CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13194/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8376/2013R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesin. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, ope legis; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del l.r.pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma alla via degli Scipioni n. 267, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], dalquale è rappresentato e difeso in forza di procura a margine del controricorso; –controricorrente – IRES- ACCERTAMENTO r.g. n. 8376/2013 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 150 / 44 /1 2 , pronunciata in data 3 1 maggio 2012 e pubblicata in data 21 settembre 2012, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 aprile 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con avviso di accertamento n. REE030500023/2009 l’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale I di Napoli, rettificava in aumento il reddito di impresa dell'anno 2005della [OSCURATO:SOCIETA]., elevando la base imponibile dell'importo di 162.900,00 euro , addebitando alla società la contabilizzazione di costi non inerenti e in specie del costo dedotto per l'acquisto, dalla Glower di Londra, di supporti informatici contenenti i piani operativi di fabbricazione dei prodotti (travi saldate) e le procedure esecutive da adottare per la realizzazione delle stesse; ciò in quanto la lavorazione delletravi non era effettuata direttamente dalla società, che svolgeva solo attività d i commercializzazione de lle stesse e non possedeva i macchinari necessari né disponeva di dipendenti tecnici addetti all'utilizzo delle elaborazioni informatiche; la società in questione si limitava cioè a vendere il prodotto finito,che era lavorato dalla controllata [OSCURATO:PERSONA] S iderurgic he s.r.l. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Napoli accoglie va il ricorso e la decisione era confermata dalla Commissione tributaria regionale della Campania, adita in appello dall’Ufficio, con la sentenza n.150/44/12, pronunciata in data 31 maggio 2012 e pubblicata in data 21 settembre 2012. 3. Ricorre contro la sentenza della C.T.R.della Campania, l’Agenzia delle entrate, con due motivi; resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 13 aprile 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. r.g. n. 8376/2013 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31agosto 2016, n.168, conv. in l. 25 ottobre 2016, n.197. Considerato che: 1. In data 11 gennaio 2022 la controricorrente ha depositato in atti domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136, relativa all’avviso di accertamento n. REE030500023/2009, indicato nel frontespizio della sentenza appellata (la n. 150 / 44/12 , della Commissione tributaria regionaledella Campania) e negli atti di causa quale oggetto della lite, unitamentealla quietanza di pagamento della prima rata e a nota con cui ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere. 2. A seguito di ordinanza di questa Corte emessa in data 4 maggio 2022 la contro ricorrente ha notificato domanda ed allegati all’Avvocatura dello Stato e all’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale 1 di Napoli, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere. 3. In assenza di deposito di alcun provvedimento di diniego da parte dell’Agenzia delle entrate, va dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018 conv. in l. n. 136 del 2018. 4. Ai sensi dell'art. 6, comma 13, del medesimo d.l. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Non sussistono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. 07/06/2018, n. 14782). P.Q.M. r.g. n. 8376/2013 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il processo per intervenuta definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018 conv. in l. n. 136 del 2018; dispone che le spese rimangano a c