CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 27013/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dro [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 18/03/2021 dalla Corte di Appello di Napoli visti gli atti, la sentenza ed il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 18/03/2021 la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Napoli emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile del reato di tentata estorsione continuata. 2. Avverso la pronuncia di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato sulla base di due motivi: violazione di legge (artt. 629, 610, 393, 47 cod. pen.) e vizio di motivazione circa la mancata riqualificazione del reato contestato nel delitto di minore gravità di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in considerazione del fatto che la pretesa fatta valere per conto di un terzo aveva natura risarcitoria ed era stata indirizzata alla persona offesa, nella convinzione che fosse la moglie del debitore defunto (e non già la convivente moreuxorio), con conseguente errore di fatto sulla qualità di erede; in ogni caso vizio di motivazione in ordine all'elemento psicologico del reato, essendo stato accertato che il [OSCURATO:PERSONA] si era rivolto anche all'avvocato che rappresentava la persona offesa, così dimostrando di agire nella convinzione di recuperare un credito; violazione di legge per l'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. Dal testo della sentenza impugnata si rileva che il [OSCURATO:PERSONA] ebbe incarico di recuperare il credito vantato da tale [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in seguito deceduto e che, per questo, decise di richiedere insistentemente, con le minacce indicate nel capo d'imputazione, alla persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], il pagamento, nella convinzione che fosse moglie, erede legittima, e non già convivente more uxorio, del debitore; si evince inoltre che il [OSCURATO:PERSONA] aveva dei figli, ai quali pure l'imputato si era inutilmente rivolto. 4. Secondo l'insegnamento delle sezioni unite, richiamato anc:he dal ricorrente, il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità (Cass. sez. un, sent. n. 29541 del 16/07/2020 - dep. 23/10/2020 - Rv. 280027-03); i concorrenti nel reato cioè solo quando abbiano perseguito proprio e soltanto l'interesse del creditore, nei limiti in cui esso sarebbe stato in astratto giudizialmente tutelabile, risponderanno di concorso in esercizio arbitrario delle proprie ragioni. 5. Orbene, a parte che nessuna contestazione risulta formalizzata nei confronti del creditore, sì che non è ipotizzabile una forma di concorso nel reato (proprio non esclusivo) di cui all'art. 393 cod. pen. in ogni caso il [OSCURATO:PERSONA] era ben consapevole dell'esistenza di altri eredi del creditore (i figli ai quali in prima istanza si era rivolto) con la conseguenza che la pretesa nei confronti dell'eventuale coniuge non poteva che essere limitata alla quota ereditaria, e solo entro tali limiti sarebbe stato in astratto giudizialmente tutelabile. Non è quindi rilevante il richiamo all'errore scusabile sulla persona identificata come antagonista, posto che la somma richiesta era comunque esorbitante rispetto al credito, in quanto la vittima sarebbe stata semmai coerede (e non erede) del debitore. 6. La doppia pronuncia conforme di condanna ha altresì accertato la sussistenza dei requisiti del delitto di tentata estorsione, con riferimento anche all'elemento 2psicologico, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, riscontrata da altre testimonianze, con motivazione immune da vizi logici che si sottrae da censure di legittimità; il ricorrente ripropone sul punto una lettura alternativa dei dati istruttori, riportando stralci delle testimonianze acquisite in dibattimento, in tal modo prospettando rilievi di merito non consentiti in questa sede. 7. Il diniego di circostanze attenuante generiche è stato adeguatamente motivato, con riferimento alla personalità negativa dell'imputato, desumibile dalla gravità dell'azione delittuosa, reiterata nel tempo, e dal pregiudizio morale causato alla vittima. 8. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P. P.Q.M