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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 gennaio 2023

Cassazione n. 05910/2023

Testo disponibile della fonte

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nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.

R.G.14234/2018 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. –ricorrente – Contro R.F.M. ([OSCURATO:PERSONA] e Metallo) S.r.l., in liquidazione,in persona del liquidatore e legale rappresentante pro-tempore sig. [OSCURATO:PERSONA], Oggetto: accertamento IRES–IRAP - IVA rappresentatae difesa da gli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Bologna, elettivamente domiciliat a in Roma, alla Via F. Cicerone, n. 44, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a margine del controricorso –controricorrente – Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia -Romagna, n. 3006/11/17, pronunciata il 20 ottobre 2017, depositata il 2 novembre 2017 Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 22 febbraio 2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte depositate in data 7 febbraio 2023 dal Procuratore Generale, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto sospendersi il giudizio, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197/2022: Rilevato che: A seguito di verifica svolta dalla Guardia di Finanza di Venezia nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. che, sebbene formalmente operante nell’ambito del commercio di materiali ferrosi, era risultata secondo i verbalizzanti non svolgere alcuna attività, fu emesso nei confronti della R.F.M. (Recupero ferro e metallo) S.r.l., della quale ADF risultava fornitrice, avviso di accertamento col quale, in rettifica della dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2009, furono recuperate a tassazione le maggiori imposte ritenute dovute per IRES, IVA ed IRAP, oltre sanzioni ed interessi, in ragione della contestazione dell’utilizzazione da parte della contribuente di fatture per operazioni inesistenti.

L’atto impositivo fu impugnato dalla società dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Bologna, che respinse il ricorso.Avverso la sentenza sfavorevole di primo grado la società propose appello che l’adita Commissione tributaria regionale (CTR) dell’Emilia – Romagna, con sentenza n. 3006/11/2017, depositata il 2 novembre 2017, non notificata, accolse, annullando l’atto impositivo impugnato.

Avverso detta pronuncia l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui la società resiste con controricorso.

La causa è stata rimessa alla sezione ordinaria per trattazione in pubblica udienza con ordinanza interlocutoria della sesta sezione civile– sottosezione tributaria, n. 1822/20, dinanzi alla quale la ricorrente aveva depositato memoria.

Parte controricorrente ha formulato istanza di sospensione, ex art. 1, comma 197, della l. n. 197/2022, dichiarando di intendere avvalersi della possibilità di definizione agevolata della lite, ai sensi dell’art. 1. comma 186 e ss., della citata legge.

Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha quindi depositato conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 23, comma 8 – bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, dell’art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, poi convertito, con modificazioni, dalla l. 25 febbraio 2022, n. 15, aderendo all’istanza di sospensione.

Non essendo stata fatta, secondo le succitate norme e, da ultimo, ex art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, nei termini, richiesta di discussione orale, la causa è stata trattata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis. 1, cod. proc. civ..

Considerato che: Con istanza depositata il 27 gennaio 2023, la società controricorrente ha chiesto la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l. 29 dicembre 2022, n. 197, intendendo accedere alla definizione agevolata della controversia di cui al comma 186 della stessa norma; la norma richiamata dispone la sospensione dei giudizi pendent i fino al 10 luglio 2023; P.Q.M.

Sospende il giudizio fino al 10 luglio 2023, rinviando la causa a nuovo r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. R.G.14234/2018 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. –ricorrente – Contro R.F.M. ([OSCURATO:PERSONA] e Metallo) S.r.l., in liquidazione,in persona del liquidatore e legale rappresentante pro-tempore sig. [OSCURATO:PERSONA], Oggetto: accertamento IRES–IRAP - IVA rappresentatae difesa da gli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Bologna, elettivamente domiciliat a in Roma, alla Via F. Cicerone, n. 44, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a margine del controricorso –controricorrente – Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia -Romagna, n. 3006/11/17, pronunciata il 20 ottobre 2017, depositata il 2 novembre 2017 Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 22 febbraio 2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte depositate in data 7 febbraio 2023 dal Procuratore Generale, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto sospendersi il giudizio, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197/2022: Rilevato che: A seguito di verifica svolta dalla Guardia di Finanza di Venezia nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. che, sebbene formalmente operante nell’ambito del commercio di materiali ferrosi, era risultata secondo i verbalizzanti non svolgere alcuna attività, fu emesso nei confronti della R.F.M. (Recupero ferro e metallo) S.r.l., della quale ADF risultava fornitrice, avviso di accertamento col quale, in rettifica della dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2009, furono recuperate a tassazione le maggiori imposte ritenute dovute per IRES, IVA ed IRAP, oltre sanzioni ed interessi, in ragione della contestazione dell’utilizzazione da parte della contribuente di fatture per operazioni inesistenti. L’atto impositivo fu impugnato dalla società dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Bologna, che respinse il ricorso.Avverso la sentenza sfavorevole di primo grado la società propose appello che l’adita Commissione tributaria regionale (CTR) dell’Emilia – Romagna, con sentenza n. 3006/11/2017, depositata il 2 novembre 2017, non notificata, accolse, annullando l’atto impositivo impugnato. Avverso detta pronuncia l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui la società resiste con controricorso. La causa è stata rimessa alla sezione ordinaria per trattazione in pubblica udienza con ordinanza interlocutoria della sesta sezione civile– sottosezione tributaria, n. 1822/20, dinanzi alla quale la ricorrente aveva depositato memoria. Parte controricorrente ha formulato istanza di sospensione, ex art. 1, comma 197, della l. n. 197/2022, dichiarando di intendere avvalersi della possibilità di definizione agevolata della lite, ai sensi dell’art. 1. comma 186 e ss., della citata legge. Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha quindi depositato conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 23, comma 8 – bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, dell’art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, poi convertito, con modificazioni, dalla l. 25 febbraio 2022, n. 15, aderendo all’istanza di sospensione. Non essendo stata fatta, secondo le succitate norme e, da ultimo, ex art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, nei termini, richiesta di discussione orale, la causa è stata trattata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis. 1, cod. proc. civ.. Considerato che: Con istanza depositata il 27 gennaio 2023, la società controricorrente ha chiesto la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l. 29 dicembre 2022, n. 197, intendendo accedere alla definizione agevolata della controversia di cui al comma 186 della stessa norma; la norma richiamata dispone la sospensione dei giudizi pendent i fino al 10 luglio 2023; P.Q.M. Sospende il giudizio fino al 10 luglio 2023, rinviando la causa a nuovo r