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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 2023

Cassazione n. 33218/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:ORDAMAGLIA; [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, articolando due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari in data 19 settembre 2022, che ha riformato la sentenza di condanna nei suoi confronti in primo grado pronunciata, riqualificando il fatto ascrittole come tentativo di furto pluriaggravato e, per l'effetto, rideterminando la pena; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, con il quale si deduce, sotto l'egida formale del vizio di motivazione, l'erronea valutazione delle prove (ed anzi, addirittura degli atti del fascicolo del P.M., con specifico riferimento all'atto di querela, alle annotazioni di P.G. e al fascicolo fotografico) poste a fondamento del giudizio di responsabilità, non è consentito in questa sede, giacché è affidato a mere doglianze in punto di fatto, dirette a suggerire una rivalutazione delle evidenze istruttorie, pur a fronte di un loro conforme apprezzamento da parte dei giudici di merito di entrambi i gradi ed in assenza di specifica allegazione di individuati, inopinabili e decisivi fraintendimenti delle prove medesime (cfr. pagg. 9 - 10 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, con il quale si censura l'applicazione dell'aggravante prevista dall'art.625, comma 1, n. 7 cod. pen., del quale sarebbe stato fatto malgoverno, è generico e manifestamente infondato, attesi i pacifici principi di diritto secondo i quali: «In tema di furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.» (Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Rv. 28015); «Integra il reato di furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede la sottrazione, all'interno di un esercizio commerciale, di prodotti dotati di placca antiti3ccheggio, in quanto tale dispositivo, se non disperso prima del passaggio alle casse, consente la mera rilevazione acustica della merce occultata al varco, ma non assicura la possibilità di controllo a distanza che esclude l'esposizione della merce alla pubblica fede. (Sez. 5, n. 17 del 21/11/2019, dep. 2020, Rv. 278383); infatti, nel caso di specie, il sistema di videosorveglianza non era servito per l'immediato monitoraggio degli spostamenti dell'imputata ovvero per impedire la commissione del furto, ma solo per contestarlo una volta verificatosi (vedasi pag. 10, terzo capoverso della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 luglio 2023 Il consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:ORDAMAGLIA; [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, articolando due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari in data 19 settembre 2022, che ha riformato la sentenza di condanna nei suoi confronti in primo grado pronunciata, riqualificando il fatto ascrittole come tentativo di furto pluriaggravato e, per l'effetto, rideterminando la pena; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, con il quale si deduce, sotto l'egida formale del vizio di motivazione, l'erronea valutazione delle prove (ed anzi, addirittura degli atti del fascicolo del P.M., con specifico riferimento all'atto di querela, alle annotazioni di P.G. e al fascicolo fotografico) poste a fondamento del giudizio di responsabilità, non è consentito in questa sede, giacché è affidato a mere doglianze in punto di fatto, dirette a suggerire una rivalutazione delle evidenze istruttorie, pur a fronte di un loro conforme apprezzamento da parte dei giudici di merito di entrambi i gradi ed in assenza di specifica allegazione di individuati, inopinabili e decisivi fraintendimenti delle prove medesime (cfr. pagg. 9 - 10 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, con il quale si censura l'applicazione dell'aggravante prevista dall'art.625, comma 1, n. 7 cod. pen., del quale sarebbe stato fatto malgoverno, è generico e manifestamente infondato, attesi i pacifici principi di diritto secondo i quali: «In tema di furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.» (Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Rv. 28015); «Integra il reato di furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede la sottrazione, all'interno di un esercizio commerciale, di prodotti dotati di placca antiti3ccheggio, in quanto tale dispositivo, se non disperso prima del passaggio alle casse, consente la mera rilevazione acustica della merce occultata al varco, ma non assicura la possibilità di controllo a distanza che esclude l'esposizione della merce alla pubblica fede. (Sez. 5, n. 17 del 21/11/2019, dep. 2020, Rv. 278383); infatti, nel caso di specie, il sistema di videosorveglianza non era servito per l'immediato monitoraggio degli spostamenti dell'imputata ovvero per impedire la commissione del furto, ma solo per contestarlo una volta verificatosi (vedasi pag. 10, terzo capoverso della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2023 Il consigliere estensor
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