CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 42405/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; a seguito di trattazione a norma dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in data 8/1/2020 della Corte di appello di Napoli che -a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione- ha confermato la sentenza in data 30/11/2011 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva condannato per il reato di evasione. Deduce: 1.1. "Violazione di legge ex art. 606, lett. b) c.p.p. in relazione agli artt. 129 cod.proc.pen. e 157, cod.pen." Con l'unico motivo di ricorso la difesa sostiene che la Corte di appello non ha rilevato la maturazione della prescrizione, essendo decorsi sei anni tra la sentenza di primo grado (depositata il 7/12/2011) e la citazione per il giudizio di appello in data 19/12/2017. Specifica che l'intervenuta prescrizione prima della sentenza della Corte di appello del 26/1/2018, poi annullata con rinvio per effetto della sentenza della Suprema Corte, non trova alcuna preclusione in quanto doveva essere già dichiarata dalla Corte di appello quale giudice del rinvio. Secondo il ricorrente l'annullamento della Corte di cassazione è stato disposto sottolineandosi l'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ad avere un giudizio di rinvio sulla recidiva in quanto incidente sul computo della prescrizione. 2. Il ricorso è stato trattato a norma dell'art. 23, comma 8, del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti. E' state letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che di seguito si vanno a indicare. 1.1. Va premesso che -con specifico riguardo al tema della prescrizione- la situazione che si presenta nell'odierno giudizio di legittimità è identica a quella scrutinata dalla Corte di cassazione nel pronunciare la sentenza n. 19777 del 26/02/2019 che ebbe a disporre l'annullamento della sentenza della Corte di appello che non aveva motivato sulla recidiva. La Corte di appello/giudice di rinvio ha riparato al vizio di motivazione e ha ritenuto di ribadire il giudizio di sussistenza della recidiva, così confermando la sentenza di primo grado, al pari della precedente sentenza della stessa Corte di appello, poi annullata. 1.2. Ciò premesso, va rilevato come, in effetti, il ricorrente abbia correttamente segnalato che la prescrizione -pur in presenza della recidiva- doveva considerarsi perfezionata già prima della prima sentenza della Corte di appello, essendo decorsi sei anni tra la sentenza di primo grado e la notifica del decreto di citazione in appello, in assenza di atti interruttivi. L'art. 385, comma primo, cod.pen. contestato nel caso di specie, invero, prevede una pena massima pari a tre anni di reclusione. Tale massimo edittale va aumentato di due terzi per effetto dell'art. 99, comma quarto, cod.pen., così pervenendosi alla pena di anni cinque di reclusione. Per tale pena, l'art. 157, cod.pen. prevede che il reato si estingua per prescrizione quando siano decorsi sei anni, in assenza di atti interruttivi. Va a tal proposito ricordato che «in tema di prescrizione del reato, il permanere dell'interesse dello Stato al perseguimento del reato resta giuridicamente rilevante solo entro le cadenze temporali indicate dal combinato disposto degli artt. 157 e 160 cod. pen. e pertanto si verifica la prescrizione qualora dopo un atto interruttivo non sia compiuto alcun atto del procedimento per il periodo fissato dall'art. 157 detto codice. (Fattispecie in cui è stato ritenuto prescritto il reato di falsa testimonianza commesso il 31 maggio 1991, per il quale era stata pronunciata sentenza di primo grado il 19 marzo 1992 ed emesso decreto di citazione a giudizio il 23 giugno 1997)», (Sez. 6, Sentenza n. 4704 del 23/03/1998, Mendolaro, Rv. 211065 - 01; nello stesso senso, tra molte, Sez. 5, Sentenza n. 28290 del 06/06/2013, Kaiyum, Rv. 256365 - 01). Tale evenienza si è verificata nel caso in esame, dove tra la sentenza di primo grado e il decreto di citazione nel (primo) giudizio di appello erano decorsi interamente sei anni. Infatti, premesso che «l'interruzione della prescrizione opera dalla data di pronuncia della sentenza, e non da quella di deposito», (Sez. 3, Sentenza n. 12823 del 20/10/1980, Garetti, Rv. 146949 - 01), va rilevato che la sentenza di primo grado è stata pronunciata dal Tribunale di Napoli il 30/11/2011 e che il decreto di citazione nel (primo) giudizio di appello è stato emesso il 19/12/2017, quando ormai era interamente decorso il sessennio necessario a far prescrivere il reato in assenza di atti interruttivi intermedi. 1.3. Una volta acclarato quanto fin qui esposto, va ulteriormente evidenziato come la fattispecie estintiva di che trattasi dovesse considerarsi maturata (il 30/11/2017) anche prima della pronuncia della sentenza di annullamento della Corte di cassazione, datata 26/2/2019. Prescrizione evidentemente non rilevata dalla Corte di cassazione, nonostante la valida costituzione del rapporto processuale in ragione della ritenuta fondatezza del motivo relativo alla recidiva e attesa l'indifferenza del riconoscimento di tale aggravante a effetto speciale ai fini del perfezionamento della fattispecie estintiva, per come visto. Proprio l'indifferenza di tale riconoscimento ai fini della maturazione della prescrizione, invero, comporta che nel caso in esame non può ritenersi applicabile il principio di diritto in forza del quale «in caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio questioni relative al riconoscimento di una circostanza aggravante per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa e/o ad effetto speciale, che condiziona ex art. 157, comma secondo, cod. pen. il tempo necessario a prescrivere il reato (nella specie, recidiva reiterata), il giudicato formatosi sull'accertamento del reato non impedisce la declaratoria di estinzione del reato stesso per prescrizione, maturata prima della pronuncia di annullamento», (così, Sez. 5 - , Sentenza n.22781 del 30/03/2021, Riviello, Rv. 281316 - 01). Affinchè possa applicarsi tale principio di diritto, i-nvero, occorre che il - riconoscimento -o meno- dell'aggravante a effetto speciale condizioni il perfezionamento della prescrizione, nel senso che la sua presenza o meno determini il tempo di maturazione della fattispecie estintiva. Nel caso in esame la recidiva -come visto- non ha tale incidenza, ripresentandosi la medesima situazione già presa in considerazione dalla Corte di cassazione, deve ritenersi che la questione della prescrizione maturata già prima della sentenza di appello -pur in presenza della recidiva qualificata- sia ormai coperta dal passaggio in giudicato dell'affermazione della responsabilità e dell'attribuibilità all'imputato definitivamente sancita dalla sentenza di annullamento. Bisogna fare riferimento al diverso principio di diritto, in forza del quale «in caso di annullamento parziale della sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio questioni relative al riconoscimento di una circostanza aggravante, il giudicato formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, sopravvenuta alla pronuncia di annullamento», (Sez. 1, 43710, 24/09/2015, Rv. 264815). Per la migliore comprensione del principio ora enunciato, va richiamato quanto spiegato nella sentenza che l'ha affermato, pronunciata in relazione all'aggravante a effetto speciale di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod.pen.: «nello sviluppo dinamico del rapporto processuale la formazione progressiva del giudicato è ammissibile non solo quando l'annullamento parziale viene pronunciato nel processo cumulativo e riguarda solo alcuni degli imputati o talune delle imputazioni, ma anche quando la pronuncia di annullamento ha ad oggetto una o più statuizioni relative a un solo imputato o a un solo capo di imputazione, poiché in tal caso il potere decisorio del giudice della cognizione si esaurisce in relazione a tutte le disposizioni della sentenza non annullate né aventi con queste connessione essenziale. Con il termine "parti della sentenza" si intende, infatti, qualsiasi statuizione avente una sua autonomia giuridico- concettuale, quale che sia l'ampiezza del relativo contenuto, su aspetti non più suscettibili di riesame da parte del giudice di rinvio per la definitività e l'irrevocabilità della decisione della Corte di Cassazione, sia pure limitata dall'oggetto dell'annullamento. Di conseguenza, una corretta interpretazione dell'art. 624, comma primo, c.p.p. comporta la configurabilità della formazione progressiva del giudicato in ordine alle parti - intendendosi con questo termine qualsiasi statuizione che abbia una sua propria autonomia giuridico-concettuale - non annullate della sentenza, concernenti l'esistenza del reato e la responsabilità dell'imputato, che si trovino in rapporto di connessione non essenziale con quelle annullate. Il rapporto di "connessione essenziale" tra parti annullate e parti non annullate della sentenza deve intendersi come necessaria interdipendenza logico giuridica tra le parti suddette, nel senso che l'annullamento di una di esse provochi inevitabilmente il riesame di altra parte della sentenza seppur non annullata. E', quindi, da escludere la operatività delle cause di estinzione del reato relativamente alle parti della decisione sulle quali si è formato il giudicato, non potendo l'art. 129 c.p.p. che pur prevede l'efficacia di dette cause in ogni stato e grado del procedimento, superare la "barriera del giudicato", essendosi per quelle parti della sentenza che tale autorità hanno acquistato, ormai concluso, in maniera definitiva, il relativo iter processuale (Sez. U, n. 4460 del 19 gennaio 1994). L'applicazione di tali principi al caso concreto porta ad affermare che la prescrizione suddescritta -mai dedotta ancorché deducibile- prima dell'odierno ricorso e non rilevata dalla sentenza rescindente- deve ritenersi travolta dalla irrevocabilità che la sentenza di annullamento ha provocato su tutte le questioni che non sono state oggetto di annullamento e che non hanno con esse una connessione essenziale, nel senso sopra specificato. Non deve indurre a diversa considerazione, infatti, la circostanza che la sentenza di annullamento sottolineava come la configurabilità o meno della recidiva potesse avere effetto sulla maturazione della prescrizione. A tal proposito, infatti, va osservato che la prescrizione oggi eccepita con il ricorso è del tutto disancorata dalla questione attinente alla presenza della recidiva, rilevandosi quale ragione diversa e autonoma di perfezionamento della recidiva, essendo connessa al tema diverso dell'assenza di atti interruttivi tra la sentenza di primo grado e il decreto di citazione nel giudizio di appello. Per come già osservato, tale causa estintiva era deducibile sia davanti alla Corte di appello che ha pronunciato la sentenza poi annullata, sia davanti alla Corte di cassazione con il ricorso che ha poi provocato la sentenza di annullamento. L'originaria impugnazione e il conseguente giudizio di cassazione, invece, erano rivolti all'esame di un tema affatto diverso, individuabile nella configurabilità della recidiva e sugli effetti di questa sul perfezionamento della prescrizione in presenza di atti interruttivi. La mancanza di una connessione essenziale rispetto al tema oggetto del primo giudizio di cassazione importa che la questione oggi sollevata deve ritenersi ormai coperta dalla formazione progressiva del giudicato, trattandosi di questione nuova, priva di connessione essenziale rispetto alla parte di sentenza annullata.Da qui l'inammissibilità del ricorso. 2. La declaratoria totale di inammissibilità del ricorso comporta; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro duemila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della s