CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31147/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bologna ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen., a 3onny Piva e a [OSCURATO:PERSONA] la pena da loro concordata con il Pubblico ministero per un reato di furto aggravato ed un delitto di cui all'art. 493-ter cod. pen.„ applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva e ritenuta la continuazione tra i reati; - che il motivo di ricorso con il quale gli imputati lamentano la mancanza di motivazione in ordine alla insussistenza dei presupposti per una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen, è inammissibile, in quanto l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. peli., prevede che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena e tra tali motivi non rientra quello posto dal ricorrente a fondamento della sua impugnazione e che il ricorso è, pertanto, manifestamente inammissibile in quanto con esso vengono proposti motivi non consentiti dalla legge; - che, in tale ipotesi, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso deve essere dichiarata senza formalità di procedura, ossia con ordinanza de plano senza neppure avvisare le parti della fissazione dell'udienza in camera di consiglio ai fini della instaurazione del contraddittorio; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così