CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 10589/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del MAGISTRATO di SORVEGLIANZA di CAGLIARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] L'UNI; letta la requisitoria del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Magistrato di sorveglianza di Cagliari ha respinto l'opposizione di [OSCURATO:PERSONA] avverso il diniego della remis- sione del debito per spese processuali derivanti dalle sentenze della Corte di appello di Milano n. 2543/2015 e del Tribunale di Monza n. 2967/2013, ritenendo mancante il presupposto della regolarità della condotta del condannato nel corso della detenzione, in quanto Mancuso aveva riportato sanzioni disciplinari negli istituti di Voghera e di Monza, rilevando in particolare quella dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (rifiuto di condividere la camera di detenzione con detenuto sieropositivo). È stata altresì esaminata l'ulteriore condizione delle disagiate condizioni economiche dell'istante, ritenendo il decidente che non ricorresse tale condiziona ostativa. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e connesso vizio di motivazione con riferimento all'art. 6 DPR. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 115 (T.U. disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) per erronea valutazione del requisito soggettivo della regolare condotta carceraria, censurando altresì che sia stata trascurata la pronuncia del Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva ritenuto mancare la capienza patrimoniale del Mancuso per altro ingente debito erariale, denunciando svariate inesattezze contenute nella relazione della Guardia di Finanza di Seregno a proposito della situazione economica del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1 L'art. 6, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, stabilisce che, se l'interessato è stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo e per quelle di mantenimento è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto in istituto una regolare condotta. 1.2. La giurisprudenza di legittimità ha spiegato che, ai fini della concessione del suddetto beneficio, non è necessaria la positiva partecipazione del condannato all'opera di rieducazione attivata nei suoi confronti, ma soltanto la regolarità della condotta mantenuta durante la detenzione inframuraria (Sez. 1, n. 593 del 25/11/2015, deo. 2016, Rv. 265721; in applicazione del principio, la Corte ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento di non accoglimento dell'istanza di remissione del debito presentata dal condannato che, nel corso dell'esecuzione carceraria, aveva subito una sanzione disciplinare). È stato precisato che l'accoglimento della richiesta di remissione del debito non implica la revisione critica da parte del condannato della sua vita anteatta, ma soltanto la costanza nella tenuta di un comportamento corretto (Sez. 1, n. 18686 del 23/04/2009, Rv. 243781). Va dunque ribadito che l'avvenuta commissione di un illecito disciplinare, da parte del detenuto, è sufficiente per la negazione del beneficio della remissione del debito, come indicato nelle richiamate sentenze di questa Corte. Tuttavia, ciò non esime il giudice del merito dal compimento di una specifica comparazione fra le caratteristiche, le modalità, il tempo, ogni altro elemento rilevante di quel solo illecito disciplinare, da un lato, e la condotta complessivamente tenuta dal condannato, dall'altro lato, al fine di verificare se, nonostante la commissione di quell'isolato illecito disciplinare, possa ritenersi sussistente, insieme agli altri requisiti, anche quella regolarità della condotta cui la norma richiamata subordina la concessione del beneficio della remissione del debito (Sez. 1, n. 28257 del 26/03/2021, Lucariello, Rv. 281753). 1.3. Nel caso in esame, il Magistrato di sorveglianza ha adeguatamente esaminato la complessiva condotta inframuraria del Mancuso, peraltro non limitata ad un singolo illecito disciplinare (anche se si è escluso rilievo al primo di essi per essere precedente alla maturazione del debito e si è ridimensionata la valenza della detenzione di fili elettrici), mentre si è ritenuta la gravità dell'illecito del 2019. Di seguito, si è verificata la capienza patrimoniale del Mancuso, sulla base della relazione della GdF di Seregno - i cui rilievi sono stati genericamente contestati con doglianze di merito, qui non apprezzabili - e secondo i criteri dettati dall'esegesi di legittimità, che per tale profilo attribuisce rilievo non solo allo stato di indigenza stricto sensu, ma anche all'eventualità che l'adempimento del debito comporti un serio e considerevole squilibrio del bilancio domestico dell'obbligato, tale da precludere il soddisfacimento di elementari esigenze vitali e compromettere il recupero e il reinserimento sociale e, con essi, le finalità costituzionali della pena (Sez. 1, n. 42026 del 06/07/2018, M., Rv. 273974). Alla stregua della documentazione acquisita, è risultato che Mancuso è titolare di un cospicuo patrimonio immobiliare che gli consentirebbe di estinguere il debito e contestualmente di provvedere alle proprie esigenze di vita. In conclusione, l'ordinanza impugnata ha escluso le condizioni per la remissione del debito, a seguito di adeguata e corretta valutazione dei presupposti di legge, sicché essa deve trovare conferma. 2. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle