CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 8 giugno 2020
Cassazione n. 36168/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2020 del TRIBUNALE di COMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto dì ricorso per cassazione è la sentenza di patteggiamento del GUP del Tribunale di Como dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni uno di reclusione, in relazione al reato di lesioni colpose aggravate e a quello di cui all'art. 674 cod.pen., fatti commessi in Bizzarone il 14.08.2017. 2. Contro tale sentenza l'imputato [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, tramite il difensore di fiducia, con due motivi. 2.1. Con il primo motivo ritiene la sentenza viziata da violazione di legge in relazione all'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. quanto alla liquidazione delle spese di costituzione di parte civile, poiché la costituzione di parte civile sarebbe avvenuta 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] in diverso procedimento, il n. 5358 del 2017 RGNR n. 837/2019, quello cioè principale dal quale sono state stralciate le posizioni degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], stante la richiesta, avanzata il 25.05.2020, di definire le proprie posizioni con applicazione della pena ex art. 444 cod.proc.pen. Lamenta che il Giudice aveva liquidato le spese di costituzione di parte civile che invece attengono al procedimento principale, il cui iter è proseguito con il rito ordinario. Richiama la pronuncia n. 47860 del 14.11.2019 di questa Corte secondo cui quando la persona offesa è a conoscenza della richiesta di patteggiamento non ha ragioni giuridiche per costituirsi parte civile. 2.2. Con il secondo motivo denuncia che la condanna alla rifusione delle spese di parte civile è illegittima in quanto la istanza e l'assenso del Pubblico ministero all'applicazione della pena è avvenuta in data anteriore alla costituzione di parte civile, vale a dire il 25/26 maggio 2020. 3. Il Procuratore generale in sede ha concluso con requisitoria scritta affichè " la Corte di Cassazione annulli senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna dell'imputato al pagamento delle spese in favore delle parti civili". [OSCURATO:PERSONA] 1. Va premesso che questa Corte ( Sez. 5, n. 48342 del 28/06/2018, G., Rv. 274141 ) ha affermato che, in tema di patteggiamento, il giudice deve condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali a favore della parte civile quando la costituzione della parte civile è avvenuta prima dell'accordo per l'applicazione della pena, e ciò in una fattispecie in cui, malgrado le istanze di applicazione pena fossero state presentate in una prima udienza poi rinviata preliminarmente, non si poteva però ritenere che il giudizio fosse ormai ristretto alla sola decisione dell'accoglibilità della richiesta di patteggiamento. Le Sezioni Unite hanno, infatti, stabilito un principio di preclusione della costituzione di parte civile in presenza di una richiesta di patteggiamento, con conseguente illegittimità dell'eventuale condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile costituita (Sez. U, n. 47803 del 27/11/2008, D'Avino, Rv. 241356) nel caso in cui la costituzione di parte civile è stata depositata all'udienza fissata a seguito della richiesta di applicazione di pena presentata nel corso delle indagini preliminari, ai sensi dell'art.447 cod. proc. pen.. Nella medesima pronuncia, la valenza del principio di preclusione è stata estesa anche a situazioni processuali diverse, come l'udienza fissata per l'applicazione di pena richiesta con l'opposizione al decreto penale o a seguito della richiesta di giudizio immediato e tale estensione è stata giustificata dalle Sezioni Unite con la ricorrenza, in tutti i casi indicati, della medesima ratio, poichè la persona danneggiata dal reato - in tali ipotesi - si costituisce essendo già a conoscenza del fatto che l'oggetto del giudizio è ristretto alla decisione sull'accoglibilità della richiesta di applicazione di pena e, quindi, ben sapendo che non potrà aspirare all'obiettivo cui è tesa la costituzione, vale a dire la condanna dell'imputato al risarcimento del danno. Le Sezioni Unite, infatti, chiariscono che «nella speciale udienza fissata nel corso delle indagini, a norma dell'art. 447 c.p.p., il danneggiato dal reato, conoscendo in partenza l'oggetto del giudizio, ristretto alla decisione circa l'accoglibilità della richiesta di applicazione di pena su cui è intervenuto il patteggiamento tra imputato e pubblico ministero, non ha ragioni giuridiche per costituirsi parte civile». Ne consegue che qualora il danneggiato non sia messo formalmente a conoscenza dell'intervenuto accordo tra l'imputato e il pubblico ministero è legittima la sua costituzione come parte civile in vista di possibili, futuri esiti risarcitori, sicchè egli, in tal caso, può e deve ricevere il ristoro delle spese affrontate per l'attività processuale svolta. 1.1. Nel caso di specie il procedimento n. 5358/17 RG notizie di reato a carico del ricorrente e degli altri imputati ha visto il decreto di citazione a giudizio emesso in data 14.02.2019, dinanzi al Tribunale di Como in composizione monocratica per l'udienza dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] nella quale vi è stata costituzione di parte civile. Risulta, altresì, dall'esame degli atti processuali, che l'istanza di applicazione della pena, in vista dell'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], è stata presentata al Pubblico Ministero dal difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e depositata, con il consenso del Pubblico Ministero, presso la cancelleria del Tribunale di Como il 26.05.2020. Il ricorso non evidenzia se la richiesta di patteggiamento sia giunta effettivamente all'attenzione del Giudice e della parte civile (e non semplicemente presso l'ufficio giudicante) prima della celebrazione dell'udienza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] fissata per il giudizio nella quale vi è stata, nella fase degli atti preliminari al dibattimento, la costituzione di parte civile nei confronti di tutti gli imputati; anzi, risulta dalla lettura del verbale di udienza che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] si è riportato alla istanza di patteggiamento sottoscritta, in atti, e nulla ha osservato con riferimento alla eventuale superfluità della costituzione di parte civile in vista del patteggiamento. Alla luce della ricostruzione dei passaggi processuali della vicenda la situazione che emerge dall'analisi compiuta lascia ritenere del tutto legittima la costituzione anzidetta e, di conseguenza, altrettanto legittima la condanna al pagamento delle spese affrontate per detta costituzione. Nel caso di specie, infatti, al di là dell'istanza di patteggiamento e del consenso del pubblico ministero, che sono stati acquisti con un visto agli atti dal Giudice il 27.05.2020, non risulta dagli atti processuali né documentato dal ricorso che la parte civile sia stata posta in condizione di conoscere anticipatamente le scelte processuali dell'imputato e del pubblico ministero e tanto meno il vaglio effettuato dal Giudice del dibattimento di talchè ha legittimamente attivato la sua costituzione in giudizio e, altrettanto legittimamente, il Giudice all'udienza, dopo aver preso atto della richiesta di patteggiamento ed averla avallata, ha condannato l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte. 1.2. Deve, pertanto, essere ribadito il principio secondo cui, in tema di patteggiamento, nel caso di udienza non destinata alla decisione sulla richiesta di applicazione della pena (nella specie, udienza preliminare), al danneggiato è preclusa la costituzione di parte civile qualora la richiesta ed il consenso del pubblico ministero siano già stati formalmente portati a conoscenza del medesimo e del giudice, atteso che, in tal caso, il predetto è posto nella condizione di rendersi conto che la costituzione è insuscettibile di trovare sbocco nella condanna dell'imputato al risarcimento del danno; diversamente, qualora il danneggiato, come nel caso di specie, non sia stato notiziato dell'intervenuto accordo tra imputato e pubblico ministero, non gli è inibita la costituzione e, pertanto, è legittimo il provvedimento con cui il giudice liquidi in suo favore le relative spese (in tal senso, Sez. 5 n.17272 del 6/3/2020, Amico, Rv. 279115 e Sez. 5 - n. 34530 del 12/10/2020 Cc. (dep. 03/12/2020) Rv. 279979 - 01 2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. C