prestazione di servizi non tollera restrizioni idonee a vietare, ostacolare o a rend ere meno attraenti le attività del prestatorestabilito in un altro Stato membro; ma col punto 24 si specifica, in concreto, che, «...la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non prevede un regime fiscale diverso a seconda che la prestazione di servizi sia effettuata in Italia o in altri Stati membri»; sicché, si conclude colpunto 24, «...rispetto a un operatore nazionale che svolge le proprieattività alle stesse condizioni di tale società, la [OSCURATO:PERSONA] non subisce alcuna restrizione discriminatoria a causa dell'applicazione nei suoi confronti di una normativa nazionale, comequella di cui trattasi nel procedimento principale»; quanto alcentro trasmissione dati, col punto 26 ci si limita a ribadire che il "bookmaker" ester o esercita un'attività di gestione di scommesse «allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali»ed è per questo che il centro di trasmissione dati che opera quale suo intermediario risponde dell'imposta, a norma Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 13 dell'art.1, comma 66, lett. b), della I. n. 220/10; 67. ma ciò non toglie, si aggiunge col punto 28, che la situazione del centro trasmissione dati che trasmette i dati di gioco per conto degli operatoridi scommesse nazionali è diversa da quella del centro trasmissioneche li trasmette per conto di un operatore che ha sedein altro Stato membro; la statuizione non è affatto oscura, comesi deduce in memoria, giacché la diversità della situazione è "in re ipsa", per il fatto stesso che si tratta di soggetto che raccoglie scommesse per co nto di un bookmaker estero: nel settore dei giochi d'azzardo, difatti, il ricorso al sistema delle concessionicostituisce «...un meccanismo efficace che consente dicontrollare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l'esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti»(Corte giust. 19 dicembre 2018, causa C - 375/17, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], punto 66, richiamataal punto 18 della sentenza in causa C - 788/18, cit.); e ciòin conformità agli obietti vi perseguiti dal legislatore italiano, dinanzi indicati, come puntualmente rimarcato dalla Corte di giustizia; di qui l'esclusione, anche con riguardo alla posizione del centro trasmissione dati, di qualsiasi restrizione discriminatoria.Tutte l e question i di parità di trattamento e non discriminazionegià risolte dalla Corte di giustizia sono pertanto infondate, dovendosi disattendere le ulteriori richieste di rinvio pregiudiziale; - p er quanto concerne il nono motivo, con cui si denuncia la violazione degl i artt. 5 e 6 d.lgs. n. 472/1997, può ancora puntualizzarsicome nella pronuncia della Corte costituzionale più volte sopra citata, inoltre, è dato atto del fatto che « c on la disposizioneinterpretativa (dell'art. 1, comma 66, lett. b), della legge n. 220 del 2010, il legislatore ha dunque esplicitato una Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 14 possibile variante di sensi della disposizione interpretata, ribadendo,da un lato, che l'imposta è dovuta anche nel c aso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e stabilendo,altresì, che il generale concetto di "gestione" include anchel'attività svolta "per conto terzi", compresi i bookmakers con sede all'estero e privi di concessione»; la Corte, infi ne, ha datoconto del fatto che la stessa Agenzia autonoma dei monopoli diStato aveva espressamente riconosciuto che la normativa in esame sì prestava alla considerazione di incertezza applicativa (punto4.1.). In sostanza, la Corte costituzionale ha dato atto del fatto che la previsione contenuta nell'art. 3, d. Lgs. n. 504 del 1998,si prestava ad un duplice opzione interpretativa in ordine alla sussistenza o meno della individuazione della soggettività passiva del bookmaker estero che, mediante una rice vitoria operante nel territorio nazionale, avesse svolta l'attività di gestione delle scommesse senza concessione e che la disposizione interpretativa del 2010 è intervenuta al fine di esplicitare il contenuto della incerta previsione, orientando la sceltainterpretativa nel senso della sussistenza della soggettività passiva.La fattispecie, dunque, deve essere collocata nell'ambito della previsione di cui all'art. 6, comma 2, d. Lgs. n. 472 del 1997,sussistendo, fino al momento della entrata in vigore del la disciplina interpretativa del 2010, una condizione di obiettiva incertezza normativa in ordine alla soggettività passiva del bookmaker estero operante in Italia, mediante propri intermediari, senza concessione . P oiché nel presente giudizio si discutedell'applicazione dell'esimente in parola per gli anni 2013 e2014, il motivo è in fondato, in quanto la condotta contestata è successivaalla sentenza della Consulta sopra richiamata ; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 15 - in ultimo, il decimo motivo si appunta sulla violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 5 c.1 del d. Lgs. n. 504 del 1998 e 24 c. 10 del d. L. n. 98 del 2011 per contrasto con l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, l’art. 4 protocollo 7 dellaConvenzione europea dei diritti dell 'uomo e con il principio di proporzionalità elaborato dalla giurisprudenza comunitaria e previstodall’art. 49 CEDU; - anche tale motivo è infondato; - va ricordato che secondo questa Corte di Legittimità (Cass. Sez.5, Ordinanza n. 9076 del 01/04/2021) in tema di rapporti tra la sanzione penale e sanzione tributaria, il divieto di "bisin idem" postula l'applicazione alla medesima condotta di sanzioni penali e amministrative o tributarie; pertanto, anche allaluce delle precisazioni fornite dalla Corte EDU nella sentenza del15 novembre 2016, su ricorsi nn. 24130/11 e 29758/11, A. eB. c - Norvegia, detto divieto non è violato qualora un soggetto siasanzionato in sede penale e tributaria in relazione a condotte diverse e lesive di interessi diversi. Ciò posto, in questo caso, non risulta peraltro neppure che ai contribuenti siano stati irrogate, oltre alle sanzioni per cui è processo, anche altre sanzionipenali; non vi è duplicazione delle sanzioni e pertanto la questionedi cui al motivo non si pone neppure ; - conclusivamente , il ricorso della società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, oracessata, va dichiarato inammissibile; il ricorso d i [OSCURATO:PERSONA] socio della società è