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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 giugno 2023

Cassazione n. 26727/2023

Testo disponibile della fonte

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a seguente ordinanzainterlocutoria sul ricorso iscritto al n. 28542/2015R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o da ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso la cancelleria della Corte di cassazione,giusta procura speciale a margine del ricorso ; –ricorrente – Contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l la Campanian. 5032/ 48 / 20 1 5 , depositata il 27.05.2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del7 luglio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi– Accertamento –Ordinanza interlocutoria - La CTP di Caserta rigettava i l ricors o propost o da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di accertamento, per imposte dirette e IVA, in relazione all’anno 2008; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto dal contribuente; - il Sarogni impugna va la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato aquattro motiv i ; -l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] - C on il primo motivo di ricorso , il ricorrente de duce , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 7 della l. n. 212 del 2000, per avere la CTRritenuto valido l’atto di delega di firma al funzionario incaricato alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento; - con il secondo motivo, deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, riproponendo sotto altro profilo la medesima censura indicata con il primo motivo; -con il terzo motivo, deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 , cod. proc. civ., la violazione degli artt. 24 e 97 Cost., 5, 6, 7 e 10, primo comma, della l. n. 241 del 1990 e 12 della l. n. 212 del 2000, per avere la CTR ritenuto inapplicabile il contraddittorio preventivo; - con il quarto motivo, deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 90, comma 8, della l. n. 289 del 2002, 108, comma 2, del TUIR e l’omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la CTR ritenuto indeducibile il costo della sponsorizzazione erogata dal contribuente a favore di una associazione sportiva dilettantistica; -in via preliminare, occorre rilevare che il contribuente ha depositato in data 26.06.2023 , con modalità telematiche, la richiesta di sospensione del processo ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025, in vigore dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), dichiarando di volersi avvalere della prevista procedura di definizione agevolata delle controversie fiscali; - l'art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, prevede che: «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delledogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546» ; - l'art. 1, comma 197, della legge cit. e succ. modif. , inoltre, stabilisce che «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.

In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata» ; - in presenza dei presupposti per accedere alla definizione agevolata della lite pendente, l’istanza di sospensione merita accoglimento, sicchè il giudizio va sospeso fino alla scadenza del termine di cui all’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022 e succ. modif. e la causa va rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte sospende il giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022 e rinvia la causa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ordinanzainterlocutoria sul ricorso iscritto al n. 28542/2015R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o da ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso la cancelleria della Corte di cassazione,giusta procura speciale a margine del ricorso ; –ricorrente – Contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l la Campanian. 5032/ 48 / 20 1 5 , depositata il 27.05.2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del7 luglio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi– Accertamento –Ordinanza interlocutoria - La CTP di Caserta rigettava i l ricors o propost o da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di accertamento, per imposte dirette e IVA, in relazione all’anno 2008; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto dal contribuente; - il Sarogni impugna va la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato aquattro motiv i ; -l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] - C on il primo motivo di ricorso , il ricorrente de duce , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 7 della l. n. 212 del 2000, per avere la CTRritenuto valido l’atto di delega di firma al funzionario incaricato alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento; - con il secondo motivo, deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, riproponendo sotto altro profilo la medesima censura indicata con il primo motivo; -con il terzo motivo, deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 , cod. proc. civ., la violazione degli artt. 24 e 97 Cost., 5, 6, 7 e 10, primo comma, della l. n. 241 del 1990 e 12 della l. n. 212 del 2000, per avere la CTR ritenuto inapplicabile il contraddittorio preventivo; - con il quarto motivo, deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 90, comma 8, della l. n. 289 del 2002, 108, comma 2, del TUIR e l’omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la CTR ritenuto indeducibile il costo della sponsorizzazione erogata dal contribuente a favore di una associazione sportiva dilettantistica; -in via preliminare, occorre rilevare che il contribuente ha depositato in data 26.06.2023 , con modalità telematiche, la richiesta di sospensione del processo ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025, in vigore dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), dichiarando di volersi avvalere della prevista procedura di definizione agevolata delle controversie fiscali; - l'art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, prevede che: «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delledogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546» ; - l'art. 1, comma 197, della legge cit. e succ. modif. , inoltre, stabilisce che «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata» ; - in presenza dei presupposti per accedere alla definizione agevolata della lite pendente, l’istanza di sospensione merita accoglimento, sicchè il giudizio va sospeso fino alla scadenza del termine di cui all’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022 e succ. modif. e la causa va rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte sospende il giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022 e rinvia la causa
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