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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 42403/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, di. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15.

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.[OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di bancarotta preferenziale perché lo stesso è estinto per prescrizione con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia per la conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio, dichiarando nel resto inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Venezia del 8 luglio 2021 che, per quanto di interesse, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta semplice documentale perché estinto per intervenuta prescrizione e, previa rideterminazione della durata delle pene accessorie, ne ha confermato l'affermazione di responsabilità - sancita in primo grado con sentenza del Tribunale di Venezia del 27 maggio 2013 - per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione e per il delitto di bancarotta preferenziale, commessi nella qualità di amministratore di fatto, dalla sua costituzione al fallimento, della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., dichiarata fallita in data 23 gennaio 2009. 1.11 ricorso per cassazione ha articolato 6 motivi.

1.1. Il primo motivo ha dedotto inosservanza della legge penale in relazione all'intervenuta conferma della condanna per il delitto di bancarotta preferenziale, perché il reato avrebbe dovuto essere dichiarato estinto per prescrizione prima della pronuncia della sentenza in grado d'appello.

1.2. Il secondo e il terzo motivo hanno lamentato carenza di motivazione ed inosservanza della legge penale in ordine alla suddetta affermazione di reità, in quanto la ratio della norma incriminatrice di cui all'art. 216 comma 3 I.f. è quella di tutelare la par condicio creditorum e la sentenza avrebbe, da un lato, omesso di rilevare che il soddisfacimento del credito del fornitore principale della società, [OSCURATO:PERSONA], fosse in realtà funzionale a consentire la continuazione dell'attività e, dall'altro lato, avrebbe mancato di chiarire quali creditori concorrenti, dotati di privilegio, quel pagamento avrebbe in concreto pretermesso.

1.3. Il quarto motivo si è profuso sulla mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza a riguardo della prova del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, con riferimento al contratto d'affitto d'azienda stipulato nel marzo 2008 con la [OSCURATO:SOCIETA]..

Sostiene la difesa che: l'affermazione di responsabilità atterrebbe al mancato rinvenimento delle "immobilizzazioni materiali" emergenti dal bilancio dell'esercizio 2006, senza considerare, tuttavia, che non sarebbe stata data dimostrazione della loro effettiva esistenza, non potendo, quest'ultima, semplicemente trarsi dall'appostazione del bilancio in assenza delle scritture contabili o dell'accertamento della loro attendibilità, anche perché il ricorrente è stato assolto dall'imputazione di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione dell'impianto contabile; la sentenza di primo grado avrebbe precisato che una "stampa" della contabilità sarebbe stata rinvenibile presso il commercialista della società anche dopo il fallimento, senza che la curatela procedesse a richiederla; il bilancio del 2006, che, formalmente, "delineava una società ancora in buone condizioni", avrebbe dovuto ritenersi inattendibile, in quanto la società aveva accumulato ingenti debiti per imposte e tasse e, in ogni caso, il curatore aveva accertato l'esistenza dei beni strumentali - presso l'affittuaria - per un valore notevolmente inferiore a quello iscritto nel bilancio del 2006, circostanza che avrebbe dovuto far dubitare della veridicità della posta.

1.4. Il quinto motivo si è soffermato, ancora, sul vizio di motivazione attinente la prova del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione dei citati cespiti materiali, in quanto il curatore li aveva rinvenuti nei locali della [OSCURATO:SOCIETA]. e, in ogni caso, era mancato qualsiasi accertamento sulla effettività dell'affitto d'azienda, evenienza ben possibile alla luce, in particolare, dell'assunzione dei dipendenti della società affittante da parte dell'impresa affittuaria; non solo, ma la sentenza impugnata non avrebbe considerato che le rimanenze di magazzino sono rimaste nella disponibilità della [OSCURATO:SOCIETA]. che - testualmente - "ha continuato a gestirle in proprio quindi esercitando l'attività economica di vendita/cessione delle rimanenze", aventi un valore venale molto rilevante. 1.5.11 sesto motivo - nell'insistere sulla doglianza relativa alla carenza di motivazione - ha obiettato che non sarebbe affatto irrilevante che la [OSCURATO:SOCIETA] avesse garantito continuità ai rapporti di lavoro subordinato, perché ciò dimostrerebbe la volontà degli amministratori di conservare il valore dell'azienda con la stipulazione del contratto d'affitto e, del resto, il loro patrimonio personale e familiare sarebbe stato azzerato dalle esecuzioni immobiliari intentate dagli istituti di credito.

Considerato in diritto Il ricorso è parzialmente fondato. 1.Non consentiti in sede di legittimità e, comunque, manifestamente infondati sono il secondo ed il terzo motivo.

Per un verso, le critiche mosse sono indeducibili, perché non sono state formulate con i motivi di appello, che - con riferimento all'attribuzione di responsabilità per il delitto di bancarotta preferenziale - sono rimasti circoscritti alla configurabilità, in capo al ricorrente, della veste di amministratore di fatto e della riconducibilità al medesimo della condotta contestata, come richiamato dalla sentenza di secondo grado a pagg.5,12 e

13. Per altro verso, le obiezioni del ricorso appaiono in radice prive di ogni consistenza, perché la norma incriminatrice richiede il dolo specifico e non anche il dolo "esclusivo" ed il primo deve ritenersi sussistente anche nel caso in cui la finalità perseguita sia composita (sez.5, n. 32725 del 28/02/2014, Livietti, non massimata), come riconosciuto nei motivi d'impugnazione, pag. 4 ("se la Vaccari era il fornitore storico ed essenziale della [OSCURATO:SOCIETA], il soddisfare il credito della stessa non poteva che essere funzionale anche a consentire la continuazione dell'attività economica della società poi fallita nel 2009').

Per altro verso, è sempre la stessa difesa del ricorrente a precisare che esistessero corposi crediti privilegiati, spettanti all' Erario, rimasti impagati sin dal 2006 (pag. 9 del ricorso), rimarcati comunque nella motivazione della sentenza (pag.10), evidentemente pregiudicati dalla "datio in solutum" in favore della fornitrice citata nell'imputazione.

E' fondato invece il primo motivo, che ha eccepito l'intervenuta prescrizione del reato di bancarotta preferenziale, compiuta in data persino antecedente all'emissione della sentenza di secondo grado.

È ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266819).

Il termine di prescrizione del reato di bancarotta preferenziale prefallimentare decorre dal momento in cui interviene la sentenza dichiarativa di fallimento (ex multis, Cass. sez. 5, n. 48739 del 14/10/2014, Grillo, Rv. 261299).

La fattispecie è soggetta al termine ordinario di prescrizione di anni 6, prorogabile di un quarto ex art.161 comma 2 cod. pen., ampiamente spirato alla data della pronuncia del verdetto d'appello anche a tener conto della ricorrenza dell'aggravante del danno di rilevante gravità, di cui all'art. 219 comma 1 della legge fallimentare, che determina un incremento della pena pari alla metà.

2. Gli altri motivi di ricorso - quarto, quinto e sesto - sono inammissibili, perché non consentiti dalla legge e comunque manifestamente infondati.

In primo luogo, i motivi di appello - richiamati dalla sentenza della Corte territoriale, con specifico riferimento al contratto di affitto di azienda tra la fallita e la [OSCURATO:SOCIETA]. - si sono concentrati esclusivamente sul profilo dell'investitura soggettiva del Campaci quale amministratore di fatto della società, assumendo che costui non avesse, in realtà, svolto ruolo alcuno nel contesto delle trattative e nella stipulazione del contratto, senza formulare rilievi sulla natura spoliativa dell'operazione, mentre - per converso - le ragioni del ricorso hanno focalizzato l'attenzione sulle caratteristiche intrinseche dell'atto negoziale e sulle sue oggettive finalità, in tesi difensiva avulse da qualsiasi connotazione fraudolenta.

Pertanto, si tratta di violazione di legge non dedotta con i motivi di gravame ed inammissibile ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., in quanto non sono proponibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (così Cass. sez.2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316).

Ed invero, la sentenza di secondo grado, nel rispetto del principio devolutivo, si è limitata a fornire risposta alla lagnanza riguardante l'attribuibilità all'imputato della veste di amministratore di fatto, senza entrare nel dettaglio della traslazione locatizia dell'azienda (pagg. 13-14).Le doglianze si palesano parimenti inammissibili sotto altro profilo, in quanto le sentenze di merito, che integrano una "doppia conforme" sulla responsabilità penale e possono essere lette congiuntamente, hanno illustrato che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha interrotto l'attività caratteristica nell'aprile 2008 e, pressochè contestualmente, ha trasferito la sede sociale in Serbia; in data 10/03/2008 è stato stipulato un contratto di affitto di ramo di azienda con la Wam s.r.I..

Tale operazione è stata giudicata anomala in relazione alla durata di sei anni della locazione, per un canone annuo di soli 10.000 euro, profondamente modesto in rapporto all'utile di bilancio risultante al 31/12/2006; altra anomalia è rappresentata dal valore di stima delle immobilizzazioni, indicato nel contratto di locazione pari ad euro 53.000, benché fossero state iscritte a bilancio per euro 473.000,00; inoltre, il pagamento del canone per í primi quattro anni non è stato versato, ma è stato oggetto, assai singolarmente, di una compensazione con crediti vantati dalla Wam s.r.I., non documentati; è stato anche concluso un contratto di locazione tra la [OSCURATO:PERSONA], proprietaria dell'immobile, e la Wam, in base al quale, in caso di scioglimento anticipato del contratto di affitto di azienda, ai sensi dell'art. 79 legge fallimentare, la procedura non sarebbe rientrata nel possesso dell'immobile; è stato pattuito, con apposita clausola negoziale "capestro", che l'affittuario avrebbe potuto acquistare i macchinari ricompresi nella locazione, detraendo dal prezzo il corrispettivo già pagato a tale titolo, ma il locatore non avrebbe potuto alienare i beni a terzi per l'intera durata del contratto, con l'attribuzione a [OSCURATO:SOCIETA]. del diritto potestativo di non acquistarli; tutte le passività sono rimaste in capo alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., per l'importo di circa quattro milioni di euro; in ogni caso, il canone di locazione non è mai stato versato e l'operazione è stata posta in essere a ridosso del trasferimento in Serbia della sede sociale.

A ciò deve essere aggiunto che la Wam s.r.I., al momento della conclusione del contratto di affitto, era una società inattiva da tempo, di cui era titolare [OSCURATO:PERSONA], nipote dell'imputato, e, nell'occasione del contratto di affitto di azienda, era stata ceduta gratuitamente a [OSCURATO:PERSONA], già dipendente della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; costui ne era divenuto amministratore, benché del tutto privo di esperienza imprenditoriale, ed aveva riassunto parte significativa delle maestranze della fallita, senza apportare alcuna modifica operativa rispetto alla precedente gestione.

Il curatore fallimentare, inoltre, ha rappresentato che presso la [OSCURATO:SOCIETA]. sono stati recuperati beni per il modesto importo di 32.000 euro, venduti per soli 4.000 euro, nell'incertezza, peraltro, che i beni rinvenuti corrispondessero a quelli oggetto del contratto di affitto, in quanto i macchinari elencati in allegato al contratto non erano stati identificati con i relativi numeri di matricola.

Il complesso impianto probatorio ha consentito di attribuire all'operazione di affitto di azienda — con motivazione assolutamente logica ed illustrativa delle singole, articolate scansioni ricostruttive - natura di tipo distrattivo, in quanto spregiudicatamente tesa a privare la società fallita, impossibilitata a proseguire l'attività, della maggior parte dei beni aziendali, avviamento v incluso, senza alcuna concreta contropartita, nella persistenza, del resto, del suo peso debitorio.

In tale scenario, le doglianze contenute nel ricorso, circa le caratteristiche dell'operazione, appaiono evidentemente volte ad una diversa rielaborazione della vicenda, alla luce di una rilettura del materiale probatorio, con evidente inammissibilità dei motivi stessi; ed invero, vale la pena ricordare che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale del provvedimento in sé e per sé considerato, verifica necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui esso è "geneticamente" informato, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01).

Ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez.

U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621-01).

Mette conto osservare, in ogni caso, che le ragioni esposte nei motivi di ricorso sono anche manifestamente infondate.

Quanto all'attendibilità delle appostazioni del bilancio dell'esercizio 2006, il ricorrente non considera che la sentenza di secondo grado - pag. 10, in armonìa con le conclusioni del giudice di prime cure - ha sottolineato come il medesimo sia "l'ultimo bilancio presentato e redatto in forma corretta".

Pertanto, vale il costante principio di diritto secondo il quale "in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, la prova della precedente disponibilità da parte dell'imputato dei beni non rinvenuti in seno all'impresa può essere desunta anche dal bilancio, ove risulti intrinsecamente attendibile perché redatto in conformità alle prescrizioni imposte dalla legge" (Cass. sez. 5, n. 20879 del 23/04/2021, Montella, Rv. 281181; conf. sez. 5, n. 6548 del 10/12/2018, Villa, Rv. 275499).

Né l'illecito, mancato aggiornamento dei libri e delle scritture previste dalla legge, in relazione al quale l'imputato è stato ritenuto responsabile nei due gradi di giudizio pur avendo beneficiato della estinzione del reato per prescrizione, stabilita dalla Corte territoriale (v. capo B dell'imputazione), può evidentemente costituire un assunto idoneo ad opporre il mancato raggiungimento della prova dell'effettiva esistenza dei beni esposti nelle voci del bilancio del 2006, tanto più che gli amministratori non hanno redatto ulteriori bilanci proprio a partire dal 2007 e sempre dal 2007 hanno significativamente interrotto le registrazioni contabili.

Del tutto fuori fuoco se non pretestuose, infine, sono le argomentazioni che enfatizzano la presunta "serietà" dell'operazione traslativa, volta a "preservare" l'attività lavorativa dei dipendenti della fallita in un diverso ambito imprenditoriale, funzionante ed operativo; in disparte ogni riflessione sull'assertività e sull'autoreferenzialità di tali enunciati, del tutto indimostrati, la condotta addebitata all'imputato riguarda il drenaggio delle risorse aziendali della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in danno dei creditori di essa, profilandosi per contro irrilevante che altro, distinto ente - accuratamente mantenuto indenne dall'esposizione debitoria altrui - ne abbia assorbito le potenzialità e la capacità operativa.

Del resto, le conclusioni rassegnate nelle sentenze del giudizio di merito si sono conformate all'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, secondo cui integra gli elementi costitutivi della bancarotta fraudolenta per distrazione la stipula, in epoca precedente la dichiarazione di fallimento, di un contratto di locazione di beni aziendali dell'impresa fallita senza che i relativi canoni siano versati nelle casse aziendali (Sez.5, n.49489 del 15/06/2018, Filomeni, Rv. 274370), così come si perfeziona il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione nel caso di stipulazione di un contratto di affitto d'azienda in previsione del fallimento, allo scopo di trasferire la disponibilità di tutti o dei principali beni aziendali ad altro soggetto giuridico, in particolar modo quando l'affitto d'azienda determini la sostanziale inattività della società in decozione (Cass. sez.5, n. 16748 del 13/02/2018, Morelli, Rv. 272841); come costituisce condotta idonea ad integrare un fatto distrattivo riconducibile all'area d'operatività dell'art. 216, comma primo, n. 1, legge fall., l'affitto dei beni aziendali per un canone incongruo e mai riscosso che comporti la sostanziale privazione, per la società fallita, dei suoi beni strumentali (sez.5, n. 12456 del 28/11/2019, Porreca, Rv. 279044).

Ne discende l'annullamento della sentenza impugnata quanto al reato di bancarotta preferenziale perché estinto per intervenuta prescrizione, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Venezia per la relativa rideterminazione del trattamento sanzionatorio, mentre, nel resto, il ricorso del Campaci deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato di bancarotta preferenziale è estinto per prescrizione.

Annulla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, di. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.[OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di bancarotta preferenziale perché lo stesso è estinto per prescrizione con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia per la conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio, dichiarando nel resto inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Venezia del 8 luglio 2021 che, per quanto di interesse, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta semplice documentale perché estinto per intervenuta prescrizione e, previa rideterminazione della durata delle pene accessorie, ne ha confermato l'affermazione di responsabilità - sancita in primo grado con sentenza del Tribunale di Venezia del 27 maggio 2013 - per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione e per il delitto di bancarotta preferenziale, commessi nella qualità di amministratore di fatto, dalla sua costituzione al fallimento, della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., dichiarata fallita in data 23 gennaio 2009. 1.11 ricorso per cassazione ha articolato 6 motivi. 1.1. Il primo motivo ha dedotto inosservanza della legge penale in relazione all'intervenuta conferma della condanna per il delitto di bancarotta preferenziale, perché il reato avrebbe dovuto essere dichiarato estinto per prescrizione prima della pronuncia della sentenza in grado d'appello. 1.2. Il secondo e il terzo motivo hanno lamentato carenza di motivazione ed inosservanza della legge penale in ordine alla suddetta affermazione di reità, in quanto la ratio della norma incriminatrice di cui all'art. 216 comma 3 I.f. è quella di tutelare la par condicio creditorum e la sentenza avrebbe, da un lato, omesso di rilevare che il soddisfacimento del credito del fornitore principale della società, [OSCURATO:PERSONA], fosse in realtà funzionale a consentire la continuazione dell'attività e, dall'altro lato, avrebbe mancato di chiarire quali creditori concorrenti, dotati di privilegio, quel pagamento avrebbe in concreto pretermesso. 1.3. Il quarto motivo si è profuso sulla mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza a riguardo della prova del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, con riferimento al contratto d'affitto d'azienda stipulato nel marzo 2008 con la [OSCURATO:SOCIETA].. Sostiene la difesa che: l'affermazione di responsabilità atterrebbe al mancato rinvenimento delle "immobilizzazioni materiali" emergenti dal bilancio dell'esercizio 2006, senza considerare, tuttavia, che non sarebbe stata data dimostrazione della loro effettiva esistenza, non potendo, quest'ultima, semplicemente trarsi dall'appostazione del bilancio in assenza delle scritture contabili o dell'accertamento della loro attendibilità, anche perché il ricorrente è stato assolto dall'imputazione di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione dell'impianto contabile; la sentenza di primo grado avrebbe precisato che una "stampa" della contabilità sarebbe stata rinvenibile presso il commercialista della società anche dopo il fallimento, senza che la curatela procedesse a richiederla; il bilancio del 2006, che, formalmente, "delineava una società ancora in buone condizioni", avrebbe dovuto ritenersi inattendibile, in quanto la società aveva accumulato ingenti debiti per imposte e tasse e, in ogni caso, il curatore aveva accertato l'esistenza dei beni strumentali - presso l'affittuaria - per un valore notevolmente inferiore a quello iscritto nel bilancio del 2006, circostanza che avrebbe dovuto far dubitare della veridicità della posta. 1.4. Il quinto motivo si è soffermato, ancora, sul vizio di motivazione attinente la prova del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione dei citati cespiti materiali, in quanto il curatore li aveva rinvenuti nei locali della [OSCURATO:SOCIETA]. e, in ogni caso, era mancato qualsiasi accertamento sulla effettività dell'affitto d'azienda, evenienza ben possibile alla luce, in particolare, dell'assunzione dei dipendenti della società affittante da parte dell'impresa affittuaria; non solo, ma la sentenza impugnata non avrebbe considerato che le rimanenze di magazzino sono rimaste nella disponibilità della [OSCURATO:SOCIETA]. che - testualmente - "ha continuato a gestirle in proprio quindi esercitando l'attività economica di vendita/cessione delle rimanenze", aventi un valore venale molto rilevante. 1.5.11 sesto motivo - nell'insistere sulla doglianza relativa alla carenza di motivazione - ha obiettato che non sarebbe affatto irrilevante che la [OSCURATO:SOCIETA] avesse garantito continuità ai rapporti di lavoro subordinato, perché ciò dimostrerebbe la volontà degli amministratori di conservare il valore dell'azienda con la stipulazione del contratto d'affitto e, del resto, il loro patrimonio personale e familiare sarebbe stato azzerato dalle esecuzioni immobiliari intentate dagli istituti di credito. Considerato in diritto Il ricorso è parzialmente fondato. 1.Non consentiti in sede di legittimità e, comunque, manifestamente infondati sono il secondo ed il terzo motivo. Per un verso, le critiche mosse sono indeducibili, perché non sono state formulate con i motivi di appello, che - con riferimento all'attribuzione di responsabilità per il delitto di bancarotta preferenziale - sono rimasti circoscritti alla configurabilità, in capo al ricorrente, della veste di amministratore di fatto e della riconducibilità al medesimo della condotta contestata, come richiamato dalla sentenza di secondo grado a pagg.5,12 e 13. Per altro verso, le obiezioni del ricorso appaiono in radice prive di ogni consistenza, perché la norma incriminatrice richiede il dolo specifico e non anche il dolo "esclusivo" ed il primo deve ritenersi sussistente anche nel caso in cui la finalità perseguita sia composita (sez.5, n. 32725 del 28/02/2014, Livietti, non massimata), come riconosciuto nei motivi d'impugnazione, pag. 4 ("se la Vaccari era il fornitore storico ed essenziale della [OSCURATO:SOCIETA], il soddisfare il credito della stessa non poteva che essere funzionale anche a consentire la continuazione dell'attività economica della società poi fallita nel 2009'). Per altro verso, è sempre la stessa difesa del ricorrente a precisare che esistessero corposi crediti privilegiati, spettanti all' Erario, rimasti impagati sin dal 2006 (pag. 9 del ricorso), rimarcati comunque nella motivazione della sentenza (pag.10), evidentemente pregiudicati dalla "datio in solutum" in favore della fornitrice citata nell'imputazione. E' fondato invece il primo motivo, che ha eccepito l'intervenuta prescrizione del reato di bancarotta preferenziale, compiuta in data persino antecedente all'emissione della sentenza di secondo grado. È ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266819). Il termine di prescrizione del reato di bancarotta preferenziale prefallimentare decorre dal momento in cui interviene la sentenza dichiarativa di fallimento (ex multis, Cass. sez. 5, n. 48739 del 14/10/2014, Grillo, Rv. 261299). La fattispecie è soggetta al termine ordinario di prescrizione di anni 6, prorogabile di un quarto ex art.161 comma 2 cod. pen., ampiamente spirato alla data della pronuncia del verdetto d'appello anche a tener conto della ricorrenza dell'aggravante del danno di rilevante gravità, di cui all'art. 219 comma 1 della legge fallimentare, che determina un incremento della pena pari alla metà. 2. Gli altri motivi di ricorso - quarto, quinto e sesto - sono inammissibili, perché non consentiti dalla legge e comunque manifestamente infondati. In primo luogo, i motivi di appello - richiamati dalla sentenza della Corte territoriale, con specifico riferimento al contratto di affitto di azienda tra la fallita e la [OSCURATO:SOCIETA]. - si sono concentrati esclusivamente sul profilo dell'investitura soggettiva del Campaci quale amministratore di fatto della società, assumendo che costui non avesse, in realtà, svolto ruolo alcuno nel contesto delle trattative e nella stipulazione del contratto, senza formulare rilievi sulla natura spoliativa dell'operazione, mentre - per converso - le ragioni del ricorso hanno focalizzato l'attenzione sulle caratteristiche intrinseche dell'atto negoziale e sulle sue oggettive finalità, in tesi difensiva avulse da qualsiasi connotazione fraudolenta. Pertanto, si tratta di violazione di legge non dedotta con i motivi di gravame ed inammissibile ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., in quanto non sono proponibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (così Cass. sez.2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316). Ed invero, la sentenza di secondo grado, nel rispetto del principio devolutivo, si è limitata a fornire risposta alla lagnanza riguardante l'attribuibilità all'imputato della veste di amministratore di fatto, senza entrare nel dettaglio della traslazione locatizia dell'azienda (pagg. 13-14).Le doglianze si palesano parimenti inammissibili sotto altro profilo, in quanto le sentenze di merito, che integrano una "doppia conforme" sulla responsabilità penale e possono essere lette congiuntamente, hanno illustrato che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha interrotto l'attività caratteristica nell'aprile 2008 e, pressochè contestualmente, ha trasferito la sede sociale in Serbia; in data 10/03/2008 è stato stipulato un contratto di affitto di ramo di azienda con la Wam s.r.I.. Tale operazione è stata giudicata anomala in relazione alla durata di sei anni della locazione, per un canone annuo di soli 10.000 euro, profondamente modesto in rapporto all'utile di bilancio risultante al 31/12/2006; altra anomalia è rappresentata dal valore di stima delle immobilizzazioni, indicato nel contratto di locazione pari ad euro 53.000, benché fossero state iscritte a bilancio per euro 473.000,00; inoltre, il pagamento del canone per í primi quattro anni non è stato versato, ma è stato oggetto, assai singolarmente, di una compensazione con crediti vantati dalla Wam s.r.I., non documentati; è stato anche concluso un contratto di locazione tra la [OSCURATO:PERSONA], proprietaria dell'immobile, e la Wam, in base al quale, in caso di scioglimento anticipato del contratto di affitto di azienda, ai sensi dell'art. 79 legge fallimentare, la procedura non sarebbe rientrata nel possesso dell'immobile; è stato pattuito, con apposita clausola negoziale "capestro", che l'affittuario avrebbe potuto acquistare i macchinari ricompresi nella locazione, detraendo dal prezzo il corrispettivo già pagato a tale titolo, ma il locatore non avrebbe potuto alienare i beni a terzi per l'intera durata del contratto, con l'attribuzione a [OSCURATO:SOCIETA]. del diritto potestativo di non acquistarli; tutte le passività sono rimaste in capo alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., per l'importo di circa quattro milioni di euro; in ogni caso, il canone di locazione non è mai stato versato e l'operazione è stata posta in essere a ridosso del trasferimento in Serbia della sede sociale. A ciò deve essere aggiunto che la Wam s.r.I., al momento della conclusione del contratto di affitto, era una società inattiva da tempo, di cui era titolare [OSCURATO:PERSONA], nipote dell'imputato, e, nell'occasione del contratto di affitto di azienda, era stata ceduta gratuitamente a [OSCURATO:PERSONA], già dipendente della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; costui ne era divenuto amministratore, benché del tutto privo di esperienza imprenditoriale, ed aveva riassunto parte significativa delle maestranze della fallita, senza apportare alcuna modifica operativa rispetto alla precedente gestione. Il curatore fallimentare, inoltre, ha rappresentato che presso la [OSCURATO:SOCIETA]. sono stati recuperati beni per il modesto importo di 32.000 euro, venduti per soli 4.000 euro, nell'incertezza, peraltro, che i beni rinvenuti corrispondessero a quelli oggetto del contratto di affitto, in quanto i macchinari elencati in allegato al contratto non erano stati identificati con i relativi numeri di matricola. Il complesso impianto probatorio ha consentito di attribuire all'operazione di affitto di azienda — con motivazione assolutamente logica ed illustrativa delle singole, articolate scansioni ricostruttive - natura di tipo distrattivo, in quanto spregiudicatamente tesa a privare la società fallita, impossibilitata a proseguire l'attività, della maggior parte dei beni aziendali, avviamento v incluso, senza alcuna concreta contropartita, nella persistenza, del resto, del suo peso debitorio. In tale scenario, le doglianze contenute nel ricorso, circa le caratteristiche dell'operazione, appaiono evidentemente volte ad una diversa rielaborazione della vicenda, alla luce di una rilettura del materiale probatorio, con evidente inammissibilità dei motivi stessi; ed invero, vale la pena ricordare che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale del provvedimento in sé e per sé considerato, verifica necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui esso è "geneticamente" informato, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01). Ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621-01). Mette conto osservare, in ogni caso, che le ragioni esposte nei motivi di ricorso sono anche manifestamente infondate. Quanto all'attendibilità delle appostazioni del bilancio dell'esercizio 2006, il ricorrente non considera che la sentenza di secondo grado - pag. 10, in armonìa con le conclusioni del giudice di prime cure - ha sottolineato come il medesimo sia "l'ultimo bilancio presentato e redatto in forma corretta". Pertanto, vale il costante principio di diritto secondo il quale "in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, la prova della precedente disponibilità da parte dell'imputato dei beni non rinvenuti in seno all'impresa può essere desunta anche dal bilancio, ove risulti intrinsecamente attendibile perché redatto in conformità alle prescrizioni imposte dalla legge" (Cass. sez. 5, n. 20879 del 23/04/2021, Montella, Rv. 281181; conf. sez. 5, n. 6548 del 10/12/2018, Villa, Rv. 275499). Né l'illecito, mancato aggiornamento dei libri e delle scritture previste dalla legge, in relazione al quale l'imputato è stato ritenuto responsabile nei due gradi di giudizio pur avendo beneficiato della estinzione del reato per prescrizione, stabilita dalla Corte territoriale (v. capo B dell'imputazione), può evidentemente costituire un assunto idoneo ad opporre il mancato raggiungimento della prova dell'effettiva esistenza dei beni esposti nelle voci del bilancio del 2006, tanto più che gli amministratori non hanno redatto ulteriori bilanci proprio a partire dal 2007 e sempre dal 2007 hanno significativamente interrotto le registrazioni contabili. Del tutto fuori fuoco se non pretestuose, infine, sono le argomentazioni che enfatizzano la presunta "serietà" dell'operazione traslativa, volta a "preservare" l'attività lavorativa dei dipendenti della fallita in un diverso ambito imprenditoriale, funzionante ed operativo; in disparte ogni riflessione sull'assertività e sull'autoreferenzialità di tali enunciati, del tutto indimostrati, la condotta addebitata all'imputato riguarda il drenaggio delle risorse aziendali della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in danno dei creditori di essa, profilandosi per contro irrilevante che altro, distinto ente - accuratamente mantenuto indenne dall'esposizione debitoria altrui - ne abbia assorbito le potenzialità e la capacità operativa. Del resto, le conclusioni rassegnate nelle sentenze del giudizio di merito si sono conformate all'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, secondo cui integra gli elementi costitutivi della bancarotta fraudolenta per distrazione la stipula, in epoca precedente la dichiarazione di fallimento, di un contratto di locazione di beni aziendali dell'impresa fallita senza che i relativi canoni siano versati nelle casse aziendali (Sez.5, n.49489 del 15/06/2018, Filomeni, Rv. 274370), così come si perfeziona il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione nel caso di stipulazione di un contratto di affitto d'azienda in previsione del fallimento, allo scopo di trasferire la disponibilità di tutti o dei principali beni aziendali ad altro soggetto giuridico, in particolar modo quando l'affitto d'azienda determini la sostanziale inattività della società in decozione (Cass. sez.5, n. 16748 del 13/02/2018, Morelli, Rv. 272841); come costituisce condotta idonea ad integrare un fatto distrattivo riconducibile all'area d'operatività dell'art. 216, comma primo, n. 1, legge fall., l'affitto dei beni aziendali per un canone incongruo e mai riscosso che comporti la sostanziale privazione, per la società fallita, dei suoi beni strumentali (sez.5, n. 12456 del 28/11/2019, Porreca, Rv. 279044). Ne discende l'annullamento della sentenza impugnata quanto al reato di bancarotta preferenziale perché estinto per intervenuta prescrizione, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Venezia per la relativa rideterminazione del trattamento sanzionatorio, mentre, nel resto, il ricorso del Campaci deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato di bancarotta preferenziale è estinto per prescrizione. Annulla
Sentenza Cassazione n. 42403/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris