Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30138/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che l'art. 442, comma 2 -bis, cod. proc. pen. — che dispone che, all'esito di giudizio di primo grado svoltosi nelle forme del rito abbreviato, «Quando né l'imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione» — si applica, ai procedimenti pendenti alla data del 30 dicembre 2022, giorno di entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, secondo quanto disposto dall'art. 99 -bis con riferimento, tra l'altro, all'art. 24, comma 1, lett. c), che ha introdotto nel codice di rito l'art. 442, comma 2 -bis; che, nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha correttamente disatteso la richiesta di applicazione dell'istituto in relazione a sentenza divenuta irrevocabile il 7 novembre 2022, cioè prima della sua entrata in vigore; che la decisione impugnata è, dunque, coerente con l'indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di giudizio abbreviato, il beneficio dell'ulteriore riduzione di pena di un sesto per mancata impugnazione della sentenza di condanna, di cui all'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., trova applicazione, previa rinuncia all'appello, anche ai procedimenti penali pendenti in fase di impugnazione antecedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, posto che la disposizione che lo prevede ha natura sostanziale, incidendo anche sul trattamento sanzionatorio, mercé la ridefinizione in "melius" della pena» (Sez. 2, n. 4237 del 17/1/2023, dep. 2024, Pompeo, Rv. 285820 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che l'art. 442, comma 2 -bis, cod. proc. pen. — che dispone che, all'esito di giudizio di primo grado svoltosi nelle forme del rito abbreviato, «Quando né l'imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione» — si applica, ai procedimenti pendenti alla data del 30 dicembre 2022, giorno di entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, secondo quanto disposto dall'art. 99 -bis con riferimento, tra l'altro, all'art. 24, comma 1, lett. c), che ha introdotto nel codice di rito l'art. 442, comma 2 -bis; che, nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha correttamente disatteso la richiesta di applicazione dell'istituto in relazione a sentenza divenuta irrevocabile il 7 novembre 2022, cioè prima della sua entrata in vigore; che la decisione impugnata è, dunque, coerente con l'indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di giudizio abbreviato, il beneficio dell'ulteriore riduzione di pena di un sesto per mancata impugnazione della sentenza di condanna, di cui all'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., trova applicazione, previa rinuncia all'appello, anche ai procedimenti penali pendenti in fase di impugnazione antecedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, posto che la disposizione che lo prevede ha natura sostanziale, incidendo anche sul trattamento sanzionatorio, mercé la ridefinizione in "melius" della pena» (Sez. 2, n. 4237 del 17/1/2023, dep. 2024, Pompeo, Rv. 285820 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 30138/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris