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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 luglio 2023

Cassazione n. 42539/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate non sono consentite dalla legge in sede di legittimità in quanto volte a contrastare la determinazione del trattamento punitivo e segnatamente il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche malgrado la sentenza impugnata risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto ( viene fatto un assorbente riferimento ai precedenti del ricorrente sviluppato con argomentazioni logiche che portano il relativo giudizio al riparo da rilievi prospettabili in sede di legittimità) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 luglio 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate non sono consentite dalla legge in sede di legittimità in quanto volte a contrastare la determinazione del trattamento punitivo e segnatamente il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche malgrado la sentenza impugnata risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto ( viene fatto un assorbente riferimento ai precedenti del ricorrente sviluppato con argomentazioni logiche che portano il relativo giudizio al riparo da rilievi prospettabili in sede di legittimità) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2023.
Sentenza Cassazione n. 42539/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris