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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 marzo 2025

Cassazione n. 17310/2026

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a sentenza del 28/03/2025 della Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOEsaminato il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza con cui in data 28.3.2025 la Corte d’appello di Bari ha confermato la sentenza delTribunale di Foggia in data 16.11.2023 di condanna alla pena di quattro mesi di arresto e800 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 4, commi 2 e 3, L. n. 110 del 1975;Rilevato che il ricorso lamenta il vizio di motivazione della sentenza nella parte in cui hanegato il riconoscimento della lieve entità del fatto, censurando, in particolare, che la Corteterritoriale abbia richiamato: la lunghezza del coltello di cm. 17, ma senza tenere conto chesi trattava della lunghezza complessiva e non della sola lama; la circostanza, non emergentedagli atti, che il coltello fosse “affilato e tagliente”; la assenza di spiegazioni da partedell’imputato assente; la precedente condanna per rapina che [OSCURATO:PERSONA] ha già riportato;[OSCURATO:PERSONA], tuttavia, che il ricorso solleciti inammissibilmente non più che una riletturadegli elementi posti a base della decisione impugnata, che la Corte d’appello ha invecevalutato in maniera adeguata, facendo corretta applicazione del principio secondo cui, ai finidella configurabilità del caso di lieve entità previsto dall'art. 4, comma 3, legge 18 aprile1975, n. 110, deve tenersi conto non solo delle dimensioni dello strumento atto ad offendere,ma anche di tutte le modalità del fatto e della personalità del reo che possono dare unparticolare significato al fatto obiettivo del porto ingiustificato (Sez. 1, n. 5038 dell’8/11/2024,dep. 2025, C., Rv. 287554 – 01; Sez. 1, n. 266636 del 19/3/2019, Fiandaca, Rv. 276195 –01), tanto che – si è affermato – anche solo la presenza di gravi precedenti penali a caricodell'imputato ed il conseguente giudizio negativo sulla sua personalità costituiscono elementisufficienti a giustificare la reiezione dell'istanza di concessione della diminuente della lieveentità del fatto (Sez. 1, n. 13630 del 12/2/2019, Papia, Rv. 275242 - 01);[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alversamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a sentenza del 28/03/2025 della Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOEsaminato il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza con cui in data 28.3.2025 la Corte d’appello di Bari ha confermato la sentenza delTribunale di Foggia in data 16.11.2023 di condanna alla pena di quattro mesi di arresto e800 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 4, commi 2 e 3, L. n. 110 del 1975;Rilevato che il ricorso lamenta il vizio di motivazione della sentenza nella parte in cui hanegato il riconoscimento della lieve entità del fatto, censurando, in particolare, che la Corteterritoriale abbia richiamato: la lunghezza del coltello di cm. 17, ma senza tenere conto chesi trattava della lunghezza complessiva e non della sola lama; la circostanza, non emergentedagli atti, che il coltello fosse “affilato e tagliente”; la assenza di spiegazioni da partedell’imputato assente; la precedente condanna per rapina che [OSCURATO:PERSONA] ha già riportato;[OSCURATO:PERSONA], tuttavia, che il ricorso solleciti inammissibilmente non più che una riletturadegli elementi posti a base della decisione impugnata, che la Corte d’appello ha invecevalutato in maniera adeguata, facendo corretta applicazione del principio secondo cui, ai finidella configurabilità del caso di lieve entità previsto dall'art. 4, comma 3, legge 18 aprile1975, n. 110, deve tenersi conto non solo delle dimensioni dello strumento atto ad offendere,ma anche di tutte le modalità del fatto e della personalità del reo che possono dare unparticolare significato al fatto obiettivo del porto ingiustificato (Sez. 1, n. 5038 dell’8/11/2024,dep. 2025, C., Rv. 287554 – 01; Sez. 1, n. 266636 del 19/3/2019, Fiandaca, Rv. 276195 –01), tanto che – si è affermato – anche solo la presenza di gravi precedenti penali a caricodell'imputato ed il conseguente giudizio negativo sulla sua personalità costituiscono elementisufficienti a giustificare la reiezione dell'istanza di concessione della diminuente della lieveentità del fatto (Sez. 1, n. 13630 del 12/2/2019, Papia, Rv. 275242 - 01);[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alversamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]
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