CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 45447/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] dtTriurco=tagaziTieduritlo Il PG conclude per l'inammissibilità dei ricorsi. udito il difensore; Lay. v. [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo per l'accoglimento del ricorso, riportandosi ai motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte d'assise d'appello di Napoli ha riformato parzialmente la condanna, resa dai Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, tra gli altri, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rideterminando la pena irrogata al secondo, a seguito della rinuncia a tutti i motivi di appello inerenti la responsabilità, con esclusione di quelli relativi al trattamento sanzionatorio, in quella di anni trenta di reclusione, con conferma nel resto della sentenza, anche in relazione al [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti. 1.1. Il primo giudice aveva condannato gli imputati, ritenuta la continuazione, con la diminuente per il rito abbreviato, alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, con sanzioni accessorie di legge, oltre alla misura di sicurezza della libertà vigilata di anni tre, dopo l'esecuzione della pena, per [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui ai capi A) (artt. 110, 575, 577 n. 3 e 4 in rel. all'art. 61 n. 1, 416-bis.1, cod. pen.) e B) (artt. 110, 61 n. 2 cod. pen., 10, 12, 14 legge n. 497 del 1974), relativi al duplice omicidio di Barbato e Russo, nonché per Grazioso, in relazione ai reati di cui ai capi C) (artt. 81, secondo comma, 110, 575, 577 n. 3, 416-bis.1, cod. pen.) e D) (artt. 110, 61 n. 2, 81, secondo comma, cod. pen., 10, 12, 14 legge n. 497 del 1974) relativi all'omicidio di Spina. 1.2. Si tratta delle vicende che si collocano nella cd. terza faida di Scampia nel 2012-2013 (attuata dopo la cd. guerra sottobanco, dal gennaio al luglio 2012), relative al duplice omicidioicommesso in data 9 ottobre 2012, di [OSCURATO:PERSONA] (detto [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA], nonché di quello del 23 ottobre 2012, strettamente connesso a tali fatti di sangue, commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA], diretto all'auto epurazione all'interno del clan della [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di colui che era stato considerato, perché presente sul luogo del delitto, "filatore" dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. 1.3. Secondo l'ipotesi di accusa, recepita nei provvedimenti di merito, i fatti si inquadrano in un'articolata faida tra diverse consorterie, in contrapposizione per il controllo dell'area Nord di Napoli. In detto territorio, sino al 2009, si era affermato il controllo egemonico del gruppo dei cd. scissionisti gestito dalle famiglie Amato-Pagano mentre, a seguito dell'arresto dei vertici del clan, nel maggio 2009 e, poi, nel mese di luglio 2010, a seguito della lunga latitanza di Cesare e [OSCURATO:PERSONA], si era verificata la progressiva disgregazione del cartello scissionista, con la costituzione di una nuova confederazione di gruppi, ricomprendenti cinque famiglie di Secondigliano. Successivamente, la sentenza di appello rende conto che, anche all'interno di tale nuovo cartello, nel 2011, si era verificata una seconda spaccatura, che aveva visto la [OSCURATO:PERSONA] inglobare in sé clan storici, quali i Leonardi e Marino, stringendo alleanze segrete con gli Amato-Pagano, per contrapporsi agli [OSCURATO:PERSONA]Nottu rno-Aprea. Dopo un periodo di guerra fredda il 4 luglio 2012 si dà atto dell'avvio del susseguirsi di omicidi diretti a sopprimere gli avversari, esponenti di spicco di gruppi rivali, ambito temporale in cui si collocano i fatti per i quali si procede. I reati contestati, secondo i convergenti provvedimenti di merito, vengono ricostruiti in base alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, dei clan di appartenenza dei diversi gruppi criminali o di ex componenti di altre compagini. [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo A viene ricostruito dalla sentenza impugnata a pag. 8 e ss., ove si descrive l'agguato ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], precisando che i fatti sono stati narrati dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], cioè da colui che aveva offerto al commando un'auto "pulita" utilizzata per l'agguato, il quale, nell'operata chiamata in correità, aveva indicato gli esecutori materiali (Arcangelo e [OSCURATO:PERSONA]) e l'autista della vettura che era stata utilizzata dal gruppo di fuoco (Carriello). In tale contesto la sentenza di appello inserisce il [OSCURATO:PERSONA] come destinatario di dichiarazioni eteroaccusatorie di [OSCURATO:PERSONA] che lo indicano come mandante dell'omicidio con la precisa descrizione del ruolo assunto nella vicenda (cfr. pag. 29 e ss.). Si precisa, inoltre, che dette affermazioni avevano trovato riscontro esterno in altre dichiarazioni di collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]). A pag. 44 e SS. poi, la sentenza di secondo grado affronta la posizione di [OSCURATO:PERSONA], specificando, in punto di responsabilità, che questi aveva rinunciato ai motivi di appello concernenti il merito. 2.Avverso il provvedimento descritto hanno proposto separati ricorsi per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei difensori, denunciando i vizi di seguito riassunti, ai sensi dell'art. 173 clisp. att. cod. proc. pen. 2.1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], denuncia quattro vizi. 2.1.1. Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 195, comma 7, cod. proc. pen., vizio di motivazione, travisamento della prova in relazione alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] circa il ruolo rivestito da Montanara nell'omicidio Barbato quale mandante, come riscontro individualizzante alla chiamata in reità di [OSCURATO:PERSONA]. Con l'atto di appello si era sottolineato il travisamento della prova in cui era incorso, a parere della difesa, il primo giudice, nella parte in cui aveva superato l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni di Marino, ex art. 195, comma 7, cod. proc. pen. quanto alla individuazione di [OSCURATO:PERSONA] come mandante dell'omicidio, assieme ad [OSCURATO:PERSONA], in quanto la fonte informativa sarebbe stata lo stesso [OSCURATO:PERSONA]. Marino, secondo la difesa, mai aveva sostenuto di aver appreso da [OSCURATO:PERSONA] che Barbato doveva essere eliminato. Quindi, la deduzione del Giudice sul punto sarebbe meramente congetturale (vedi pag. 109 della sentenza di primo grado). Il giudice di primo grado, infatti, fa discendere dall'affermazione di Marino secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] decidevano tutte le eliminazioni, senza peraltro indicare la fonte di conoscenza della notizia, il dato di aver appreso proprio da [OSCURATO:PERSONA] che Barbato doveva essere ucciso perché era diventato fedelissimo di [OSCURATO:PERSONA]. Marino, poi, avrebbe affermato soltanto che [OSCURATO:PERSONA] gli aveva comunicato che Barbato era diventato fedele a Mennetta e che, con dichiarazione meramente generica, aveva affermato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano coloro che avevano deliberato di eliminare una serie di esponenti del clan avversario, tra cui Barbato, senza indicare la fonte di conoscenza, quindi con dichiarazioni inutilizzabili ai sensi dell'art. 195, comma 7, cod. proc. pen. Infine, si evidenzia che Marino aveva affermato che Barbato era divenuto componente di spicco del gruppo della [OSCURATO:PERSONA], indicando lo stesso [OSCURATO:PERSONA] come fonte di conoscenza. Orbene, a fronte di tali critiche contenute nell'atto di appello, la Corte territoriale sarebbe incorsa in un ulteriore travisamento della prova, posto che la sentenza di appello afferma che Marino aveva riferito, per scienza diretta, sul ruolo di mandante di [OSCURATO:PERSONA], per essere stato lo stesso collaboratore incaricato, il giorno prima dell'accaduto, dal medesimo [OSCURATO:PERSONA] di un agguato poi fallito, ai danni di Barbato. Si riportano a pag. 15 e ss. le motivazioni rese dalla Corte d'assise d'appello sul punto, evidenziando il travisamento del dato della conoscenza diretta da parte del Marino della circostanza riferita, riportando, altresì, a pag. 18 e ss. del ricorso, le dichiarazioni del collaboratore per estratto, a sostegno del dedotto travisamento della prova dichiarativa. Si assume che, nella specie, il giudice di secondo grado introduce, per la prima volta, il dato riferito da Marino di essere stato incaricato da Niontanera del fallito agguato del giorno prima dell'omicidio. Di qui la rilevabilità del dedotto travisamento pur trattandosi di cd. doppia conforme. Inoltre, si tratta, per la difesa, di travisamento decisivo, posto che si reputano utilizzabili le dichiarazioni di Marino quanto alla individuazione dei mandanti, diversamente da quanto ritenuto dalla stessa Corte territoriale, in relazione alla chiamata relativa agli esecutori materiali, per violazione dell'art. 195, comma 7, cod. proc. pen. Anche per i mandanti, invece, secondo la difesa, Marino evidenzia di aver appreso che tutti i soggetti da colpire erano individuati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma non indica la fonte di conoscenza e, dunque, si sollecita la declaratoria di inutilizzabilità delle affermazioni del Marino sul punto. Si sottolinea, infine, che il dato) secondo ill quale Barbato era stato individuato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come obiettivo da colpire, non era noto perché di interesse comune agli affiliati al clan Abete-[OSCURATO:PERSONA]-Notturno, di cui era parte il Marino, né tale dato viene riferito da altri collaboratori appartenenti allo stesso gruppo. Marino sarebbe mero chiamante in reità de relato, quanto al ruolo di mandante di [OSCURATO:PERSONA], con fonte indeterminata, le cui dichiarazioni quindi sarebbero inutilizzabili. [OSCURATO:PERSONA], con chiamata de relato, nella parte in cui ha dichiarato che [OSCURATO:PERSONA] gli aveva riferito che prima dell'omicidio eseguito dal gruppo di fuoco di [OSCURATO:PERSONA], comunque era stato consultaito, è dichiarante privo di riscontro esterno. 2.1.2. Con il secondo motivo la difesa deduce vizio di motivazione nella parte in cui si utilizzano le dichiarazioni di Marino, considerate riscontro a quelle di [OSCURATO:PERSONA], circa la dichiarazione, ricevuta dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], sul mandato dell'omicidio, in base a quanto affermato dallo stesso Marino, circa la sua partecipazione ad un tentativo di omicidio fallito, messo a segno il giorno prima dei fatti di cui al capo A). Il primo giudice aveva dato per scontato l'accadimento dell'agguato fallito il giorno prima del duplice omicidio, riferito da Marino, ai danni di [OSCURATO:PERSONA] mentre avrebbe omesso di confrontarsi con il dato, evidenziato dalla difesa, dell'assenza di riscontri rispetto a tale dichiarazione. Si tratta di censura devoluta con il gravarne, cui la Corte territoriale, a parere del ricorrente, non avrebbe dato risposta. Per la difesa, invece, l'assenza di motivazione sulle ragioni per le quali si è ritenuta senz'altro l'esistenza dell'agguato il giorno precedente ai fatti, pur rilevandosi il contrasto di quanto dichiarato da Marino con la dichiarazione di altri collaboratori ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), integra vizio di motivazione su elementi decisivi rispetto al giudizio di complessiva credibilità del dichiarante Marino, nonché circa l'estrinseca inattendibilità della chiamata. 2.1.3. Con il terzo motivo si denuncia omessa motivazione in relazione alla idoneità dell'indicazione fornita da Marino circa il ruolo di mandante di Montaner& a costituire riscontro alla chiamata in reità, de relato, di [OSCURATO:PERSONA], si da poter reputare superato lo standard dell'oltre ogni ragionevole dubbio. La sentenza di secondo grado pone a base della conferma di responsabilità del ricorrente la chiamata di [OSCURATO:PERSONA], in base a confidenze che avrebbe ricevuto dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], reputata riscontrata, ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. dalle dichiarazioni di Marino, nella parte in cui questi ha affermato di essere stato incaricato da [OSCURATO:PERSONA] dell'agguato, poi fallito, ai danni di Barbato. Quest'ultimo dato, per quanto esposto al motivo secondo di ricorso, in quanto frutto di travisamento, dovrebbe essere espunto dalla piattaforma probatoria a carico. Dunque, residuerebbero, come riscontro, le dichiarazioni di Marino nella parte in cui indica, genericamente, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come coloro che decidevano tutte le eliminazioni, ma per tali dichiarazioni il collaboratore non indica la fonte con precisione. Si rileva, peraltro, che si tratta di specifica deduzione difensiva, devoluta con il gravame rimasta priva di motivazione. 2.1.4. Con il quarto motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla chiamata de relato di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dichiarato, quale fonte diretta, di aver reperito personalmente una vettura, tipo [OSCURATO:PERSONA], su incarico di [OSCURATO:PERSONA], diversi giorni prima dell'omicidio, per aver poi saputo che era stata quella usata per l'agguato, nonché quale fonte de relato da [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla circostanza che questi era stato il mandante dell'omicidio. 2.1.4.1. Sul primo punto, si osserva che si tratta di dichiarazioni che, secondo la difesa, come dedotto con l'appello, erano rimaste prive di riscontro. Si riportano a pag. 51 e ss. le deduzioni devolute alla Corte territoriale con il gravame e le risposte che alle censure sono !;tate rese dalla sentenza di secondo grado, evidenziando: -che non vi sono riscontri, da parte di altri collaboratori, rispetto al dato riferito da [OSCURATO:PERSONA] circa il reperimento della vettura [OSCURATO:PERSONA]; -non vi è stato alcun procedimento avviato a carico di [OSCURATO:PERSONA] per la partecipazione all'omicidio visto che questi assume di aver procurato la vettura usata per l'agguato, né la sua attendibilità sul punto può ricavarsi, come ha fatto la Corte d'appello, dall'aver assunto nel sodalizio ruolo similare di addetto al reperimento di vetture "pulite"; -la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per la partecipazione al gruppo Abel:e-[OSCURATO:PERSONA] non è elemento di conferma delle sue dichiarazioni, quanto alla circostanza che questi aveva procurato la vettura per l'agguato di alli al capo A); -che le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] non possono confermare che l'auto impiegata fosse stata proprio la [OSCURATO:PERSONA] reperita da [OSCURATO:PERSONA], perché i due dichiaranti hanno condiviso la stessa cella nel carcere di Secordigliano e, dunque, vi è il rischio di circolarità del riscontro e del patrimonio conoscitivo dei collaboratori, non assistito da congrua motivazione; -che, comunque, tenendo conto che [OSCURATO:PERSONA] ha solo affermato che il veicolo utilizzato dai killer era iat) una [OSCURATO:PERSONA] di colore grigioquesti non ha confermato che era stato proprio [OSCURATO:PERSONA] ad aver procurato la vettura agli esecutori materiali, su incarico di [OSCURATO:PERSONA]; -che, comunque, non vi è certezza che l'agguato fosse stato eseguito usando una [OSCURATO:PERSONA], secondo le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]; -che docunnentalmente è stato accertato che nel 2014 i due dichiaranti dividevano la stessa cella nel carcere di Secondigliano, condivisa dal 20 aprile 2013, e che [OSCURATO:PERSONA] aveva cominciato a collaborare il 14 ottobre 2014, mentre [OSCURATO:PERSONA] nel mese di marzo 2015; -che il riscontro negativo alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] consistito nel mancato sequestro della vettura tipo [OSCURATO:PERSONA], nel [OSCURATO:PERSONA] di Caivano, con armi e droga, dopo i fatti, narrato dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], è stato svalutato dalla Corte d'assise d'appello con ragionamento che qualifica indebitamente la circostanza come "fatto successivo al crimine'. Di qui la critica di manifesta illogicità della motivazione /0i contraddittorietà della stessa, nonché la dedotta assenza di riscontri idonei alle propalazioni eteroaccusatorie di [OSCURATO:PERSONA]. Si sottolinea che i giudici di appello non avrebbero dovuto valutare se [OSCURATO:PERSONA] pentitosi per primo, si fosse o meno allineato ad [OSCURATO:PERSONA], ma il contrario, ipotizzando che, dopo le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sulla vettura usata per l'agguato, sarebbe stato lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ad allinearsi a tali affermazioni, con la versione resa, inficiata, a parere della difesa, dalla rilevata circolarità del patrimonio conoscitivo dei collaboratori. Quanto alla confidenza che [OSCURATO:PERSONA] riferisce a Carrello che l'auto procurata su indicazione di [OSCURATO:PERSONA] era stata quella poi usata per la "fatica" e che detta confidenza era avvenuta in occasione del sequestro della vettura nel [OSCURATO:PERSONA], circostanza non corrispondente a quanto accertato nel dibattimento, questa, in presenza di riscontro negativo, avrebbe dovuto incidere sulla valutazione di attendibilità della chiamata in correità. 2.1.4.2. [OSCURATO:PERSONA] riferisce che il giorno dopo l'omicidio per cui si procede avrebbe ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] l'indicazione che le uccisioni dovevano essere programmate (diversamente da quanto avvenuto per l'omicidio Perrotta, vittima estranea alla criminalità) e avallate dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], come accaduto per il duplice omicidio sub iudice, in cuipur avendo agito il gruppo di fuoco facente capo ad [OSCURATO:PERSONA], questi si era consultato con il ricorrente, descrivendo l'agguato come delitto "perfetto".Si tratta, per la difesa, di affermazione criticata con l'atto di appello quanto all'attendibilità della chiamata cui la Corte d'assise d'appello avrebbe risposto con ragionamento minato dalla illogicità della circostanza che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe avuto nulla di cui vantarsi per un omicidio in cui vi era stata una vittima ulteriore, estranea al contesto criminale, rispetto a quella designata. Sul punto, poi, si osserva che la Corte territoriale afferma che [OSCURATO:PERSONA] poteva non essere a conoscenza, il giorno dopo, dell'uccisione di un'altra persona oltre alla vittima designata. Tale ragionamento viene considerato inverosimile tenuto conto che, secondo i giudici di appello, [OSCURATO:PERSONA] il giorno dopo i fatti aveva ricevuto gli esecutori materiali (Arcangelo e [OSCURATO:PERSONA]) e, quindi, era stato senz'altro messo al corrente dell'esito dell'agguato, peraltro do clamore mediatico, visto che era avvenuto di giorno e che era stata attinta una vittima estranea agli ambienti della criminalità organizzata. Infine, si sottolinea il travisamento del dato probatorio con riferimento alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui la Corte territoriale afferma che questi era stato tenuto all'oscuro del ferimento di Russo da [OSCURATO:PERSONA], per aver ricevuto la confidenza soltanto da [OSCURATO:PERSONA] successivamente. Invece, la difesa sostiene che di detto dato [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto immediatamente conoscenza da [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], denuncia due vizi. 2.2.1. Con il primo motivo si deduce violazione ed erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione, in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante della premeditazione di cui all'art. 577 n. 3 cod. pen. Si indicano gli elementi costitutivi della circostanza aggravante, quello di natura cronologica e quello di natura ideologica, sottolineando che la motivazione offerta dalla Corte d'assise d'appello tiene conto, ai fini del rigetto della richiesta, dell'organizzazione e pianificazione dell'agguato, attività reputata dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità mero sintomo della realizzazione del delitto e non dell'intensa riflessione e fredda determinazione che caratterizza la circostanza aggravante della premeditazione. Si confonderebbe, in definitiva, da parte dei giudici del gravame, la preordinazione dei mezzi del delitto con la circostanza aggravante della premeditazione, come emergerebbe anche dalle dichiarazioni del collaboratore Guarino, riportate in sentenza (cfr. pag. 46). Questi evidenzia che Grazioso venne reclutato per l'omicidio all'ultimo momento, finendo per attribuirgli un ruolo marginale ed estemporaneo.A pag. 8 e ss. del ricorso si riportano stralci degli interrogatori del Guarino esplicativi del ruolo di Grazioso, dai quali risulterebbe che il mandante dell'omicidio non si era incontrato con il ricorrente, né prima né dopo l'agguato e che Guarino aveva dato ordine a [OSCURATO:PERSONA] di riferire agli altri affiliati di dare la caccia a [OSCURATO:PERSONA], mandando anche il messaggio ad [OSCURATO:PERSONA] che si era detto d'accordo. 2.2.2. Con il secondo motivo si denuncia erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il diniego fonderebbe soltanto sulla gravità dei fatti mentre al concorrente nel reato [OSCURATO:PERSONA] le circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. risultano riconosciute, con disparità di trattamento, tenuto conto del ruolo rivestito dal medesimo [OSCURATO:PERSONA], quale specchiettista dell'omicidio Spina, come riconosciuto dal collaboratore Guarino. Si svaluta, inoltre, la confessione resa da Grazioso, diversamente da quanto avvenuto per [OSCURATO:PERSONA], e non si tiene conto del comportamento processuale di Grazioso, espressione sicura di resipiscenza. Si tratta, peraltro, di elementi valorizzati dalla stessa Corte d'assise d'appello per concedere la rivisitazione in me/ius del trattamento sanzionatorio irrogato all'imputato; dunque,la motivazione si appaleserebbe illogica. Infine, si sottolinea che l'imputato riporta una sola condanna irrevocabile dalla quale risulta estraneo alla linea di comando del clan. 3.La difesa ha fatto pervenire tempestiva richiesta di trattazione orale, all'esito della quale, all'odierna udienza, le parti presenti hanno concluso nel senso riportato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è infondato mentre quello proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 1.11 ricorsotMontanera è infondato. 1.1. Il primo e il secondo motivo sono infondati. Va precisato, come spiegato dal primo giudice (cfr. pag. 80 e ss. della sentenza di primo grado), che l'omicidio Barbato si inserisce a pieno titolo nella cd. terza faida, posto che la vittima era ritenutq esponente di vertice del gruppo della [OSCURATO:PERSONA], contrapposto a quello Abete-[OSCURATO:PERSONA]-Notturno, quindi designatg come vittima proprio in quanto appartenente alla fazione nemica.La segnalazione per l'esecuzione dell'eliminazione, fornita da [OSCURATO:PERSONA], secondo il primo giudice era emersa in base al narrato dei collaboratori i quali avevano anche fatto emergere che Russo era stato ucciso per un difetto di comunicazione tra i cugini [OSCURATO:PERSONA], posto che Gennaro non aveva spiegato ad Arcangelo che era una soltanto la vittima designata e quest'ultimo, una volta sul posto, aveva fatto esplodere più colpi anche all'indirizzo di Russo per il solo fatto che questi fosse insieme a Barbato. L'equivoco, poi, sarebbe costato la vita anche a [OSCURATO:PERSONA], ritenuto erroneamente "filatore" dell'omicidio Barbato e, quindi, ucciso dai suoi perché notato sul luogo del delitto da esponenti della [OSCURATO:PERSONA] e perché sospettato di aver tradito Barbato anche per il suo passato di appartenente al clan [OSCURATO:PERSONA]. Si sottolineano le dichiarazioni rese dai fratelli Annunziata, a distanza di circa un mese dal delitto, tutte provenienti da affiliati al gruppo Abete-[OSCURATO:PERSONA], clan avversario di quello della [OSCURATO:PERSONA] all'epoca dei fatti, i quali hanno indicato la cd. batteria Monterosa (composta da Arcangelo e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA]) come autrice dell'esecuzione e che vi era qualcuno che informava il commando degli spostamenti della vittima tramite sms. Anche i Leonardi e altri dichiaranti, appartenenti al clan della [OSCURATO:PERSONA], sono collaboratori che hanno collocato, secondo la ricostruzione delle convergenti sentenze di merito, l'omicidio Barbato nella faida con gli Abete-[OSCURATO:PERSONA], specificando che i responsabili dell'agguato erano da individuarsi in Arcangelo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], componenti della cd. batteria Monterosa. La ricostruzione del duplice omicidio, poi, quanto alla posizione dei mandanti è affidata al narrato di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva ammesso di aver fornito al commando la vettura [OSCURATO:PERSONA] utilizzata per l'agguato a Barbato, così effettuando una chiamata in correità (cfr. pag. 89 e ss. della sentenza di primo grado) nella parte in cui ha dichiarato che erano stati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ad aver deliberato l'omicidio, come appreso dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] il giorno dopo il fatto che aveva descritto l'agguato come omicidio "perfetto". Inoltre, si richiamano le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che aveva riferito di trovarsi personalmente in compagnia del commando quando arrivò ad [OSCURATO:PERSONA] l'sms che segnalava la presenza di Barbato nel luogo dell'omicidio, precisando di aver, poi, appreso i dettagli dell'esecuzione da Carrello, che ne aveva curato l'attuazione. Infine, si riportano le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], inizialmente designato come parte del commando e, quindi, secondo il ragionamento immune da illogicità manifesta dei giudici di merito, a conoscenza di dettagli e del contesto conflittuale in cui l'omicidio era maturato.Ciò posto, si osserva che non può accogliersi l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni di Marino, ex art. 195, comma 7, cod. proc. pen.„ quanto alla individuazione di [OSCURATO:PERSONA] come mandante dell'omicidio Barbato, perché la fonte informativa di Marino sarebbe rimasta ignota. In particolare, si osserva che Marino, secondo quanto indicato dalle convergenti sentenze di merito, aveva appreso proprio da [OSCURATO:PERSONA] che Barbato, era divenuto fedelissimo di Mennetta, vertice del clan avversario (cfr. pag. 109 della sentenza di primo grado, dove si indica espressamente la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito a Marino che Barbato era diventato fedelissimo di [OSCURATO:PERSONA], in quel momento leader del clan avversario della [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, in quanto tale, secondo la deduzione immune da vizi logici del Giudice, divenuto naturale obiettivo da eliminare, specificando che, comunque, gli omicidi venivano deliberati da [OSCURATO:PERSONA] e IMontEtnera). A ciò si aggiunga che la Corte territoriale, con ragionamento non manifestamente illogico, riportando anche brani delle dichiarazioni del Marino (cfr. pag. 37 e ss.) spiega che questi era stato incaricato, il giorno prima dell'agguato, di uccidere Barbato ma che l'azione non era andata a buon fine,Rche i mandanti delle eliminazioni degli appartenenti al gruppo avversario erano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali decidevano le vittime designate. Per tale parte del narrato, quindi, la Corte territoriale, con ragionamento immune da censure di ogni tipo, precisa che le dichiarazioni di Marino sono dirette e non de relato, per avere questi preso materialmente parte all'agguato fallito, ai danni di Barbato, avvenuto prima del duplice omicidio. Sicché l'eccezione di inutilizzabilità, nei termini prospettati appare manifestamente infondata. In ogni caso, si osserva che detta eccezione non risulta assistita dalla cd. prova di resistenza. Il ricorrente, invero, non ha illustrato l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento probatorio ai fini della cosiddetta prova di resistenza, in quanto, come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, gli elementi eventualmente acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (tra le altre, Sez. 3, n. 3207 del 2/10/2014, Rv. 262011). Né il dedotto travisamento, quanto al dato riportato dai giudici di merito, secondo cui Marino avrebbe appreso direttamente da Montepera che Barbato doveva essere eliminato è decisivo nel senso di una diversa, più favorevole, conclusione per l'imputato. Plurime sono, infatti, le fonti dichiarative che collocano l'omicidio nell'ambito della cd. terza faida tra fazioni avversarie e nell'esigenza di eliminazione di vertici del gruppo contrapposto. Convergono, altresì, le dichiarazioni dei collaboratori nel senso che esecutori materiali erano il collaudato gruppo di fuoco riferibile al clan Abate-[OSCURATO:PERSONA]. Marino afferma, secondo le sentenze di merito, di aver saputo che gli omicidi del gruppo erano decisi dal vertice, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ;e che era lui stesso parte del gruppo di fuoco che aveva come obiettivo dei colpire esponenti della [OSCURATO:PERSONA], in tale parte del narrato senz'altro riscontrando [OSCURATO:PERSONA]. Del resto, le dichiarazioni di Marino trovano conforto (come risulta anche dalle dichiarazioni riportate nel ricorso: cfr. pag. 35 e ss., dalle quali risulta che Marino prima del suo pentimento ebbe a raccontare agli Annunziata di essere stato incaricato, prima dell'omicidio, di uccidere Barbato, obiettivo non andato a buon fine) nelle affermazioni, richiamate anche dal primo giudice, di Carmine e [OSCURATO:PERSONA]. Che. Marino non abbia indicato la fonte della notizia, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano coloro che decidevano gli omicidi, è circostanza che, per la collocazione di Marino stesso nell'ambito del gruppo di riferimento, con il preciso compito di prendere parte ad azioni di fuoco e, anzi, incaricato proprio di partecipare ad un agguato omicidiario avente come vittima designata Barbato, non è elemento che ne mina l'attendibilità. Detta affermazione, invero, che indica l'esistenza di un mandato aperto, diretto all'eliminazione dei vertici del gruppo avversario, può ritenersi non qualificabile come dichiarazione de relato ma patrimonio di comune conoscenza della fazione di cui il Marino era parte, peraltro proprio con il delicato e specifico ruolo di partecipare al programmato obiettivo di eliminare il Barbato in quanto avversario (Sez. 1, n. 17647 del 19/02/2020, Schirripa, Rv. 279185: nel senso che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia su fatti e circostanze appresi come componente del sodalizio di appartenenza, non sono assimilabili a dichiarazioni de relato e possono assumere rilievo probatorio, purché supportate da validi elementi di verifica circa le modalità di acquisizione dell'informazione resa, che consentano di ritenerle effettivamente oggetto di patrimonio conoscitivo comune agli associati). 1.2. Il terzo motivo è inammissibile perché non specifico. La dedotta carenza di motivazione quanto alla idoneità dell'indicazione fornita da Marino, circa il ruolo di mandante di Montanara, a costituire riscontro alla chiamata in reità, de relato, di [OSCURATO:PERSONA], non è dirimente. La sentenza di secondo grado pone a base della conferma di responsabilità del ricorrente la chiamata di [OSCURATO:PERSONA], in base a confidenze che avrebbe ricevuto dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], reputata riscontrata non soltanto sulla base delle dichiarazioni di Marino.Inoltre, si valorizza parte del narrato del collaboratore in cui questi descrive, non de relato, ma per conoscenza diretta, la circostanza di aver fornito personalmente la vettura "pulita" [OSCURATO:PERSONA], usata per l'agguato. Del pari è inammissibile l'eccezione proposta quanto alla carenza di riscontri esterni alla dichiarazione eteroaccusatoria di [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui ha dichiarato che [OSCURATO:PERSONA] gli aveva riferito che prima dell'omicidio eseguito dal gruppo di fuoco di [OSCURATO:PERSONA], comunque era stato consultato. Sul punto osserva il Collegio che riscontri, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte di legittimità, cui il Collegio intende dare continuità, possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente e, quindi, anche da altre chiamate in correità, purché la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare e a condizione che esso abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260607). Ha tracciato tale indirizzo interpretativo questa Corte nella sua più autorevole composizione che ha affermato che la chiamata in reità de relato, anche se non asseverata dalla fonte diretta, il cui esame risulti impossibile, può avere come unico riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell'accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore. Assume rilievo, a questo fine, a) la valutazione positiva della credibilità soggettiva dei dichiaranti, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b) l'accertamento dei rapporti personali tra dichiarante e fonte diretta; c) la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum; d) l'indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente; e) l'autonomia genetica delle chiamate ,vale a dire la loro derivazione da fonti d'informazione diverse (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina). Criteri che, nel caso di specie, sono stati osservati, avendo i giudici di merito, in maniera analitica, vagliato la credibilità soggettiva di [OSCURATO:PERSONA], la coerenza e precisione del racconto e la presenza dei vari elementi di riscontro, sia sul contesto generale, sia, in particolare,sul ruolo di [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, è stato chiarito che tali dichiarazioni possono avere ad oggetto anche la "confessione stragiudiziale" (o comunque la dichiarazione autoaccusatoria) resa dall'imputato, la quale, come regola generale, assume valore probatorio secondo le regole del mezzo di prova che la immette nel processo; sicché, ove si tratti di prova dichiarativa, con l'applicazione dei criteri di valutazione prima richiamati (Sez. 2, n. 38149 del 18/06/2015, Russo, Rv. 264972). Trascura del tutto la difesa, poi, di confrontarsi con la ritenuta intrinseca attendibilità del narrato di [OSCURATO:PERSONA] e la sua piena credibilità, nella parte in cui i giudici di merito valorizzano gli esiti delle indagini della polizia scientifica e i rilievi tecnici svolti, soprattutto in relazione alle armi indicate come utilizzate per l'agguato, al numero e alla direzione dei colpi, oltre all'indicazione delle parti del corpo delle vittime attinte da questi. In particolare, si segnala il numero dei colpi indicati come esplosi (n. 27 colpi, "tutto il carrello", esplosi all'impazzata, per gran parte non a distanza ravvicinata, a bruciapelo quelli al capo), la posizione delle vittime (Barbato caduto con la faccia sull'asfalto) e le parti del corpo attinte dai colpi esplosi (al volto per Barbato, a parti vitali per Russo); tutti elementi riferiti dettagliatamente da [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 93 della sentenza di primo grado), che hanno trovato espressa conferma nei rilievi balistici e nelle risultanze dell'esame autoptico. 1.4. Il quarto motivo è inammissibile. 1.4.1.Invero la censura, nella sostanza, propone la rilettura delle fonti di prova e dei riscontri ad esse forniti, rispetto a quella resa dalla Corte d'assise di appello, operazione non consentita a questa Corte di legittimità. Infatti, si sollecita un'alternativa lettura delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e degli elementi individuati in sede di merito quali riscontri, a fronte di una motivazione che non può essere invalidata da prospettazioni alternative, che si risolvano in una rilettura degli elementi posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di diversi parametri di ricostruzione e di valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dai giudici di merito, perché indicati come più plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità probatoria (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. cit.; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). 1.4.2.Quanto alla dedotta circolarità della prova rinvenibile nelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per essere stata accertata l'esistenza di un periodo comune di detenzione, condiviso nello stesso istituto penitenziario, si osserva che, in tema di chiamata di correo, ove le dichiarazioni accusatone siano plurime e venga prospettato il dubbio di artificiose consonanze, al giudice è fatto obbligo di verificare non soltanto se la convergenza non sia l'esito di collusione o concerto calunnioso, ma anche se la stessa non sia il frutto di condizionamenti o reciproche influenze, pur senza alcuna preordinata malafede, dovendo egli procedere, pertanto, con scrupolo al giudizio di attendibilità intrinseca, escludendo reciproche interferenze e fenomeni di allineamento delle indicazioni più recenti rispetto a quelle raccolte per prime (Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, dep. 2006, Rv. 233084; Sez. 4, n. 35569 del 16/04/2003, Rv. 228299). Orbene, la Corte territoriale non si è sottratta a tale necessario giudizio. Anzi, le dichiarazioni di entrambi i collaboratori sono state sottoposte ad un'attenta e rigorosa valutazione da parte dei Giudici di merito, che hanno specificamente indicato i criteri posti alla base dei rispettivi giudizi di credibilità soggettiva e di intrinseca attendibilità (assenza di tardività della chiamata, coerenza logica e spontaneità dell'accusa, specificità del narrato, conoscenza diretta dei fatti per la personale partecipazione al reperimento della vettura usata quanto ad [OSCURATO:PERSONA], nonché, per [OSCURATO:PERSONA], per essere stato teste oculare del momento in cui la vettura fornita da [OSCURATO:PERSONA] con a bordo il commando era partita per raggiungere il luogo dell'agguato a seguito di sms che avvisava l'[OSCURATO:PERSONA] dell'individuazione della vittima, ricchezza di particolari nelle modalità e nei riferimenti descrittivi, confermati dai rilievi balistici e dall'esame autoptico). La sentenza di appello esaustivamente argomenta sulle ragioni individuate a sostegno dei correlativi apprezzamenti, avuto riguardo, altresì, al contenuto etero- accusatorio delle medesime dichiarazioni, che hanno portato alla pronuncia di condanna. Nel suo percorso motivazionale, peraltro, l'impugnata pronuncia, saldandosi con le conformi valutazioni già espresse nel giudizio di primo grado, ha posto adeguatamente in rilievo il complesso degli elementi storico--fattuali da cui ha tratto un giudizio di sostanziale convergenza delle chiamate in ordine allo specifico fatto materiale oggetto del narrato (Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, dep. 2006, Rv. 233085). Sicché, resta indimostrata la mera deduzione di una concertazione o suggestione reciproca dei dichiaranti, a fronte di un periodo in cui i due hanno condiviso la detenzione nel medesimo istituto, in assenza di elementi segnalati specificamente, dai quali trarre un giudizio di collusione, nonché di reciproco condizionamento. Resta il dato, evidenziato da entrambe le sentenze di merito, attraverso un ragionamento non manifestamente illogico e immune da censure di ogni tipo, secondo cui sulla circostanza dell'aver eseguito l'agguato con la [OSCURATO:PERSONA], entrambi i dichiaranti sono diretti, perché [OSCURATO:PERSONA] afferma di aver fornito personalmente la vettura "pulita" e [OSCURATO:PERSONA] dichiara di essere stato presente al momento in cui la batteria, ricevuto il segnale tramite sms del "filatore", a bordo della [OSCURATO:PERSONA] si era allontanata per raggiungere la vittima designata nel giorno dell'agguato. 1.4.3. Appare, altresì, coerente e logica la motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui attribuisce decisivo rilievo alla dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] laddove riferisce che, il giorno dopo l'omicidio per cui si procede, aveva ricevuto proprio da [OSCURATO:PERSONA] l'indicazione che le uccisioni dovevano essere programmate (diversamente da quanto avvenuto per l'omicidio Perrotta, vittima estranea alla criminalità) e avallate dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], come accaduto per il duplice omicidio, in cui pur avendo agito il gruppo di fuoco facente capo ad [OSCURATO:PERSONA], questi si era consultato con il ricorrente, descrivendo l'agguato come delitto "perfetto". Si tratta senz'altro di ricostruzione immune da illogicità manifesta, tenuto conto che si tratta di dichiarazioni che [OSCURATO:PERSONA] rende de relato ex parte (perché racconta la confidenza proveniente proprio da [OSCURATO:PERSONA] sul delitto). Si parla di delitto "perfetto" proprio in quanto deliberato dai vertici, perché la critica che [OSCURATO:PERSONA] svolgeva per l'omicidio Perrotta, che aveva visto il coinvolgimento di persona estranea alla criminalità organizzata, è che era stato eseguito di iniziativa, in assenza di mandato risolvendosi maldestramente in un errore di persona. Peraltro, la collocazione temporale del colloquio (immediatamente dopo il fatto) non rende manifestamente illogica la ricostruzione della sentenza di secondo grado (cfr. pag. 33) secondo cui ben poteva essere che, all'atto della conversazione, non fosse ancora noto a [OSCURATO:PERSONA], incontrato nel suo rifugio, il coinvolgimento di soggetto estraneo alle dinamiche conflittuali tra clan avversari. 2. Grazioso devolve motivi inammissibili in quanto manifestamente infondati o, comunque, non suscettibili di essere valutati in questa sede. 2.1.11 primo motivo è inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] si richiama alla giurisprudenza di questa Corte ( tra le altre, Sez. 4, n. 46150 del 15/10/2021, Cella, Rv. 282413 ) che ha affermato che la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione di quelli riguardanti la misura della pena, comprende anche il motivo concernente la sussistenza delle circostanze aggravanti del reato, in quanto relativo a un punto della decisione distinto e autonomo rispetto a quello afferente al trattamento sanzionatorio (nel caso all'esame della Corte, la fattispecie relativa alla circostanza aggravante di cui all'art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203). In ogni caso, si rileva che,secondo il condivisibile principio affermato da questa Corte (Sez. 1, n. 5147 del 14/07/2015, dep. 2016, Scanni, Rv. 266205) in tema di omicidio, la mera preordinazione del delitto, intesa come apprestamento dei mezzi minimi necessari all'esecuzione, nella fase a questa ultima immediatamente precedente, non è sufficiente ad integrare la circostanza aggravante della premeditazione. Questa, invero, postula il radicamento e la persistenza costante, per apprezzabile lasso di tempo, nella psiche del reo del proposito omicida, del quale sono sintomi il previo studio delle occasioni ed opportunità per l'attuazione, un'adeguata organizzazione di mezzi e la predisposizione delle modalità esecutive.Questa è circostanza tipicamente soggettiva concretandosi in un fatto interiore dello spirito, in una particolare concentrazione del dolo e nel perdurare del progetto nel tempo e contro la spinta di motivi altruistici, affacciantisi alla coscienza del reo, tale da far desistere l'uomo normale dal proposito criminoso. Per l'art 118 cod. pen. essa è estensibile al correo non premeditante, ove sia valsa ad agevolare l'esecuzione del reato. Il correo, infatti, ben può rendersi conto dell'altrui premeditazione attraverso le istruzioni impartitegli dal premeditante, quali rispecchianti una lunga e profonda riflessione, il meticoloso studio del piano delittuoso, l'accurata preordinazione dei mezzi, l'attesa di occasione propizia, l'escogitazione di cautele ed accorgimenti atti a fuorviare le indagini e ad assicurare l'impunita ai colpevoli. Pertanto, o egli si rende pieno ed esatto conto dell'altrui premeditazione e partecipando al delitto ad onta di tale scoperta se ne giova scientemente e volontariamente o concepisce il fondato sospetto della sussistenza di essa e, concorrendo al delitto senza accertarsene, agisce sapendo di potersi eventualmente giovare della premeditazione del correo, o, in ultima ipotesi, coopera ad onta della prevedibilità dell'altrui premeditazione. La Corte d'assise di appello, con ragionamento immune da illogicità manifesta (cfr. pag. 45 e ss.), in linea con l'indirizzo richiamato, si sofferma sulla sussistenza della premeditazione considerando l'azione ai danni di Spina (ritenuto, erroneamente, presente in loco al momento dell'uccisione di Barbato avvenuta il 9 dicembre 2012) oggetto di fredda e calcolata azione programmata dai vertici del gruppo di riferimento, con divisione articolata di compiti tra gli esecutori materiali, con predisposizione di uomini e mezzi, descritti come pazientemente in attesa ma pronti ad intervenire al segnale di molteplici "filatori", impegnati secondo il narrato di Guarino in una vera e propria caccia all'uomo, per una migliore localizzazione dell'obiettivo che, ripetutamente, riusciva a sottrarsi agli appuntamenti di volta in volta propiziati. Alla stregua di quanto sin qui esposto, quindi non appare dirimente quanto affermato dalla difesa e cioè che Grazioso sarebbe stato reclutato per l'omicidio all'ultimo momento, finendo per volergli attribuire un ruolo marginale ed estemporaneo. Emerge, tuttavia, dalla descrizione della personalità di Grazioso che questi ha preso parte, come esecutore materiale, a diversi fatti omicidiari, in quanto esponente del clan della [OSCURATO:PERSONA], con un ruolo anche di spicco in caso di arresto dei vertici del gruppo. Sicché: alla stregua della personalità dell'agente e dell'acclarato inserimento in più ampi contesti criminali del gruppo che ha ordinato l'eliminazione di Spina, non vi sono dubbi che questi debba rispondere anche della circostanza aggravante come ritenuto dai giudici di merito. 2.2. Il secondo motivo è, del pari, inammissibile.Il diniego delle circostanze attenuanti generiche ben può fondare sulla valutazione di gravità del fatto reato. In tal senso, il richiamo alla gravità dei fatti soddisfa lo standard declinato dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n.3155 del 25/09/2013, dep. 2014, Waychey, Rv. 258410; n. 9120 del 1998, Rv. 211582) e giustifica, altresì, la negazione delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rechichi, Rv. 264378; n. 45623 del 2013, Rv. 257425) trattandosi di un dato polivalente, incidente sui diversi aspetti della valutazione del complessivo trattamento sanzionatorio. La sussistenza di circostanze attenuanti, rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., è, peraltro, oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in sede di legittimità neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003, dep. 2004, Rv. 229768; Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), a condizione che la valutazione tenga obbligatoriamente conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez. 3, n.23055 del 23/04/2013, Banic, Rv. 256172). In particolare, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente nemmeno lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n.39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; n. 44071 del 2014, Rv. 260610) Né è possibile devolvere in questa sede di legittimità il tema della disparità di A(27 trattamento avvenuta in sede di merito, rispetto a posizione diversa, di imputato giudicato in altro procedimento svolto dinanzi a diversa autorità giudiziaria. Si valuta, inoltre, la tardività della confessione resa dal ricorrente soltanto nel giudizio di secondo grado quando le prove a carico erano state già emerse in modo completo ed esauriente all'esito del celebrato rito abbreviato. 3.Segue il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la declaratoria di inammissibilità di quello di Grazioso, con la condanna di entrambi al pagamento delle spese del presente giudizio e, per il Grazioso, anche della ulteriore somma di euro tremila, valutati i profili di colpa, in base ai motivi devoluti, determinati in relazione alla pron