Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 7Decisione del 2 marzo 2022

Cassazione n. 33487/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. La Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza con cui, il 15.7.2020, il Tribunale di Como aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile della contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen. con riguardo a due distinti episodi e lo aveva di conseguenza condannato alla pena stimata equa e di giustizia.

2. Ricorre per cassazione il difensore del Bosio articolando quattro motivi: 2.1 Con il primo motivo lamenta infatti la nullità della notifica dell'avviso ex art. 415bis cod. proc. pen. e la conseguente nullità del decreto di citazione a giudizio e di tutti gli altri atti successivi: rileva, a tal proposito, che l'avviso era stato notificato al domicilio eletto dell'imputato che era tuttavia detenuto in quanto tratto in arresto e ristretto presso al [OSCURATO:PERSONA] di Brescia; richiama, a tal proposito, l'arresto delle SS.UU. 12778 del 2020 di cui ripercorre l'iter argomentativo insistendo sulla fondatezza dell'eccezione.

Il motivo è precluso.

Il vizio di notifica dell'avviso ex art. 415bis cod. proc. pen. configura, infatti, una nullità inquadrabile tra quelle "generali a regime intermedio" suscettibile di essere sollevata entro e non oltre la deliberazione della sentenza di primo grado (cfr., Cass. Pen., 2, 27.9.2018 n. 46.763, Esposito; Cass. Pen., 6, 28.12.2017 n. 2.382, Bianchi; Cass. pen., 5, 20.3.2014 n. 21.875, [OSCURATO:PERSONA]; Cass. Pen., 6, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 45.581, F.; Cass. Pen, 6, 20.12.2012 n. 10.43, Cimmino).

Quanto al decreto di citazione, poiché il vizio eccepito è quello della sua notifica presso il domicilio eletto piuttosto che "a mani" dell'imputato detenuto, si tratta, come riconosciuto dalla stessa decisione evocata in ricorso, di una nullità a regime intermedio non suscettibile perciò, ove non preventivamente eccepita, di esser dedotta con il ricorso per cassazione (cfr., Sez.

U - , Sentenza n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869 - 02). 2.2 Con un secondo motivo la difesa lamenta invece violazione di legge penale e processuale con riguardo all'ambito applicativo della norma incriminatrice a suo avviso non estensibile al possesso del martelletto frangi vetro.

Il motivo è manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha ormai superato le alcune perplessità (cfr., ad esempio, Sez. 2, Sentenza n. 18393 del 17/04/2014, Cribioli, Rv. 259431 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 1335 del 09/01/2007, PG in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235817 - 01) avendo ormai pacificamente ritenuto che il martelletto frangivetro deve essere annoverato tra gli strumenti atti ad aprire o a forzare serrature, essendo dotato di una punta in acciaio che presenta l'attitudine all'effrazione di chiusure in vetro di accessi, anche se questi non rientrano nelle serrature in senso proprio (cfr., in tal senso, Sez. 2, Sentenza n. 17428 del 09/03/2015, Cecchetti, Rv. 263758 - 01; conf., tra le non massimate, Sez. 2, Sentenza n. n. 20444 del 27.3.2018, Scaroni; Sez. 7, n. 13549 del 2.3.2022, ord., Lagaren; Sez. 7, ord. n. 5549 del 18.12.2018, [OSCURATO:PERSONA]). 2.3 Con un terzo motivo lamenta violazione di legge penale e processuale con riguardo alla motivazione con cui è stato negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Il motivo è manifestamente infondato avendo la Corte motivato il suo convincimento con il richiamo alla condotta tenuta dal ricorrente che, dopo un primo controllo, intervenuto il giorno 31.8.2017, già il giorno successivo era stato trovato nuovamente in possesso di strumenti reputati idonei allo scasso; in tal modo la Corte ha dato rilievo ad elementi certamente idonei a fondare una motivata decisione sul punto tenuto conto delle richiamate oltre 50 condanne per reati contro il patrimonio risultanti dal casellario. 2.4 Manifestamente infondato è anche il quarto motivo con cui la difesa denuncia violazione di legge penale e processuale quanto alla pena ed all'aumento di pena stabilito per la continuazione motivo è anch'esso manifestamente infondato: la Corte di Appello ha motivato in ordine alla congruità della pena evocando sia la reiterazione della medesima condotta che, anche, la preoccupante personalità del Bosio considerato "un vero professionista nel campo dei delitti contro il patrimonio"; vero che non ha motivato sulla entità dell'aumento di pena per la continuazione e, tuttavia, le stesse SS.UU. 47127 "Pizzone", nel sottolineare che in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite ha tuttavia precisato l'impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (cfr., Sez.

U - , Sentenza n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01).

Nel caso di specie, l'aumento operato dalla Corte di Appello sul primo episodio è pari alla metà del minimo edittale ovvero in misura tale da esonerare, in sostanza, la Corte territoriale, dall'onere di motivare specificamente su quell'aspetto.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza con cui, il 15.7.2020, il Tribunale di Como aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile della contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen. con riguardo a due distinti episodi e lo aveva di conseguenza condannato alla pena stimata equa e di giustizia. 2. Ricorre per cassazione il difensore del Bosio articolando quattro motivi: 2.1 Con il primo motivo lamenta infatti la nullità della notifica dell'avviso ex art. 415bis cod. proc. pen. e la conseguente nullità del decreto di citazione a giudizio e di tutti gli altri atti successivi: rileva, a tal proposito, che l'avviso era stato notificato al domicilio eletto dell'imputato che era tuttavia detenuto in quanto tratto in arresto e ristretto presso al [OSCURATO:PERSONA] di Brescia; richiama, a tal proposito, l'arresto delle SS.UU. 12778 del 2020 di cui ripercorre l'iter argomentativo insistendo sulla fondatezza dell'eccezione. Il motivo è precluso. Il vizio di notifica dell'avviso ex art. 415bis cod. proc. pen. configura, infatti, una nullità inquadrabile tra quelle "generali a regime intermedio" suscettibile di essere sollevata entro e non oltre la deliberazione della sentenza di primo grado (cfr., Cass. Pen., 2, 27.9.2018 n. 46.763, Esposito; Cass. Pen., 6, 28.12.2017 n. 2.382, Bianchi; Cass. pen., 5, 20.3.2014 n. 21.875, [OSCURATO:PERSONA]; Cass. Pen., 6, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 45.581, F.; Cass. Pen, 6, 20.12.2012 n. 10.43, Cimmino). Quanto al decreto di citazione, poiché il vizio eccepito è quello della sua notifica presso il domicilio eletto piuttosto che "a mani" dell'imputato detenuto, si tratta, come riconosciuto dalla stessa decisione evocata in ricorso, di una nullità a regime intermedio non suscettibile perciò, ove non preventivamente eccepita, di esser dedotta con il ricorso per cassazione (cfr., Sez. U - , Sentenza n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869 - 02). 2.2 Con un secondo motivo la difesa lamenta invece violazione di legge penale e processuale con riguardo all'ambito applicativo della norma incriminatrice a suo avviso non estensibile al possesso del martelletto frangi vetro. Il motivo è manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha ormai superato le alcune perplessità (cfr., ad esempio, Sez. 2, Sentenza n. 18393 del 17/04/2014, Cribioli, Rv. 259431 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 1335 del 09/01/2007, PG in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235817 - 01) avendo ormai pacificamente ritenuto che il martelletto frangivetro deve essere annoverato tra gli strumenti atti ad aprire o a forzare serrature, essendo dotato di una punta in acciaio che presenta l'attitudine all'effrazione di chiusure in vetro di accessi, anche se questi non rientrano nelle serrature in senso proprio (cfr., in tal senso, Sez. 2, Sentenza n. 17428 del 09/03/2015, Cecchetti, Rv. 263758 - 01; conf., tra le non massimate, Sez. 2, Sentenza n. n. 20444 del 27.3.2018, Scaroni; Sez. 7, n. 13549 del 2.3.2022, ord., Lagaren; Sez. 7, ord. n. 5549 del 18.12.2018, [OSCURATO:PERSONA]). 2.3 Con un terzo motivo lamenta violazione di legge penale e processuale con riguardo alla motivazione con cui è stato negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il motivo è manifestamente infondato avendo la Corte motivato il suo convincimento con il richiamo alla condotta tenuta dal ricorrente che, dopo un primo controllo, intervenuto il giorno 31.8.2017, già il giorno successivo era stato trovato nuovamente in possesso di strumenti reputati idonei allo scasso; in tal modo la Corte ha dato rilievo ad elementi certamente idonei a fondare una motivata decisione sul punto tenuto conto delle richiamate oltre 50 condanne per reati contro il patrimonio risultanti dal casellario. 2.4 Manifestamente infondato è anche il quarto motivo con cui la difesa denuncia violazione di legge penale e processuale quanto alla pena ed all'aumento di pena stabilito per la continuazione motivo è anch'esso manifestamente infondato: la Corte di Appello ha motivato in ordine alla congruità della pena evocando sia la reiterazione della medesima condotta che, anche, la preoccupante personalità del Bosio considerato "un vero professionista nel campo dei delitti contro il patrimonio"; vero che non ha motivato sulla entità dell'aumento di pena per la continuazione e, tuttavia, le stesse SS.UU. 47127 "Pizzone", nel sottolineare che in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite ha tuttavia precisato l'impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (cfr., Sez. U - , Sentenza n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01). Nel caso di specie, l'aumento operato dalla Corte di Appello sul primo episodio è pari alla metà del minimo edittale ovvero in misura tale da esonerare, in sostanza, la Corte territoriale, dall'onere di motivare specificamente su quell'aspetto. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000
Decreto Cassazione n. 33487/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris