CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 settembre 2021
Cassazione n. 42003/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal PG presso la Corte di Appello di Brescia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza del GIP del Tribunale di Bergamo del 16.2.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, in persona del sost. proc. gen. dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata ed integrazione ai sensi dell'art. 620 cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il GIP di Bergamo, procedendo con rito abbreviato, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di ricettazione e detenzione finalizzata alla vendita di prodotti con marchi contraffatti e, ritenuta la continuazione tra le due fattispecie e ricondotto il fatto nella ipotesi di cui all'art. 648 cpv cod. pen., applicata la diminuente per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena finale di mesi 2 di reclusione ed euro 200 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e con il beneficio della sospensione condizionale; 2. ricorre per cassazione il PG di Brescia lamentando violazione di legge con riferimento all'art. 475 cod. pen.: rileva che, con la condanna per il delitto di cui all'art. 474 cod. pen., il GIP avrebbe dovuto ordinare la pubblicazione della sentenza come previsto dalla norma richiamata; 3. il difensore del Mahmood ha trasmesso una memoria difensiva: sottolinea come, alla luce della giurisprudenza di legittimità, qualora la pena accessoria sia, come nel caso di specie, prestabilita sia nella tipologia che nella durata,la sua omissione va considerata un mero errore materiale cui potrà porre rimedio il giudice dell'esecuzione cui, perciò, appartiene la competenza a provvedere con conseguente inammissibilità del ricorso proposto dal PG presso la Corte di Appello di Brescia. [OSCURATO:PERSONA] Il rilievo del PG è fondato. 1. Dando atto dell'esistenza di un orientamento non unanime, il collegio ritiene tuttavia ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza di condanna emessa all'esito di giudizio abbreviato che abbia omesso di statuire sull'applicazione di una pena accessoria (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 6, 26.11.2020 n. 1.578, PG in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280582, in cui si è affermato che l'omissione sia emendabile direttamente dalla Corte ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. peri., come modificato dall'art. 1, comma 67, della legge 23 giugno 2017, n. 103, non richiedendosi l'esercizio di un potere discrezionale; conf., in precedenza, Cass. Pen., 1, 19.2.2009 n. 14.827, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243740). 2. Tanto premesso, si deve prendere atto che la sentenza, nel condannare il ricorrente per il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. non ha tuttavia applicato la pena accessoria prevista dall'art. 475 cod. pen. che ben può essere applicata in questa sede integrando il provvedimento impugnato. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso la condanna alla pena accessoria della pubblicazione della sentenza sul sito internet del Ministero della Giustizia, che dispone per la durata di 15 giorni. Così deciso in Roma il 24.9.2021 Il 96nsigliere rtensore [OSCURATO:PERSONA] ente P erluigi Cia cca Geppirio,