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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 maggio 2024

Cassazione n. 23105/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 202) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato a lui ascritto, è manifestamente infondato.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale in punto di diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.

Difatti, i giudici territoriali hanno legittimamente argomentato sul punto, rilevando come nella specie non ricorrano i requisiti del lucro di speciale tenuità e dell'evento dannoso o pericoloso di speciale tenuità, trattandosi di illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina sufficiente per il confezionamento di n. 27 dosi singole medie.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 maggio 2024 iere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 202) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato a lui ascritto, è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale in punto di diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. Difatti, i giudici territoriali hanno legittimamente argomentato sul punto, rilevando come nella specie non ricorrano i requisiti del lucro di speciale tenuità e dell'evento dannoso o pericoloso di speciale tenuità, trattandosi di illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina sufficiente per il confezionamento di n. 27 dosi singole medie. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 maggio 2024 iere esten
Sentenza Cassazione n. 23105/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris