CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 marzo 2022
Cassazione n. 27995/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il tribunale di Palermo, adito ex art. 309, c.p.p., riformava parzialmente l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Palermo, in data 9.7.2021, aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], gravemente indiziato dei delitti ex art. 416 bis, co. 1, 3, 4, 6, c.p., di cui al capo n. 2 dell'imputazione provvisoria, e artt. 56, 629, co. 1 e 2, in relazione all'art. 628, co. 3, n. 3, 416 bis 1, c.p., di cui alla pagina 6 della menzionata ordinanza, che veniva annullata con riferimento a quest'ultima ipotesi di reato e confermata nel resto. 2. Avverso l'ordinanza del tribunale del riesame, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'indagato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. Ad avviso del ricorrente il tribunale del riesame ha omesso di fornire adeguata risposta ai rilievi difensivi, volti a dimostrare l'assoluta estraneità del Badalamenti alla famiglia mafiosa di Torretta, in quanto non è stato possibile attribuire quale ruolo quest'ultimo, estraneo ai reati-fine, vi avrebbe svolto, dovendosi considerare irrilevanti le frequentazioni addebitate all'indagato, peraltro, mai oggetto di chiamate in correità, in considerazione dei rapporti di parentela con i Mannino, nonché del ristretto ambito territoriale e lavorativo in cui operava il Badalamenti, che rendeva ben possibili tali frequentazioni, senza che da ciò si possa inferire l'organico inserimento del ricorrente nella cosca in questione. Con riferimento poi alle esigenze cautelari, il ricorrente evidenzia come le delicate condizioni di salute del Badalamenti, dimostrate attraverso la produzione della relativa documentazione sanitaria, appaiono tali da incidere negativamente sulla sussistenza delle esigenze cautelari, nonché sulla proporzionalità e adeguatezza della custodia cautelare in carcere, che, ove mantenuta, esporrebbe l'indagato a un concreto pericolo di vita, in quanto il verificarsi di un nuovo episodio ischemico molto probabilmente gli sarebbe fatale, come affermato nella relazione del perito d'ufficio incaricato dal medesimo tribunale in una successiva occasione. 3. Con requisitoria scritta del 21.3.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione chiede che il ricorso venga rigettato. Con note scritte del 24.3.2022, il difensore di fiducia del Badalamenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], nel replicare alle argomentazioni del pubblico ministero, insisteva nell'accoglimento del ricorso. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni. 5. Vanno, innanzitutto, ribaditi i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che da tempo ha evidenziato come, in materia di provvedimenti de libertate, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è quindi circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr. Cass., sez. II, 2.2.2017, n. 9212, rv. 269438; Cass., sez. IV, 3.2.2011, n. 14726; Cass., sez. III, 21.10.2010, n. 40873, rv. 248698; Cass., sez. IV, 17.8.1996, n. 2050, rv. 206104;), essendo sufficiente ai fini cautelari un giudizio di qualificata probabilità in ordine alla responsabilità dell'imputato" (cfr. Cass., sez. II, 10.1.2003, n. 18103, rv. 224395; Cass., sez. III, 23.2.1998, n. 742).Pertanto quando, come nel caso, in esame, vengono denunciati vizi del provvedimento di conferma emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di Cassazione spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, ma di una qualificata probabilità di colpevolezza, oltre che all'esigenza di completezza espositiva" (cfr. Cass., sez. V, 20.10.2011, n. 44139, 0.M.M.). 5.1 Orbene, non appare revocabile in dubbio che il tribunale del riesame di Palermo abbia fatto buon uso di tali principi, in quanto, con motivazione approfondita ed immune da vizi, in cui sono stati presi in debita considerazione i rilievi difensivi, che, in realtà, vengono acriticamente reiterati in questa sede, con una prospettazione di natura meramente fattuale, imperniata su di una inammissibile lettura alternativa dei risultati acquisiti nella fase delle indagini, ha ritenuto sussistente il requisito dei gravi indizi di colpevolezza a carico del Badalamenti, in ordine al reato ex art. 416 bis, c.p., in precedenza indicato, attraverso un'esaustiva ed articolata ricostruzione degli elementi di fatto, raccolti dagli organi investigativi. Alla luce della quale il giudice dell'impugnazione cautelare ha ritenuto, innanzitutto, dimostrata, senza che l'indagato abbia mosso alcun specifico rilievo al riguardo, l'esistenza di una specifica articolazione della storica associazione a delinquere di stampo mafioso, nota come "[OSCURATO:PERSONA], operante nel mandamento di Passo di Rigano.Si tratta, in particolare, della famiglia di Torretta, "abitualmente dedita ad attività di estorsione e di controllo delle attività economiche della zona". In questo contesto va collocata la posizione del Badalamenti, che il tribunale del riesame, confermando la valutazione operata dal giudice per le indagini preliminari, considera componente del sodalizio criminale di cui si discute. A tale conclusione il giudice dell'impugnazione cautelare giunge attraverso un capillare ed analitico percorso argomentativo, improntato alla puntuale elencazione ed alla rigorosa valutazione di tutti gli elementi di fatto, che consentono di attribuire al Badalamenti un ruolo di soggetto inserito a pieno titolo nella famiglia mafiosa di Torretta, tanto da essere ammesso a partecipare a riunioni alle quali prende parte anche il capo-famiglia [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di una partecipazione, quella del Badalamenti, non meramente passiva, ma che si giustifica, come si evince con chiarezza dal percorso motivazionale seguito dal tribunale del riesame con intrinseca coerenza logica, dall'autorevolezza conquistata dal ricorrente all'interno della famiglia di Torretta in ragione del ruolo in essa ricoperto. Ciò appare evidente ove si tenga conto dei seguenti elementi di fatto. [OSCURATO:PERSONA] era intervenuto, pur nel timore di poter essere controllato a distanza dalle forze dell'ordine, a ulteriore riprova del suo inserimento in un circuito criminale oggetto di indagini da parte delle forze di polizia, ad una riunione con il [OSCURATO:PERSONA], nel tentativo di comporre una lite sorta per ragioni patrimoniali tra i fratelli Mannino, i quali avevano richiesto la presenza del ricorrente e del capo famiglia proprio in ragione del "prestigio" mafioso rivestito da questi ultimi, nei quali erano riposte le speranze di composizione del dissidio (e al riguardo non può non rivelarsi come il rilievo difensivo sul punto, volto a contestare l'effettiva partecipazione del ricorrente a tale riunione, costituisca una censura di natura meramente fattuale, non scrutinabile in sede di legittimità, a fronte di una esaustiva motivazione, con cui il tribunale del riesame ha desunto la presenza del Badalamenti alla suddetta riunione non solo dal suo pieno coinvolgimento nella fase preparatoria, ma anche dalla perentoria affermazione di uno dei Mannino che ribadiva la necessità della presenza del Badalamenti a suo sostegno: cfr. p. 6). Il ricorrente aveva proposto, inoltre, nel corso di un'altra riunione, l'affiliazione alla cosca di tale "Mimmo", identificato dagli organi investigativi in [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], infine, aveva preso parte, sempre insieme con il [OSCURATO:PERSONA], a un incontro, presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], classe '69, chiesto da un imprenditore, l'Alvarez, destinatario di una richiesta estorsiva per il tramite del suddetto Puglisi, avanzata proprio in nome del Badalamenti, che si era anche recato presso il cantiere dell'Alvarez, senza, tuttavia, riuscire a incontrarlo. Nel corso dell'incontro il [OSCURATO:PERSONA] e il Badalamenti avevano rassicurato l'Alvarez, intenzionato a denunciare l'accaduto, che non avrebbe più ricevuto alcuna richiesta estorsiva (cfr. pp. 5-8 dell'impugnata ordinanza). Tanto premesso, può ritenersi integrata l'ipotesi accusatoria, ove si tenga presente sia la natura del controllo richiesto al tribunale del riesame, in relazione alla peculiarità di ogni vicenda cautelare, condizionata alla gravità degli indizi di colpevolezza, che la particolare struttura del reato di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso. Come si è già accennato, infatti, ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale, la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella applicabile per la formulazione del giudizio di colpevolezza finale, essendo sufficiente in sede cautelare l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare una qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato (cfr. Cass., Sez. 4, n. 38466 del 12/07/2013, Rv. 257576). D'altro canto, in tema di reato associativo il "fatto" da dimostrare non è il singolo comportamento dell'associato ma la sua appartenenza al sodalizio (cfr. Cass., Sez. 5, n. 21562 del 03/02/2015, Rv. 263704), che può essere dimostrata anche in mancanza di specifiche azioni (come, ad esempio, i reati-fine), posti in essere in favore del sodalizio. 5 /t Ciò conformemente alla struttura del reato di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso, come delineato dalla giurisprudenza del [OSCURATO:PERSONA], all'esito di un percorso interpretativo ormai consolidato, che prende le mosse dalla nota sentenza "Mannino" delle Sezioni Unite (cfr. Cass., sez. un., 12.7.2005, n. 33748, Mannino, rv. 231670). Il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, infatti, si consuma nel momento in cui il soggetto entra a far parte dell'organizzazione criminale, senza che sia necessario il compimento, da parte dello stesso, di specifici atti esecutivi della condotta illecita programmata, poiché, trattandosi di reato di pericolo presunto, per integrare l'offesa all'ordine pubblico è sufficiente la dichiarata adesione al sodalizio, con la c.d. «messa a disposizione», che è di per sé idonea a rafforzare il proposito criminoso degli altri associati e ad accrescere le potenzialità operative e la capacità di intimidazione e di infiltrazione del sodalizio nel tessuto sociale. Proprio in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto sufficiente per integrare gli estremi del reato, anche la semplice affiliazione del ricorrente ad una delle mafie storiche (cfr. Cass., Sez. 5, n. 27672 del 03/06/2019, Rv. 276897). Non appare, pertanto, irrazionale desumere la completa "messa a disposizione" del Badalamenti in favore della famiglia mafiosa di Torretta, e, dunque, la sua partecipazione al suddetto sodalizio di stampo mafioso, dal pieno sostegno assicurato dal ricorrente alla cosca e al capoclan [OSCURATO:PERSONA], nella piena consapevolezza dello spessore criminale di quest'ultimo, funzionale ad assicurare l'operatività dell'associazione a delinquere nel mandamento di Passo di Rigano. Ed ancora milita a favore della intraneità del Badalamenti al sodalizio criminale de quo, sul piano logico, la circostanza che, se il ricorrente fosse stato estraneo alla cosca non gli sarebbe stato consentito di organizzare e prendere parte a riunioni, peraltro destinate a rimanere segrete, di importanza tale da richiedere la presenza del vertice dell'associazione e di altri consociati (cfr. Cass., Sez. 1, n. 26684 del 12/04/2013, Rv. 256045). 6. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, va innanzitutto rilevato che le questioni in punto di incompatibilità delle condizioni di salute dell'indagato con lo stato di custodia cautelare in carcere, non possono formare oggetto di doglianza innanzi al tribunale del riesame. Come affermato, infatti, dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, in tema di impugnazioni avverso provvedimenti applicativi di misure cautelari personali, le condizioni di salute dell'indagato incompatibili con lo stato di detenzione non possono costituire motivo di censura contro l'ordinanza impositiva della misura coercitiva, ma debbono essere fatte eventualmente valere davanti al giudice competente ex art. 279, c.p.p., in sede di richiesta di revoca o di sostituzione della misura, formulata ai sensi dell'art. 299, c.p.p. (cfr. Cass., Sez. 6, n. 1613 del 30/09/2002, Rv. 223231; Cass., Sez. 2, n. 13624, del 18/02/2021, Rv. 281032; Cass., Sez. 2, n. 16370 del 03/04/2014, Rv. 259430). Sotto diverso profilo il tribunale del riesame ha confermato l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del ricorrente, formulando un giudizio in termini di concretezza e di attualità della pericolosità sociale dell'indagato, alla luce di una dettagliata valutazione della gravità delle condotte poste in essere dal Badalamenti e della sua negativa personalità, desunta correttamente da tali condotte, che rendono operativa la presunzione relativa di pericolosità sociale prevista dall'art. 275, co. 3, c.p.p., su cui si fonda la presunzione assoluta di adeguatezza della sola misura di massimo rigore, in mancanza di elementi di fatto idonei a dimostrare la rescissione dei rapporti dell'indagato con la cosca di appartenenza o il suo allontanamento dal contesto ambientale in cui è maturata la sua partecipazione alla famiglia di Torretta. A fronte di questo articolato percorso motivazionale, le censure difensive originariamente volte a contestare, come si legge al punto n. 6 della richiesta di riesame del 23.7.2021, la "congruità della custodia in carcere in relazione allo stato di salute" del Badalamenti, reiterate con il secondo motivo di ricorso, si presentano come rilievi di natura fattuale e meramente assertivi, in quanto tali non scrutinabili in sede di legittimità. 7. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento