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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 febbraio 2022

Cassazione n. 12583/2022

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to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 19869-2021 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del Responsabile della [OSCURATO:PERSONA] in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, alla via CONCA d'ORO n. 285, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, alla via G. G. BELLI n. 36, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del procuratore speciale in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, alla piazza CAVOUR, presso la cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 25/2021 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 12/01/2021; Ric. 2021 n. 19869 sez.

M3 - ud. 24-02-2022 -2- udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata in data 24/02/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre con atto affidato a cinque motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia, n. 25 del 12/01/2021.

Resistono con separati controricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e [OSCURATO:PERSONA].

La controversia è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380 bis cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la complessità dei motivi di ricorso, e la gravità delle conseguenze dell'incidente stradale per il quale è causa, rendquo sussistente questione di diritto di particolare rilevanza, con conseguente necessità di trattazione del ricorso in pubblica udienza.

La causa deve, pertanto, essere rimessa alla pubblica udienza, con rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

Rimette la causa alla pubblica udienza e la rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte Suprema di Cassazione, in data 24 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 19869-2021 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del Responsabile della [OSCURATO:PERSONA] in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, alla via CONCA d'ORO n. 285, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, alla via G. G. BELLI n. 36, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del procuratore speciale in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, alla piazza CAVOUR, presso la cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 25/2021 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 12/01/2021; Ric. 2021 n. 19869 sez. M3 - ud. 24-02-2022 -2- udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata in data 24/02/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre con atto affidato a cinque motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia, n. 25 del 12/01/2021. Resistono con separati controricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e [OSCURATO:PERSONA]. La controversia è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380 bis cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la complessità dei motivi di ricorso, e la gravità delle conseguenze dell'incidente stradale per il quale è causa, rendquo sussistente questione di diritto di particolare rilevanza, con conseguente necessità di trattazione del ricorso in pubblica udienza. La causa deve, pertanto, essere rimessa alla pubblica udienza, con rinvio a nuovo ruolo. P.Q.M. Rimette la causa alla pubblica udienza e la rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte Suprema di Cassazione, in data 24 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA]
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