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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:697
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 3 settembre 2026 ( 1 )

[OSCURATO:PERSONA]393/25

OC contro [OSCURATO:PERSONA] súd [OSCURATO:PERSONA], con l’intervento di: KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. [domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall’Ústavný súd Slovenskej republiky (Corte costituzionale della Repubblica slovacca)] « Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Credito al consumo – Direttiva 2008/48/CE – Principio di effettività del diritto dell’Unione – Articolo 8, paragrafo 1, e articolo 23 – Obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore – Normativa nazionale che non consente al giudice dell'esecuzione di verificare d'ufficio il rispetto di tale obbligo – Impossibilità di applicare la sanzione prevista dal diritto nazionale».

Introduzione

1. Nella presente causa l'Ústavný súd Slovenskej republiky (Corte costituzionale della Repubblica slovacca) sottopone alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'articolo 8, paragrafo 1, e dell'articolo 23 della direttiva n. 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio( 2 ).

2. Tale domanda offre alla Corte l'opportunità di esaminare se il principio di effettività osti a una normativa nazionale, nonché alla giurisprudenza nazionale successiva, che non consentono al giudice dell'esecuzione di verificare d'ufficio il rispetto di un obbligo derivante dal diritto dei consumatori quando il giudice che ha statuito nel procedimento che ha dato luogo al titolo esecutivo disponga del potere di procedere a un siffatto controllo d'ufficio, ma non lo abbia esercitato.

Contesto normativo Diritto dell'Unione

3. I considerando 26 e 47 della direttiva 2008/48 così recitano: «(26) [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero adottare le misure appropriate per promuovere pratiche responsabili in tutte le fasi del rapporto di credito, tenendo conto delle specificità del proprio mercato creditizio. (...) In un mercato creditizio in espansione, in particolare, è importante che i creditori non concedano prestiti in modo irresponsabile o non emettano crediti senza preliminare valutazione del merito creditizio, e gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero effettuare la necessaria vigilanza per evitare tale comportamento e dovrebbero determinare i mezzi necessari per sanzionare i creditori qualora ciò si verificasse. (...) i creditori dovrebbero avere la responsabilità di verificare individualmente il merito creditizio dei consumatori.

A tal fine dovrebbero poter utilizzare le informazioni fornite dal consumatore non soltanto durante la preparazione del contratto di credito in questione, ma anche nell’arco di una relazione commerciale di lunga data.

Le autorità degli [OSCURATO:PERSONA] membri potrebbero inoltre fornire istruzioni e orientamenti appropriati ai creditori e i consumatori, dal canto loro, dovrebbero agire con prudenza e rispettare le loro obbligazioni contrattuali. (...) (47) [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero stabilire norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni interne adottate a norma della presente direttiva ed assicurarne l’attuazione.

Benché la scelta delle sanzioni sia lasciata alla discrezionalità degli [OSCURATO:PERSONA] membri, le sanzioni previste dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive».

4. L’articolo 8 di tale direttiva, rubricato «Obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore», al paragrafo 1 prevede quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché, prima della conclusione del contratto di credito, il creditore valuti il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando la banca dati pertinente. [OSCURATO:PERSONA] membri la cui normativa prevede già una valutazione del merito creditizio del consumatore consultando una banca dati pertinente possono mantenere tale obbligo».

5. Ai sensi dell’articolo 23 della medesima direttiva, intitolato «Sanzioni»: «[OSCURATO:PERSONA] membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per garantirne l'attuazione.

Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive».

Diritto slovacco 6.

L’articolo 7, paragrafo 1, dello zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľskýchúveroch a o inýchúveroch a pôžičkáchprespotrebiteľova o zmene a doplnení niektorých zákonov(legge n. 129/2010 del 9 marzo 2010, relativa ai crediti al consumo e agli altri crediti e prestiti concessi ai consumatori, e che modifica e integra alcune leggi), nella versione applicabile alla controversia oggetto del procedimento principale disponeva quanto segue: «Prima di concludere un contratto di credito al consumo o di procedere a una modifica di tale contratto consistente in un aumento dell'importo del credito al consumo, il creditore è tenuto a valutare con la dovuta diligenza professionale la capacità del consumatore di rimborsare il credito, tenendo conto in particolare della durata per la quale il credito è concesso, del suo importo, dei redditi del consumatore e, se del caso, anche della destinazione del credito».

7. L’articolo 11, paragrafo 2, di tale legge dispone quanto segue: «Se il creditore non ha agito con la diligenza professionale richiesta dall'articolo 7, paragrafo 1, egli non ha il diritto di esigere dal consumatore il rimborso del credito al consumo in un'unica soluzione.

In caso di violazione grave dell’obbligo di cui all’articolo 7, paragrafo 1, il credito è considerato esente da interessi e spese.

È considerata violazione grave dell'obbligo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, la valutazione, da parte del creditore, della capacità di rimborso del credito in mancanza di dati relativi al reddito, alle spese e alla situazione familiare del consumatore o senza prendere in considerazione i dati provenienti da banche dati o registri pertinenti ai fini della valutazione della capacità del consumatore di rimborsare il credito al consumo.

Si considera altresì violazione grave dell'obbligo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, la violazione delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafi da 19 a 42».

Procedimento principale, questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte

8. In data 25 maggio 2017 OC (in prosieguo: l’«attrice nel procedimento principale» o la «consumatrice») ha stipulato con una banca slovacca un contratto di credito, in base al quale la banca ha concesso all’attrice nel procedimento principale un credito al consumo di EUR 20 000, che quest’ultima si è impegnata a rimborsare in 96 rate mensili di EUR 343,77, per un importo totale di EUR 30 000,70.

Dagli atti della presente causa non risulta che la banca abbia confrontato i redditi e le spese dell’attrice nel procedimento principale al fine di verificare il suo merito creditizio e quindi la sua capacità di rimborsare il credito.

9. L’attrice nel procedimento principale ha rimborsato la somma di EUR 9 736,37.

Il 1° dicembre 2020, a causa di un ritardo di quest’ultima nel pagamento, la banca ha dichiarato la decadenza anticipata di tutte le rate future.

Con contratto del 23 marzo 2021, la banca ha ceduto il credito al creditore attuale, la società KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. (in prosieguo: la «KRUK»).

10. La KRUK ha agito dinanzi all'[OSCURATO:PERSONA] súd Považská [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di Považská [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) con domanda di pagamento nei confronti dell’attrice nel procedimento principale delle somme previste dal contratto di credito.

Con sentenza del 26 gennaio 2022, tale giudice ha ordinato all’attrice nel procedimento principale di pagare alla KRUK il saldo del credito, maggiorato delle spese, degli interessi di mora, delle penali, delle spese legali e degli accessori (in prosieguo: il «titolo esecutivo»).

11. Il 13 luglio 2022 la KRUK ha presentato all'[OSCURATO:PERSONA] súd [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: il «giudice dell'esecuzione») una domanda di esecuzione giudiziaria sulla base del titolo esecutivo.

Il 28 luglio 2022 il giudice dell’esecuzione ha incaricato un ufficiale giudiziario di procedere ad esecuzione.

12. Il 10 febbraio 2023 l’attrice nel procedimento principale ha depositato presso l'ufficiale giudiziario una domanda di sospensione dell'esecuzione, facendo valere che, nella sua sentenza del 26 gennaio 2022, l’[OSCURATO:PERSONA] súd Považská [OSCURATO:PERSONA] ((Tribunale circoscrizionale di Považská [OSCURATO:PERSONA]) non aveva verificato se il creditore iniziale avesse adempiuto il suo obbligo di esaminare la solvibilità della consumatrice, previsto dalla normativa nazionale di recepimento dell'articolo 8 della direttiva 2008/48.

13. Con ordinanza del 18 ottobre 2023, il funzionario giudiziario superiore ( 3 ) ha respinto tale domanda di sospensione, ritenendo che, nell'ambito di un procedimento di esecuzione, non gli fosse consentito verificare la legittimità del titolo esecutivo.

Investito di un ricorso avverso tale decisione, il giudice dell'esecuzione l'ha respinto con ordinanza del 26 agosto 2024, con la motivazione che i titoli esecutivi non sono soggetti ad un esame nel merito in sede di esecuzione.

14. L’attrice nel procedimento principale ha quindi proposto un ricorso costituzionale dinanzi al giudice del rinvio, sostenendo che l'[OSCURATO:PERSONA] súd Považská [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di Považská [OSCURATO:PERSONA]) non aveva verificato, nel procedimento che ha condotto all'adozione del titolo esecutivo, il rispetto degli obblighi incombenti al creditore originario in forza dell'articolo 7, paragrafo 1, e dell'articolo 11, paragrafo 2, della legge n. 129/2010 del 9 marzo 2010, relativa ai crediti al consumo e agli altri crediti e prestiti concessi ai consumatori, e che modifica e integra alcune leggi, nonché dell'articolo 8 della direttiva 2008/48.

15. Il giudice del rinvio nutre dubbi quanto alla legittimità, rispetto agli articoli 8 e 23 di tale direttiva, di una normativa e di una giurisprudenza nazionali che non consentono al giudice dell'esecuzione, da un lato, di esaminare la violazione, da parte del creditore, del suo obbligo di valutare il merito creditizio del consumatore e, dall'altro, di infliggere al creditore la sanzione prevista dal diritto nazionale che recepisce tale articolo 23.

16. In tali circostanze, l’Ústavný súd Slovenskej republiky (Corte costituzionale della Repubblica slovacca) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se gli articoli 8 e 23 della direttiva [2008/48] debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale e a una giurisprudenza dei giudici nazionali ad essa riferita che non consentano di esaminare d’ufficio, nel corso del procedimento esecutivo, se il creditore abbia violato l’obbligo di valutare il merito creditizio del consumatore, [né] di applicare la sanzione della perdita degli interessi al professionista che ha concesso il credito al consumatore insolvibile».

17. Hanno presentato osservazioni scritte i governi slovacco, italiano e finlandese, l’attrice e la convenuta nel procedimento principale, nonché la Commissione europea.

Analisi

18. Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 8, paragrafo 1, e l'articolo 23 della direttiva 2008/48, letti alla luce del principio di effettività, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, nonché alla giurisprudenza nazionale ad essa relativa, che non consentono al giudice dell'esecuzione di verificare d'ufficio il rispetto, da parte del creditore, dell'obbligo di valutare il merito creditizio del consumatore e, in caso di violazione di tale obbligo, di applicare le sanzioni previste dal diritto nazionale.

19. Nelle presenti conclusioni, inizierò esaminando la questione dell'obbligo del giudice nazionale di valutare d'ufficio se l'obbligo derivante dall'articolo 8, paragrafo 1, di tale direttiva sia stato rispettato.

Ricorderò poi i principi elaborati dalla giurisprudenza per quanto riguarda l'attuazione di un siffatto obbligo a livello nazionale, prima di esaminare in quale misura essi siano trasponibili al quadro normativo istituito da detta direttiva e, infine, applicarli alle circostanze del caso di specie.

Sull'obbligo del giudice nazionale di verificare d'ufficio il rispetto dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/48

20. La Corte ha più volte constatato l'esistenza dell'obbligo incombente al giudice nazionale di verificare d'ufficio il rispetto di talune disposizioni del diritto dell'Unione in materia di tutela dei consumatori ( 4 ).

21. Secondo una giurisprudenza costante, tale conclusione si basa su due ordini di considerazioni.

22. Il primo attiene alla natura e all' importanza dell'interesse pubblico sotteso alla tutela dei consumatori.

Secondo giurisprudenza costante, il sistema di tutela istituito dalla normativa dell’Unione in materia di protezione dei consumatori è fondato sull’idea secondo cui il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere nelle trattative che il potere di informazione, situazione che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte dal professionista senza poter incidere sul contenuto delle stesse ( 5 ).

Pertanto, per garantire la tutela perseguita dalla normativa dell’Unione, la situazione di squilibrio tra il consumatore e il professionista può essere corretta solo grazie a un intervento positivo da parte di soggetti estranei al rapporto contrattuale ( 6 )

23. Il secondo ordine di considerazioni attiene alla natura della disposizione specifica di cui si lamenta la violazione.

Risulta infatti dalla giurisprudenza che i giudici nazionali non sono tenuti ad esaminare d'ufficio la violazione di qualsiasi disposizione in materia di tutela dei consumatori.

Occorre, in particolare, valutare se l'obbligo posto a carico del professionista dalla disposizione di cui trattasi rivesta un'«importanza fondamentale» per la tutela del consumatore, in quanto contribuisce alla realizzazione dell'obiettivo perseguito dall'atto di diritto derivato al quale esso si ricollega ( 7 ).

24. Come ricordato dal giudice del rinvio, la Corte è già stata chiamata a pronunciarsi, nella sentenza OPR-Finance ( 8 ), sulla questione se il giudice nazionale sia tenuto ad esaminare d'ufficio il rispetto dell'obbligo previsto all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/48.

25. Ricordo che, in forza di tale disposizione, il creditore è tenuto, prima della conclusione di un contratto di credito, a valutare il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando la banca dati pertinente.

26. Orbene, la Corte ha considerato che l'obbligo derivante dall'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 persegue una duplice finalità.

Esso mira non solo a responsabilizzare il creditore e a evitare l’erogazione di crediti a consumatori insolvibili ( 9 ), ma anche a proteggere questi ultimi dai rischi di sovraindebitamento e di mancato pagamento.

Riguardo a tale seconda finalità la Corte ha affermato che l’obbligazione precontrattuale del creditore di valutare la solvibilità del consumatore contribuisce alla realizzazione dell’obiettivo di tale direttiva di garantire un livello elevato ed equivalente di tutela dei consumatori e favorire lo sviluppo di un efficiente mercato interno del credito al consumo ( 10 ).

La Corte ha altresì ricordato, in tale contesto, che sussiste, secondo la giurisprudenza, un rischio non trascurabile che, soprattutto per ignoranza, il consumatore non faccia valere la norma giuridica intesa a tutelarlo ( 11 )

27. La Corte ne ha dedotto che l'obbligo di cui trattasi riveste un'importanza fondamentale per la tutela del consumatore, cosicché il giudice nazionale è tenuto a verificarne d'ufficio il rispetto quando dispone degli elementi di fatto e di diritto necessari a tal fine ( 12 ).

28. Nel caso di specie, la questione verte, in sostanza, sulla questione se le modalità di attuazione di tale obbligo, previste dalla normativa nazionale di cui trattasi, siano conformi al diritto dell'Unione.

Occorre anzitutto ricordare, a tal riguardo, la giurisprudenza pertinente.

Sulla giurisprudenza relativa alle modalità procedurali di attuazione dell'obbligo di procedere ad un esame d'ufficio

29. Occorre ricordare che spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro, in forza del principio di autonomia procedurale, designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell'Unione, purché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività ( 13 ).

Gli interrogativi sollevati dalla presente causa riguardano unicamente il principio di effettività.

30. Per quanto riguarda tale principio, la Corte ha reiteratamente dichiarato che ogni caso in cui sorge la questione se una norma di procedura nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione del diritto dell’Unione deve essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta norma nell’insieme del procedimento, del suo svolgimento e delle sue peculiarità, nonché, se del caso, dei principi alla base del sistema giurisdizionale nazionale, attinenti alla tutela dei diritti della difesa, alla certezza del diritto e al regolare svolgimento del procedimento ( 14 ).

Essa ha inoltre precisato che l’obbligo degli [OSCURATO:PERSONA] membri di garantire l’effettività dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione implica un’esigenza di tutela giurisdizionale effettiva, sancita in particolare all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Quest'ultima si applica, tra l'altro, alla definizione delle modalità procedurali relative alle azioni giudiziarie fondate su tali diritti ( 15 ).

31. Occorre rilevare che la Corte si è già pronunciata più volte sulla conformità al principio di effettività di normative nazionali che non ammettono, nella fase del procedimento di esecuzione, un esame d'ufficio del carattere potenzialmente abusivo delle clausole contenute in un contratto concluso tra un professionista e un consumatore alla luce degli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13 ( 16 ).

32. Occorre, in questa fase, presentare una siffatta giurisprudenza.

33. Nella sentenza Finanmadrid EFC ( 17 ), la Corte ha dichiarato che la tutela effettiva dei diritti del consumatore esige che il sistema processuale nazionale preveda, nell'ambito del procedimento di emissione di un'ingiunzione di pagamento o di quello di esecuzione di una siffatta ingiunzione, il controllo d'ufficio, da parte di un giudice, della potenziale natura abusiva delle clausole inserite in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore.

Secondo la Corte, nell'ipotesi in cui non sia previsto alcun controllo d'ufficio nella fase dell' esecuzione dell'ingiunzione di pagamento, una normativa nazionale è tale da pregiudicare l'effettività della tutela del consumatore se non prevede un siffatto controllo nella fase di emissione dell'ingiunzione o, qualora un siffatto controllo sia previsto unicamente nella fase dell' opposizione avverso l'ingiunzione emessa, se sussiste un rischio non trascurabile che il consumatore interessato non proponga l'opposizione richiesta ( 18 ).

34. Nella sentenza

[OSCURATO:PERSONA]

( 19 ), la Corte ha dichiarato che gli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13 non ostano a una norma giuridica nazionale che vieta al giudice nazionale di riesaminare d'ufficio il carattere abusivo delle clausole di un contratto qualora la legittimità di tutte le clausole di tale contratto sia già stata esaminata alla luce di tale direttiva e su di essa si sia statuito con decisione munita di autorità di cosa giudicata.

Essa ha tuttavia precisato che, qualora il carattere abusivo di una o più clausole non sia stato valutato in sede di controllo del contratto controverso terminato con l'adozione di tale decisione, detta direttiva esige che il giudice investito di un successivo ricorso possa procedere all'esame di queste ultime.

35. Le sentenze [OSCURATO:PERSONA]( 20 ) e SPV Project si inseriscono nel solco di tale giurisprudenza.

36. Per quanto riguarda la sentenza

[OSCURATO:PERSONA]

, la Corte ha considerato che una normativa nazionale violava gli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13, letti alla luce del principio di effettività, in quanto, a causa dell'autorità di cosa giudicata, essa non consentiva al giudice dell'esecuzione ipotecaria di controllare d'ufficio il carattere abusivo delle clausole contrattuali né al consumatore, dopo la scadenza del termine di opposizione, di invocare esso stesso tale carattere abusivo.

Infatti, sebbene il giudice che ha autorizzato l'esecuzione ipotecaria avesse certamente proceduto ad un esame d'ufficio delle clausole di cui trattasi, la decisione che autorizza tale esecuzione non conteneva alcuna motivazione , neppure sommaria, che consentisse di stabilire l'esistenza di tale esame.

37. Nella causa che ha dato luogo alla sentenza SPV Project , la Corte è stata chiamata a esaminare una normativa che vietava, nella fase dell'esecuzione, un esame d'ufficio del carattere eventualmente abusivo delle clausole contrattuali su cui era fondata un'ingiunzione di pagamento, in quanto un siffatto esame si considerava avvenuto e coperto dall'autorità di cosa giudicata anche in assenza di qualsiasi motivazione in tal senso nella decisione di pronuncia di tale ingiunzione.

Nella sua sentenza, essa ha dichiarato che l’esigenza di una tutela giurisdizionale effettiva richiede che il giudice dell’esecuzione possa valutare, anche per la prima volta, tale carattere abusivo ( 21 ).

La Corte ha in seguito precisato, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a. (Controllo d’ufficio del carattere abusivo delle clausole) , che tale conclusione vale vale a fortiori quando non si considera avvenuto alcun esame d’ufficio di detto carattere eventualmente abusivo delle clausole del contratto di cui trattasi ( 22 ).

38. Un divieto analogo era in discussione nella causa che ha dato luogo alla sentenza

[OSCURATO:PERSONA]

, a causa di un meccanismo di decadenza che ostava a un nuovo controllo del carattere abusivo delle clausole contrattuali qualora un siffatto controllo fosse già stato effettuato da un giudice nella fase del procedimento d'ingiunzione di pagamento.

Nella sua sentenza, la Corte ha tuttavia dichiarato che un siffatto divieto non contrasta con il principio di effettività qualora la decisione emessa nella fase del procedimento d'ingiunzione di pagamento esponga, anche sommariamente, i motivi per i quali si ritiene che le clausole di cui trattasi non avevano carattere abusivo e indichi che, in mancanza dell’esercizio dei mezzi di ricorso previsti dal diritto nazionale entro il termine impartito, al consumatore sarà preclusa la successiva contestazione del carattere eventualmente abusivo di tali clausole ( 23 ).

39. Secondo i governi slovacco e italiano tale giurisprudenza deve essere interpretata nel senso che il principio di effettività non è violato qualora la normativa nazionale di cui trattasi consenta al giudice, nell'ambito del procedimento che ha condotto all’emissione di un titolo esecutivo, di controllare il rispetto di un obbligo come quello previsto all'articolo 8 della direttiva 2008/48, anche se, successivamente, il giudice dell'esecuzione non dispone del potere di procedere a un nuovo esame nel merito di tale titolo ( 24 ).

40. Tale posizione non riflette il mio convincimento.

41. Ritengo, infatti, che l'interpretazione sostenuta da tali governi non derivi dalla giurisprudenza della Corte.

42. Dalla sentenza Finanmadrid e dalla giurisprudenza successiva risulta chiaramente che il rispetto del principio di effettività non può essere dedotto dal solo fatto che la normativa nazionale consente un controllo giurisdizionale del carattere potenzialmente abusivo delle clausole contrattuali di cui trattasi nella fase del procedimento che ha condotto all’emissione del titolo esecutivo.

Una siffatta possibilità costituisce, infatti, una condizione necessaria, ma non sufficiente , per garantire l'effettività della tutela conferita ai consumatori dal diritto dell'Unione.

43. Rilevo, a tal riguardo, che, nelle premesse del suo ragionamento giuridico, la Corte sottolinea ormai in modo costante che il rispetto dei diritti dei consumatori non può essere garantito in assenza di un controllo «efficace» del carattere potenzialmente abusivo delle clausole contrattuali.

Ne consegue, secondo la Corte, che le condizioni stabilite dalle legislazioni nazionali, alle quali si riferisce l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, non possono pregiudicare la «sostanza» del diritto, riconosciuto al consumatore in forza di tale disposizione, di non essere vincolato da una clausola reputata abusiva ( 25 ).

44. Tale principio trova un esempio nella sentenza

[OSCURATO:PERSONA]

.

È vero che la Corte ha ivi riconosciuto che la tutela dei consumatori non ha carattere assoluto e non impone ad un giudice nazionale di disapplicare le norme nazionali relative all'autorità di cosa giudicata.

Essa ha tuttavia dichiarato che un controllo non può essere considerato efficace se è riconosciuta l’autorità di cosa giudicata a decisioni giurisdizionali dalla cui motivazione non risulti che un esame del carattere abusivo delle clausole contrattuali sia stato effettivamente realizzato ( 26 ).

Infatti, una siffatta estensione di detta autorità di cosa giudicata avrebbe la conseguenza di ricomprendere situazioni in cui nessun controllo di tale carattere abusivo delle clausole contrattuali abbia potuto essere esercitato nel corso del procedimento nazionale considerato nel suo insieme.

45. In sintesi, il requisito di una motivazione da cui risulti il controllo esercitato d'ufficio da un giudice rivela che il mero riconoscimento, nel diritto nazionale, del potere di procedere a tale controllo non può essere sufficiente.

Occorre anche che tale potere sia stato effettivamente esercitato e che la decisione giurisdizionale consenta di accertarne l'esercizio.

46. Nelle sue osservazioni scritte, il governo italiano propende per un'interpretazione più restrittiva della giurisprudenza appena esaminata.

A suo avviso, il riconoscimento al giudice dell'esecuzione del potere di esaminare d'ufficio il carattere abusivo delle clausole di un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore si giustifica solo qualora il procedimento che ha portato all'emissione del titolo esecutivo non abbia consentito l'esercizio di un controllo a causa del suo carattere semplificato.

47. A mio avviso, se il carattere semplificato del procedimento può rivelare l'assenza di un siffatto controllo, la mera circostanza che una normativa nazionale consenta di procedervi non può essere sufficiente, alla luce della giurisprudenza della Corte, a dimostrare il rispetto del principio di effettività.

Ritengo, infatti, che, per essere conforme a tale principio, una siffatta normativa debba essere concepita in modo tale che il consumatore benefici in ogni circostanza della «garanzia», per riprendere i termini della Corte ( 27 ), che un controllo giurisdizionale del rispetto delle disposizioni di cui trattasi del diritto del consumo interverrà in un qualsiasi momento del procedimento ( 28 ).

48. Inoltre, l'interpretazione difesa dal governo italiano porta, in sostanza, a far dipendere la tutela conferita al consumatore dalla sua partecipazione al procedimento che ha condotto all'adozione del titolo esecutivo nonché dall'esercizio di un ricorso avverso la decisione che costituisce tale titolo.

Orbene, sebbene la Corte abbia ripetutamente affermato che «il rispetto del principio di effettività non può supplire integralmente alla completa passività del consumatore interessato»( 29 ), ritengo che la giurisprudenza sancisca un livello di tutela del consumatore più elevato e, correlativamente, adotti un concetto della sua passività nettamente più restrittivo di quello sotteso a tale interpretazione del governo italiano.

49. Occorre rilevare che, come risulta dalle sentenze

[OSCURATO:PERSONA]

e

[OSCURATO:PERSONA]

, una normativa nazionale che esclude qualsiasi controllo, da parte del giudice dell'esecuzione, del carattere abusivo delle clausole contrattuali è compatibile con il principio di effettività solo se la decisione che autorizza l'esecuzione espone, in modo sufficientemente motivato, i motivi per cui le clausole di cui trattasi non presentano carattere abusivo.

Tale decisione deve inoltre indicare chiaramente che, in mancanza di opposizione entro il termine previsto dal diritto nazionale, il consumatore sarà definitivamente privato della possibilità di far valere successivamente il carattere abusivo di tali clausole ( 30 ).

In assenza di una tale motivazione e di una siffatta indicazione, il consumatore non sarebbe in grado di valutare, con piena cognizione di causa, l’opportunità di proporre un ricorso contro detta decisione.

Di conseguenza, non può essergli imputata alcuna condotta passiva.

50. Peraltro, la mancata partecipazione del consumatore al procedimento di merito non può, di per sé, giustificare l'interpretazione sostenuta dal governo italiano né comportare la perdita della tutela conferitagli dal diritto dell'Unione ( 31 ).

Sulla possibilità di trasporre tale giurisprudenza alle violazioni dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/48

51. Nelle sue osservazioni scritte, il governo slovacco sostiene che la giurisprudenza finora esaminata non può essere trasposta alle situazioni caratterizzate da una violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, e dell'articolo 23 della direttiva 2008/48.

A suo avviso, queste ultime disposizioni si distinguono dagli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13 tanto per la loro natura quanto per le finalità che perseguono.

Pertanto, i principi elaborati dalla Corte nell'ambito dell'interpretazione di queste ultime non troverebbero applicazione mutatis mutandis all'articolo 8, paragrafo 1, e all'articolo 23 della direttiva 2008/48.

52. La tesi difesa da tale governo può essere riassunta come segue.

Mentre l'articolo 6 della direttiva 93/13 prevede che le clausole abusive non vincolano il consumatore, l'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di garantire il rispetto di un obbligo di comportamento consistente, per il creditore, nel verificare preliminarmente il merito creditizio del consumatore.

Tale disposizione non incide quindi direttamente sul contenuto delle clausole contrattuali convenute tra il professionista e il consumatore.

Pertanto, la sua violazione non può, di per sé, comportare la nullità delle clausole contrattuali di cui trattasi, a differenza del meccanismo istituito dall'articolo 7 della direttiva 93/13.

Secondo tale analisi, la violazione dell'obbligo di verifica della solvibilità richiede unicamente l'attuazione delle misure necessarie per garantire l'effettiva applicazione delle sanzioni previste dal diritto nazionale, conformemente all'articolo 23 della direttiva 2008/48.

53. Mi risulta difficile individuare la pertinenza di una siffatta distinzione.

Infatti, l'obbligo di rilevare d'ufficio una violazione del diritto del consumo si basa sulla considerazione che la disposizione di cui trattasi tutela un interesse pubblico di importanza tale da giustificare l'intervento del giudice indipendentemente da qualsiasi iniziativa del consumatore.

Esso trova altresì il suo fondamento nel ruolo fondamentale che tale disposizione svolge nella realizzazione degli obiettivi perseguiti dallo strumento normativo di cui fa parte.

54. In tali circostanze, dal momento che è ammesso che un siffatto obbligo esista con riferimento a una determinata disposizione, la natura di tale disposizione e gli effetti giuridici connessi alla sua violazione mi sembrano irrilevanti ai fini dell'applicazione della giurisprudenza della Corte relativa alle modalità procedurali che disciplinano l'attuazione di tale obbligo.

Applicazione al caso concreto

55. Ai sensi del diritto slovacco, i giudici dell'esecuzione sono competenti solo per le questioni relative allo svolgimento dell'esecuzione e al controllo della sua legittimità.

Per contro, le controversie vertenti su diritti sostanziali rientrano, in linea di principio, nella competenza dei giudici ordinari, chiamati a statuire nell'ambito del procedimento civile contenzioso.

In generale, il giudice dell’esecuzione è vincolato dal titolo esecutivo risultante dalla decisione emessa dal giudice ordinario e non può procedere a un riesame del merito di quest’ultima ( 32 ).

Tale divieto imposto al giudice dell’esecuzione non discende dal carattere definitivo di tale decisione, ma semplicemente dalla separazione tra processo di cognizione e processo di esecuzione, rispondente a considerazioni di certezza del diritto ( 33 ).

56. Un siffatto divieto incondizionato non sembra tuttavia conforme al principio di effettività in una situazione come quella di cui al procedimento principale.

57. Infatti, dal titolo esecutivo non emerge che si sia proceduto ad alcun esame d'ufficio del rispetto dell'obbligo, enunciato all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, di valutare il merito creditizio del consumatore.

Esso non contiene neppure indicazioni secondo cui, in mancanza di ricorso proposto entro il termine previsto dal diritto nazionale, al consumatore sarebbe definitivamente preclusa la possibilità di invocare successivamente la violazione di tale obbligo.

58. In tali condizioni, e fatte salve le valutazioni che spetta al giudice del rinvio effettuare, non si può sostenere, come fa il governo italiano, che la consumatrice interessata abbia dato prova di un comportamento «doppiamente inerte» per il solo motivo che, da un lato, non è comparsa nel procedimento dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] súd Považská [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale del distretto di Považská [OSCURATO:PERSONA]) e, dall’altro, non ha proposto un ricorso contro la decisione emessa da quest’ultimo.

Infatti, tenuto conto della giurisprudenza sopra esaminata, un comportamento siffatto non potrebbe essere interpretato nel senso di una rinuncia ad avvalersi dei diritti che il diritto dell’Unione le attribuisce.

59. In tali circostanze, e alla luce delle considerazioni che precedono, il principio di effettività richiede che la normativa slovacca consenta al giudice dell'esecuzione di esercitare un controllo nel merito del titolo esecutivo per verificare, eventualmente per la prima volta, il rispetto dell’obbligo di valutare il merito creditizio del consumatore e trarne le conseguenze giuridiche previste dal diritto nazionale ( 34 ).

60. Pertanto, propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che gli articoli 8 e 23 della direttiva 2008/48, letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, nonché alla giurisprudenza nazionale successiva, che non consentono al giudice dell'esecuzione di verificare d'ufficio il rispetto, da parte del creditore, di tale obbligo e, in caso di violazione di detto obbligo, di applicare le sanzioni previste dal diritto nazionale, qualora tale controllo non sia stato effettuato da un giudice nell'ambito del procedimento che ha portato alla formazione del titolo esecutivo.

Conclusione

61. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere come segue alla questione pregiudiziale sollevata dall'Ústavný súd Slovenskej republiky (Corte costituzionale della Repubblica slovacca): Gli articoli 8 e 23 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE, letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che: ostano a una normativa nazionale, nonché alla giurisprudenza nazionale successiva, che non consentono al giudice dell'esecuzione di verificare d'ufficio il rispetto, da parte del creditore, dell'obbligo di valutare il merito creditizio del consumatore e, in caso di violazione di tale obbligo, di applicare le sanzioni previste dal diritto nazionale, qualora tale controllo non sia stato effettuato da un giudice nell'ambito del procedimento che ha portato alla formazione del titolo esecutivo. 1 Lingua originale: il francese. 2 GU 2008, L 133, pag.

66. 3 Si tratta di un funzionario dello Stato che compie autonomamente atti per un organo giurisdizionale su delega di un giudice. 4 V., per quanto riguarda la direttiva n. 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU 1999, L 171, pag. 12), sentenza del 3 ottobre 2013,

[OSCURATO:PERSONA]

(C-32/12, EU:C:2013:637, point 39); v., riguardo all'articolo 4 della direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (GU 1985, L 372, pag. 31), sentenza del 17 dicembre 2009,

[OSCURATO:PERSONA]

(C-227/08, EU:C:2009:792, punto 29); v., con riferimento all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29), sentenza del 4 giugno 2009, Pannon GSM (C-243/08, EU:C:2009:350, punto 32).

V., per quanto riguarda la direttiva 2008/48, sentenza del 21 aprile 2016, Radlinger e Radlingerová (C-377/14, EU:C:2016:283, punto 70). 5

V. sentenza del 4 giugno 2020,

[OSCURATO:PERSONA]

(C-495/19, EU:C:2020:431, punto 30 e giurisprudenza citata). 6

V. sentenza del 29 febbraio 2024,

[OSCURATO:PERSONA]

(C-724/22, in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]», EU:C:2024:182, punto 56 e giurisprudenza citata). 7

V. sentenza del 21 aprile 2016, Radlinger e Radlingerová (C-377/14, EU:C:2016:283, punto 64). 8 Sentenza del 5 marzo 2020 (C-679/18, in prosieguo: la «sentenza OPR-Finance», EU:C:2020:167). 9

V. considerando 26 della direttiva 2008/48. 10

V. sentenza OPR-Finance (punti 20 e 21). 11

V. sentenza OPR-Finance (punto 22). 12

V. sentenza OPR-Finance (punti 21 e 23). V., altresì, sentenza del 24 ottobre 2024, Horyzont (C-339/23, EU:C:2024:918, punto 31). 13

V. sentenza del 4 maggio 2023, BRD [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C-200/21, EU:C:2023:380, punto 28 e giurisprudenza citata). 14

V. sentenza del 17 maggio 2022, SPV Project 1503 e a. (C-693/19 e C-831/19; in prosieguo: la «sentenza SPV Project», EU:C:2022:395, punto 60 e giurisprudenza citata). 15

V. sentenza del 19 marzo 2026, UniCredit [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C-679/24, EU:C:2026:223, punto 64 e giurisprudenza citata). 16 L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 stabilisce che «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».

L’articolo 7, paragrafo 1, della medesima direttiva così recita: «[OSCURATO:PERSONA] membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori». 17 Sentenza del 18 febbraio 2016 (C-49/14; in prosieguo: la «sentenza Finanmadrid», EU:C:2016:98). 18 Sentenza Finanmadrid (punti 45, 46 e 52). 19 Sentenza del 26 gennaio 2017 (C-421/14, EU:C:2017:60). 20 Sentenza del 17 maggio 2022 (C-600/19; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]», EU:C:2022:394). 21 Sentenza SPV Project (punti 65 e 66). 22 Sentenza del 18 gennaio 2024 (C-531/22, EU:C:2024:58, punto 59). 23 Sentenza

[OSCURATO:PERSONA]

(punto 52). 24 Occorre rilevare che il legislatore slovacco sembra esso stesso sostenere tale interpretazione, come risulta dall’articolo 53, paragrafo 3, lettera e), dello zákon č. 233/1995 Z. z.

Exekučný poriadok (legge n. 233/1995 del 14 settembre 1995, codice delle procedure civili di esecuzione, [OSCURATO:PERSONA]).

In forza di tale disposizione, il giudice respinge la domanda di esecuzione se il titolo esecutivo è stato emesso nell'ambito di un procedimento in cui non era possibile invocare o controllare clausole abusive, e in cui l’esistenza di una clausola abusiva incide sul diritto di cui si chiede l'esecuzione e che deriva da un contratto stipulato con un consumatore. 25

V. sentenza del 17 maggio 2022,

[OSCURATO:PERSONA]

(C-869/19, EU:C:2022:397, punti 30 e 31 e giurisprudenza citata). 26

[OSCURATO:PERSONA]

(punti 42 e 50). 27

V. sentenza del 20 settembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] Slovensko (C-448/17, EU:C:2018:745, punto 49). V., inoltre, la sentenza

[OSCURATO:PERSONA]

(punti 37 e 38). 28 Occorre rilevare che la Corte ritiene che la tutela del consumatore non possa essere considerata effettiva quando il controllo del carattere abusivo delle clausole contrattuali avviene solo dopo l'esecuzione forzata.

Infatti, se l'esecuzione viene portata a termine prima che il giudice di merito si pronunci, il consumatore beneficerà soltanto di una tutela a posteriori, limitata al risarcimento delle conseguenze del danno subito.

Una siffatta tutela è giudicata incompleta e insufficiente a garantire la piena effettività di tale tutela.

V. sentenze del 26 giugno 2019,

[OSCURATO:PERSONA]

(C-407/18, EU:C:2019:537, punti 61 e 62), e del 17 maggio 2022,

[OSCURATO:PERSONA]

(C-725/19, EU:C:2022:396, punti 54 e segg.). 29

V. sentenza del 18 dicembre 2025, Soledil (C‑320/24, EU:C:2025:993, punto 41 e giurisprudenza citata). 30

[OSCURATO:PERSONA]

(punto 51) e

[OSCURATO:PERSONA]

(punti 45 e 48). 31 V., a tal riguardo, sentenza del 6 ottobre 2009,

[OSCURATO:PERSONA]

(C‑40/08, EU:C:2009:615).

32 Dalla decisione di rinvio risulta che l'unica eccezione prevista dal diritto slovacco riguarda il procedimento d'ingiunzione di pagamento. 33 Tale regime procedurale è lungi dall'essere proprio dell'ordinamento giuridico slovacco.

A tal riguardo, il governo italiano rileva, nelle sue osservazioni scritte, che la Corte suprema di cassazione (Italia) ha dichiarato che, in sede di opposizione esecutiva, opera il principio dell'«intangibilità del titolo esecutivo» che si applica a tutti i fatti anteriori o coevi alla sua formazione e alla sua definitività.

Tale principio deriva dalla riserva al giudice di merito di qualsiasi questione relativa alla fondatezza del diritto sancito dal titolo esecutivo.

Ne consegue che, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l’efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo. 34 Si tratterebbe, nel caso di specie, di una sanzione consistente nella perdita, da parte del creditore, del diritto al pagamento degli interessi.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] presentate il 3 settembre 2026 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA]393/25 OC contro [OSCURATO:PERSONA] súd [OSCURATO:PERSONA], con l’intervento di: KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. [domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall’Ústavný súd Slovenskej republiky (Corte costituzionale della Repubblica slovacca)] « Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Credito al consumo – Direttiva 2008/48/CE – Principio di effettività del diritto dell’Unione – Articolo 8, paragrafo 1, e articolo 23 – Obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore – Normativa nazionale che non consente al giudice dell'esecuzione di verificare d'ufficio il rispetto di tale obbligo – Impossibilità di applicare la sanzione prevista dal diritto nazionale». Introduzione 1. Nella presente causa l'Ústavný súd Slovenskej republiky (Corte costituzionale della Repubblica slovacca) sottopone alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'articolo 8, paragrafo 1, e dell'articolo 23 della direttiva n. 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio( 2 ). 2. Tale domanda offre alla Corte l'opportunità di esaminare se il principio di effettività osti a una normativa nazionale, nonché alla giurisprudenza nazionale successiva, che non consentono al giudice dell'esecuzione di verificare d'ufficio il rispetto di un obbligo derivante dal diritto dei consumatori quando il giudice che ha statuito nel procedimento che ha dato luogo al titolo esecutivo disponga del potere di procedere a un siffatto controllo d'ufficio, ma non lo abbia esercitato. Contesto normativo Diritto dell'Unione 3. I considerando 26 e 47 della direttiva 2008/48 così recitano: «(26)      [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero adottare le misure appropriate per promuovere pratiche responsabili in tutte le fasi del rapporto di credito, tenendo conto delle specificità del proprio mercato creditizio. (...) In un mercato creditizio in espansione, in particolare, è importante che i creditori non concedano prestiti in modo irresponsabile o non emettano crediti senza preliminare valutazione del merito creditizio, e gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero effettuare la necessaria vigilanza per evitare tale comportamento e dovrebbero determinare i mezzi necessari per sanzionare i creditori qualora ciò si verificasse. (...) i creditori dovrebbero avere la responsabilità di verificare individualmente il merito creditizio dei consumatori. A tal fine dovrebbero poter utilizzare le informazioni fornite dal consumatore non soltanto durante la preparazione del contratto di credito in questione, ma anche nell’arco di una relazione commerciale di lunga data. Le autorità degli [OSCURATO:PERSONA] membri potrebbero inoltre fornire istruzioni e orientamenti appropriati ai creditori e i consumatori, dal canto loro, dovrebbero agire con prudenza e rispettare le loro obbligazioni contrattuali. (...) (47)      [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero stabilire norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni interne adottate a norma della presente direttiva ed assicurarne l’attuazione. Benché la scelta delle sanzioni sia lasciata alla discrezionalità degli [OSCURATO:PERSONA] membri, le sanzioni previste dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive». 4. L’articolo 8 di tale direttiva, rubricato «Obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore», al paragrafo 1 prevede quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché, prima della conclusione del contratto di credito, il creditore valuti il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando la banca dati pertinente. [OSCURATO:PERSONA] membri la cui normativa prevede già una valutazione del merito creditizio del consumatore consultando una banca dati pertinente possono mantenere tale obbligo». 5. Ai sensi dell’articolo 23 della medesima direttiva, intitolato «Sanzioni»: «[OSCURATO:PERSONA] membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive». Diritto slovacco 6. L’articolo 7, paragrafo 1, dello zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľskýchúveroch a o inýchúveroch a pôžičkáchprespotrebiteľova o zmene a doplnení niektorých zákonov(legge n. 129/2010 del 9 marzo 2010, relativa ai crediti al consumo e agli altri crediti e prestiti concessi ai consumatori, e che modifica e integra alcune leggi), nella versione applicabile alla controversia oggetto del procedimento principale disponeva quanto segue: «Prima di concludere un contratto di credito al consumo o di procedere a una modifica di tale contratto consistente in un aumento dell'importo del credito al consumo, il creditore è tenuto a valutare con la dovuta diligenza professionale la capacità del consumatore di rimborsare il credito, tenendo conto in particolare della durata per la quale il credito è concesso, del suo importo, dei redditi del consumatore e, se del caso, anche della destinazione del credito». 7. L’articolo 11, paragrafo 2, di tale legge dispone quanto segue: «Se il creditore non ha agito con la diligenza professionale richiesta dall'articolo 7, paragrafo 1, egli non ha il diritto di esigere dal consumatore il rimborso del credito al consumo in un'unica soluzione. In caso di violazione grave dell’obbligo di cui all’articolo 7, paragrafo 1, il credito è considerato esente da interessi e spese. È considerata violazione grave dell'obbligo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, la valutazione, da parte del creditore, della capacità di rimborso del credito in mancanza di dati relativi al reddito, alle spese e alla situazione familiare del consumatore o senza prendere in considerazione i dati provenienti da banche dati o registri pertinenti ai fini della valutazione della capacità del consumatore di rimborsare il credito al consumo. Si considera altresì violazione grave dell'obbligo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, la violazione delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafi da 19 a 42». Procedimento principale, questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte 8. In data 25 maggio 2017 OC (in prosieguo: l’«attrice nel procedimento principale» o la «consumatrice») ha stipulato con una banca slovacca un contratto di credito, in base al quale la banca ha concesso all’attrice nel procedimento principale un credito al consumo di EUR 20 000, che quest’ultima si è impegnata a rimborsare in 96 rate mensili di EUR 343,77, per un importo totale di EUR 30 000,70. Dagli atti della presente causa non risulta che la banca abbia confrontato i redditi e le spese dell’attrice nel procedimento principale al fine di verificare il suo merito creditizio e quindi la sua capacità di rimborsare il credito. 9. L’attrice nel procedimento principale ha rimborsato la somma di EUR 9 736,37. Il 1° dicembre 2020, a causa di un ritardo di quest’ultima nel pagamento, la banca ha dichiarato la decadenza anticipata di tutte le rate future. Con contratto del 23 marzo 2021, la banca ha ceduto il credito al creditore attuale, la società KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. (in prosieguo: la «KRUK»). 10. La KRUK ha agito dinanzi all'[OSCURATO:PERSONA] súd Považská [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di Považská [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) con domanda di pagamento nei confronti dell’attrice nel procedimento principale delle somme previste dal contratto di credito. Con sentenza del 26 gennaio 2022, tale giudice ha ordinato all’attrice nel procedimento principale di pagare alla KRUK il saldo del credito, maggiorato delle spese, degli interessi di mora, delle penali, delle spese legali e degli accessori (in prosieguo: il «titolo esecutivo»). 11. Il 13 luglio 2022 la KRUK ha presentato all'[OSCURATO:PERSONA] súd [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: il «giudice dell'esecuzione») una domanda di esecuzione giudiziaria sulla base del titolo esecutivo. Il 28 luglio 2022 il giudice dell’esecuzione ha incaricato un ufficiale giudiziario di procedere ad esecuzione. 12. Il 10 febbraio 2023 l’attrice nel procedimento principale ha depositato presso l'ufficiale giudiziario una domanda di sospensione dell'esecuzione, facendo valere che, nella sua sentenza del 26 gennaio 2022, l’[OSCURATO:PERSONA] súd Považská [OSCURATO:PERSONA] ((Tribunale circoscrizionale di Považská [OSCURATO:PERSONA]) non aveva verificato se il creditore iniziale avesse adempiuto il suo obbligo di esaminare la solvibilità della consumatrice, previsto dalla normativa nazionale di recepimento dell'articolo 8 della direttiva 2008/48. 13. Con ordinanza del 18 ottobre 2023, il funzionario giudiziario superiore ( 3 ) ha respinto tale domanda di sospensione, ritenendo che, nell'ambito di un procedimento di esecuzione, non gli fosse consentito verificare la legittimità del titolo esecutivo. Investito di un ricorso avverso tale decisione, il giudice dell'esecuzione l'ha respinto con ordinanza del 26 agosto 2024, con la motivazione che i titoli esecutivi non sono soggetti ad un esame nel merito in sede di esecuzione. 14. L’attrice nel procedimento principale ha quindi proposto un ricorso costituzionale dinanzi al giudice del rinvio, sostenendo che l'[OSCURATO:PERSONA] súd Považská [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di Považská [OSCURATO:PERSONA]) non aveva verificato, nel procedimento che ha condotto all'adozione del titolo esecutivo, il rispetto degli obblighi incombenti al creditore originario in forza dell'articolo 7, paragrafo 1, e dell'articolo 11, paragrafo 2, della legge n. 129/2010 del 9 marzo 2010, relativa ai crediti al consumo e agli altri crediti e prestiti concessi ai consumatori, e che modifica e integra alcune leggi, nonché dell'articolo 8 della direttiva 2008/48. 15. Il giudice del rinvio nutre dubbi quanto alla legittimità, rispetto agli articoli 8 e 23 di tale direttiva, di una normativa e di una giurisprudenza nazionali che non consentono al giudice dell'esecuzione, da un lato, di esaminare la violazione, da parte del creditore, del suo obbligo di valutare il merito creditizio del consumatore e, dall'altro, di infliggere al creditore la sanzione prevista dal diritto nazionale che recepisce tale articolo 23. 16. In tali circostanze, l’Ústavný súd Slovenskej republiky (Corte costituzionale della Repubblica slovacca) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se gli articoli 8 e 23 della direttiva [2008/48] debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale e a una giurisprudenza dei giudici nazionali ad essa riferita che non consentano di esaminare d’ufficio, nel corso del procedimento esecutivo, se il creditore abbia violato l’obbligo di valutare il merito creditizio del consumatore, [né] di applicare la sanzione della perdita degli interessi al professionista che ha concesso il credito al consumatore insolvibile». 17. Hanno presentato osservazioni scritte i governi slovacco, italiano e finlandese, l’attrice e la convenuta nel procedimento principale, nonché la Commissione europea. Analisi 18. Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 8, paragrafo 1, e l'articolo 23 della direttiva 2008/48, letti alla luce del principio di effettività, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, nonché alla giurisprudenza nazionale ad essa relativa, che non consentono al giudice dell'esecuzione di verificare d'ufficio il rispetto, da parte del creditore, dell'obbligo di valutare il merito creditizio del consumatore e, in caso di violazione di tale obbligo, di applicare le sanzioni previste dal diritto nazionale. 19. Nelle presenti conclusioni, inizierò esaminando la questione dell'obbligo del giudice nazionale di valutare d'ufficio se l'obbligo derivante dall'articolo 8, paragrafo 1, di tale direttiva sia stato rispettato. Ricorderò poi i principi elaborati dalla giurisprudenza per quanto riguarda l'attuazione di un siffatto obbligo a livello nazionale, prima di esaminare in quale misura essi siano trasponibili al quadro normativo istituito da detta direttiva e, infine, applicarli alle circostanze del caso di specie. Sull'obbligo del giudice nazionale di verificare d'ufficio il rispetto dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 20. La Corte ha più volte constatato l'esistenza dell'obbligo incombente al giudice nazionale di verificare d'ufficio il rispetto di talune disposizioni del diritto dell'Unione in materia di tutela dei consumatori ( 4 ). 21. Secondo una giurisprudenza costante, tale conclusione si basa su due ordini di considerazioni. 22. Il primo attiene alla natura e all' importanza dell'interesse pubblico sotteso alla tutela dei consumatori. Secondo giurisprudenza costante, il sistema di tutela istituito dalla normativa dell’Unione in materia di protezione dei consumatori è fondato sull’idea secondo cui il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere nelle trattative che il potere di informazione, situazione che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte dal professionista senza poter incidere sul contenuto delle stesse ( 5 ). Pertanto, per garantire la tutela perseguita dalla normativa dell’Unione, la situazione di squilibrio tra il consumatore e il professionista può essere corretta solo grazie a un intervento positivo da parte di soggetti estranei al rapporto contrattuale ( 6 ) 23. Il secondo ordine di considerazioni attiene alla natura della disposizione specifica di cui si lamenta la violazione. Risulta infatti dalla giurisprudenza che i giudici nazionali non sono tenuti ad esaminare d'ufficio la violazione di qualsiasi disposizione in materia di tutela dei consumatori. Occorre, in particolare, valutare se l'obbligo posto a carico del professionista dalla disposizione di cui trattasi rivesta un'«importanza fondamentale» per la tutela del consumatore, in quanto contribuisce alla realizzazione dell'obiettivo perseguito dall'atto di diritto derivato al quale esso si ricollega ( 7 ). 24. Come ricordato dal giudice del rinvio, la Corte è già stata chiamata a pronunciarsi, nella sentenza OPR-Finance ( 8 ), sulla questione se il giudice nazionale sia tenuto ad esaminare d'ufficio il rispetto dell'obbligo previsto all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/48. 25. Ricordo che, in forza di tale disposizione, il creditore è tenuto, prima della conclusione di un contratto di credito, a valutare il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando la banca dati pertinente. 26. Orbene, la Corte ha considerato che l'obbligo derivante dall'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 persegue una duplice finalità. Esso mira non solo a responsabilizzare il creditore e a evitare l’erogazione di crediti a consumatori insolvibili ( 9 ), ma anche a proteggere questi ultimi dai rischi di sovraindebitamento e di mancato pagamento. Riguardo a tale seconda finalità la Corte ha affermato che l’obbligazione precontrattuale del creditore di valutare la solvibilità del consumatore contribuisce alla realizzazione dell’obiettivo di tale direttiva di garantire un livello elevato ed equivalente di tutela dei consumatori e favorire lo sviluppo di un efficiente mercato interno del credito al consumo ( 10 ). La Corte ha altresì ricordato, in tale contesto, che sussiste, secondo la giurisprudenza, un rischio non trascurabile che, soprattutto per ignoranza, il consumatore non faccia valere la norma giuridica intesa a tutelarlo ( 11 ) 27. La Corte ne ha dedotto che l'obbligo di cui trattasi riveste un'importanza fondamentale per la tutela del consumatore, cosicché il giudice nazionale è tenuto a verificarne d'ufficio il rispetto quando dispone degli elementi di fatto e di diritto necessari a tal fine ( 12 ). 28. Nel caso di specie, la questione verte, in sostanza, sulla questione se le modalità di attuazione di tale obbligo, previste dalla normativa nazionale di cui trattasi, siano conformi al diritto dell'Unione. Occorre anzitutto ricordare, a tal riguardo, la giurisprudenza pertinente. Sulla giurisprudenza relativa alle modalità procedurali di attuazione dell'obbligo di procedere ad un esame d'ufficio 29. Occorre ricordare che spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro, in forza del principio di autonomia procedurale, designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell'Unione, purché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività ( 13 ). Gli interrogativi sollevati dalla presente causa riguardano unicamente il principio di effettività. 30. Per quanto riguarda tale principio, la Corte ha reiteratamente dichiarato che ogni caso in cui sorge la questione se una norma di procedura nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione del diritto dell’Unione deve essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta norma nell’insieme del procedimento, del suo svolgimento e delle sue peculiarità, nonché, se del caso, dei principi alla base del sistema giurisdizionale nazionale, attinenti alla tutela dei diritti della difesa, alla certezza del diritto e al regolare svolgimento del procedimento ( 14 ). Essa ha inoltre precisato che l’obbligo degli [OSCURATO:PERSONA] membri di garantire l’effettività dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione implica un’esigenza di tutela giurisdizionale effettiva, sancita in particolare all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Quest'ultima si applica, tra l'altro, alla definizione delle modalità procedurali relative alle azioni giudiziarie fondate su tali diritti ( 15 ). 31. Occorre rilevare che la Corte si è già pronunciata più volte sulla conformità al principio di effettività di normative nazionali che non ammettono, nella fase del procedimento di esecuzione, un esame d'ufficio del carattere potenzialmente abusivo delle clausole contenute in un contratto concluso tra un professionista e un consumatore alla luce degli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13 ( 16 ). 32. Occorre, in questa fase, presentare una siffatta giurisprudenza. 33. Nella sentenza Finanmadrid EFC ( 17 ), la Corte ha dichiarato che la tutela effettiva dei diritti del consumatore esige che il sistema processuale nazionale preveda, nell'ambito del procedimento di emissione di un'ingiunzione di pagamento o di quello di esecuzione di una siffatta ingiunzione, il controllo d'ufficio, da parte di un giudice, della potenziale natura abusiva delle clausole inserite in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore. Secondo la Corte, nell'ipotesi in cui non sia previsto alcun controllo d'ufficio nella fase dell' esecuzione dell'ingiunzione di pagamento, una normativa nazionale è tale da pregiudicare l'effettività della tutela del consumatore se non prevede un siffatto controllo nella fase di emissione dell'ingiunzione o, qualora un siffatto controllo sia previsto unicamente nella fase dell' opposizione avverso l'ingiunzione emessa, se sussiste un rischio non trascurabile che il consumatore interessato non proponga l'opposizione richiesta ( 18 ). 34. Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] ( 19 ), la Corte ha dichiarato che gli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13 non ostano a una norma giuridica nazionale che vieta al giudice nazionale di riesaminare d'ufficio il carattere abusivo delle clausole di un contratto qualora la legittimità di tutte le clausole di tale contratto sia già stata esaminata alla luce di tale direttiva e su di essa si sia statuito con decisione munita di autorità di cosa giudicata. Essa ha tuttavia precisato che, qualora il carattere abusivo di una o più clausole non sia stato valutato in sede di controllo del contratto controverso terminato con l'adozione di tale decisione, detta direttiva esige che il giudice investito di un successivo ricorso possa procedere all'esame di queste ultime. 35. Le sentenze [OSCURATO:PERSONA]( 20 ) e SPV Project si inseriscono nel solco di tale giurisprudenza. 36. Per quanto riguarda la sentenza [OSCURATO:PERSONA] , la Corte ha considerato che una normativa nazionale violava gli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13, letti alla luce del principio di effettività, in quanto, a causa dell'autorità di cosa giudicata, essa non consentiva al giudice dell'esecuzione ipotecaria di controllare d'ufficio il carattere abusivo delle clausole contrattuali né al consumatore, dopo la scadenza del termine di opposizione, di invocare esso stesso tale carattere abusivo. Infatti, sebbene il giudice che ha autorizzato l'esecuzione ipotecaria avesse certamente proceduto ad un esame d'ufficio delle clausole di cui trattasi, la decisione che autorizza tale esecuzione non conteneva alcuna motivazione , neppure sommaria, che consentisse di stabilire l'esistenza di tale esame. 37. Nella causa che ha dato luogo alla sentenza SPV Project , la Corte è stata chiamata a esaminare una normativa che vietava, nella fase dell'esecuzione, un esame d'ufficio del carattere eventualmente abusivo delle clausole contrattuali su cui era fondata un'ingiunzione di pagamento, in quanto un siffatto esame si considerava avvenuto e coperto dall'autorità di cosa giudicata anche in assenza di qualsiasi motivazione in tal senso nella decisione di pronuncia di tale ingiunzione. Nella sua sentenza, essa ha dichiarato che l’esigenza di una tutela giurisdizionale effettiva richiede che il giudice dell’esecuzione possa valutare, anche per la prima volta, tale carattere abusivo ( 21 ). La Corte ha in seguito precisato, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a. (Controllo d’ufficio del carattere abusivo delle clausole) , che tale conclusione vale vale a fortiori quando non si considera avvenuto alcun esame d’ufficio di detto carattere eventualmente abusivo delle clausole del contratto di cui trattasi ( 22 ). 38. Un divieto analogo era in discussione nella causa che ha dato luogo alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] , a causa di un meccanismo di decadenza che ostava a un nuovo controllo del carattere abusivo delle clausole contrattuali qualora un siffatto controllo fosse già stato effettuato da un giudice nella fase del procedimento d'ingiunzione di pagamento. Nella sua sentenza, la Corte ha tuttavia dichiarato che un siffatto divieto non contrasta con il principio di effettività qualora la decisione emessa nella fase del procedimento d'ingiunzione di pagamento esponga, anche sommariamente, i motivi per i quali si ritiene che le clausole di cui trattasi non avevano carattere abusivo e indichi che, in mancanza dell’esercizio dei mezzi di ricorso previsti dal diritto nazionale entro il termine impartito, al consumatore sarà preclusa la successiva contestazione del carattere eventualmente abusivo di tali clausole ( 23 ). 39. Secondo i governi slovacco e italiano tale giurisprudenza deve essere interpretata nel senso che il principio di effettività non è violato qualora la normativa nazionale di cui trattasi consenta al giudice, nell'ambito del procedimento che ha condotto all’emissione di un titolo esecutivo, di controllare il rispetto di un obbligo come quello previsto all'articolo 8 della direttiva 2008/48, anche se, successivamente, il giudice dell'esecuzione non dispone del potere di procedere a un nuovo esame nel merito di tale titolo ( 24 ). 40. Tale posizione non riflette il mio convincimento. 41. Ritengo, infatti, che l'interpretazione sostenuta da tali governi non derivi dalla giurisprudenza della Corte. 42. Dalla sentenza Finanmadrid e dalla giurisprudenza successiva risulta chiaramente che il rispetto del principio di effettività non può essere dedotto dal solo fatto che la normativa nazionale consente un controllo giurisdizionale del carattere potenzialmente abusivo delle clausole contrattuali di cui trattasi nella fase del procedimento che ha condotto all’emissione del titolo esecutivo. Una siffatta possibilità costituisce, infatti, una condizione necessaria, ma non sufficiente , per garantire l'effettività della tutela conferita ai consumatori dal diritto dell'Unione. 43. Rilevo, a tal riguardo, che, nelle premesse del suo ragionamento giuridico, la Corte sottolinea ormai in modo costante che il rispetto dei diritti dei consumatori non può essere garantito in assenza di un controllo «efficace» del carattere potenzialmente abusivo delle clausole contrattuali. Ne consegue, secondo la Corte, che le condizioni stabilite dalle legislazioni nazionali, alle quali si riferisce l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, non possono pregiudicare la «sostanza» del diritto, riconosciuto al consumatore in forza di tale disposizione, di non essere vincolato da una clausola reputata abusiva ( 25 ). 44. Tale principio trova un esempio nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] . È vero che la Corte ha ivi riconosciuto che la tutela dei consumatori non ha carattere assoluto e non impone ad un giudice nazionale di disapplicare le norme nazionali relative all'autorità di cosa giudicata. Essa ha tuttavia dichiarato che un controllo non può essere considerato efficace se è riconosciuta l’autorità di cosa giudicata a decisioni giurisdizionali dalla cui motivazione non risulti che un esame del carattere abusivo delle clausole contrattuali sia stato effettivamente realizzato ( 26 ). Infatti, una siffatta estensione di detta autorità di cosa giudicata avrebbe la conseguenza di ricomprendere situazioni in cui nessun controllo di tale carattere abusivo delle clausole contrattuali abbia potuto essere esercitato nel corso del procedimento nazionale considerato nel suo insieme. 45. In sintesi, il requisito di una motivazione da cui risulti il controllo esercitato d'ufficio da un giudice rivela che il mero riconoscimento, nel diritto nazionale, del potere di procedere a tale controllo non può essere sufficiente. Occorre anche che tale potere sia stato effettivamente esercitato e che la decisione giurisdizionale consenta di accertarne l'esercizio. 46. Nelle sue osservazioni scritte, il governo italiano propende per un'interpretazione più restrittiva della giurisprudenza appena esaminata. A suo avviso, il riconoscimento al giudice dell'esecuzione del potere di esaminare d'ufficio il carattere abusivo delle clausole di un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore si giustifica solo qualora il procedimento che ha portato all'emissione del titolo esecutivo non abbia consentito l'esercizio di un controllo a causa del suo carattere semplificato. 47. A mio avviso, se il carattere semplificato del procedimento può rivelare l'assenza di un siffatto controllo, la mera circostanza che una normativa nazionale consenta di procedervi non può essere sufficiente, alla luce della giurisprudenza della Corte, a dimostrare il rispetto del principio di effettività. Ritengo, infatti, che, per essere conforme a tale principio, una siffatta normativa debba essere concepita in modo tale che il consumatore benefici in ogni circostanza della «garanzia», per riprendere i termini della Corte ( 27 ), che un controllo giurisdizionale del rispetto delle disposizioni di cui trattasi del diritto del consumo interverrà in un qualsiasi momento del procedimento ( 28 ). 48. Inoltre, l'interpretazione difesa dal governo italiano porta, in sostanza, a far dipendere la tutela conferita al consumatore dalla sua partecipazione al procedimento che ha condotto all'adozione del titolo esecutivo nonché dall'esercizio di un ricorso avverso la decisione che costituisce tale titolo. Orbene, sebbene la Corte abbia ripetutamente affermato che «il rispetto del principio di effettività non può supplire integralmente alla completa passività del consumatore interessato»( 29 ), ritengo che la giurisprudenza sancisca un livello di tutela del consumatore più elevato e, correlativamente, adotti un concetto della sua passività nettamente più restrittivo di quello sotteso a tale interpretazione del governo italiano. 49. Occorre rilevare che, come risulta dalle sentenze [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , una normativa nazionale che esclude qualsiasi controllo, da parte del giudice dell'esecuzione, del carattere abusivo delle clausole contrattuali è compatibile con il principio di effettività solo se la decisione che autorizza l'esecuzione espone, in modo sufficientemente motivato, i motivi per cui le clausole di cui trattasi non presentano carattere abusivo. Tale decisione deve inoltre indicare chiaramente che, in mancanza di opposizione entro il termine previsto dal diritto nazionale, il consumatore sarà definitivamente privato della possibilità di far valere successivamente il carattere abusivo di tali clausole ( 30 ). In assenza di una tale motivazione e di una siffatta indicazione, il consumatore non sarebbe in grado di valutare, con piena cognizione di causa, l’opportunità di proporre un ricorso contro detta decisione. Di conseguenza, non può essergli imputata alcuna condotta passiva. 50. Peraltro, la mancata partecipazione del consumatore al procedimento di merito non può, di per sé, giustificare l'interpretazione sostenuta dal governo italiano né comportare la perdita della tutela conferitagli dal diritto dell'Unione ( 31 ). Sulla possibilità di trasporre tale giurisprudenza alle violazioni dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 51. Nelle sue osservazioni scritte, il governo slovacco sostiene che la giurisprudenza finora esaminata non può essere trasposta alle situazioni caratterizzate da una violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, e dell'articolo 23 della direttiva 2008/48. A suo avviso, queste ultime disposizioni si distinguono dagli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13 tanto per la loro natura quanto per le finalità che perseguono. Pertanto, i principi elaborati dalla Corte nell'ambito dell'interpretazione di queste ultime non troverebbero applicazione mutatis mutandis all'articolo 8, paragrafo 1, e all'articolo 23 della direttiva 2008/48. 52. La tesi difesa da tale governo può essere riassunta come segue. Mentre l'articolo 6 della direttiva 93/13 prevede che le clausole abusive non vincolano il consumatore, l'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di garantire il rispetto di un obbligo di comportamento consistente, per il creditore, nel verificare preliminarmente il merito creditizio del consumatore. Tale disposizione non incide quindi direttamente sul contenuto delle clausole contrattuali convenute tra il professionista e il consumatore. Pertanto, la sua violazione non può, di per sé, comportare la nullità delle clausole contrattuali di cui trattasi, a differenza del meccanismo istituito dall'articolo 7 della direttiva 93/13. Secondo tale analisi, la violazione dell'obbligo di verifica della solvibilità richiede unicamente l'attuazione delle misure necessarie per garantire l'effettiva applicazione delle sanzioni previste dal diritto nazionale, conformemente all'articolo 23 della direttiva 2008/48. 53. Mi risulta difficile individuare la pertinenza di una siffatta distinzione. Infatti, l'obbligo di rilevare d'ufficio una violazione del diritto del consumo si basa sulla considerazione che la disposizione di cui trattasi tutela un interesse pubblico di importanza tale da giustificare l'intervento del giudice indipendentemente da qualsiasi iniziativa del consumatore. Esso trova altresì il suo fondamento nel ruolo fondamentale che tale disposizione svolge nella realizzazione degli obiettivi perseguiti dallo strumento normativo di cui fa parte. 54. In tali circostanze, dal momento che è ammesso che un siffatto obbligo esista con riferimento a una determinata disposizione, la natura di tale disposizione e gli effetti giuridici connessi alla sua violazione mi sembrano irrilevanti ai fini dell'applicazione della giurisprudenza della Corte relativa alle modalità procedurali che disciplinano l'attuazione di tale obbligo. Applicazione al caso concreto 55. Ai sensi del diritto slovacco, i giudici dell'esecuzione sono competenti solo per le questioni relative allo svolgimento dell'esecuzione e al controllo della sua legittimità. Per contro, le controversie vertenti su diritti sostanziali rientrano, in linea di principio, nella competenza dei giudici ordinari, chiamati a statuire nell'ambito del procedimento civile contenzioso. In generale, il giudice dell’esecuzione è vincolato dal titolo esecutivo risultante dalla decisione emessa dal giudice ordinario e non può procedere a un riesame del merito di quest’ultima ( 32 ). Tale divieto imposto al giudice dell’esecuzione non discende dal carattere definitivo di tale decisione, ma semplicemente dalla separazione tra processo di cognizione e processo di esecuzione, rispondente a considerazioni di certezza del diritto ( 33 ). 56. Un siffatto divieto incondizionato non sembra tuttavia conforme al principio di effettività in una situazione come quella di cui al procedimento principale. 57. Infatti, dal titolo esecutivo non emerge che si sia proceduto ad alcun esame d'ufficio del rispetto dell'obbligo, enunciato all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, di valutare il merito creditizio del consumatore. Esso non contiene neppure indicazioni secondo cui, in mancanza di ricorso proposto entro il termine previsto dal diritto nazionale, al consumatore sarebbe definitivamente preclusa la possibilità di invocare successivamente la violazione di tale obbligo. 58. In tali condizioni, e fatte salve le valutazioni che spetta al giudice del rinvio effettuare, non si può sostenere, come fa il governo italiano, che la consumatrice interessata abbia dato prova di un comportamento «doppiamente inerte» per il solo motivo che, da un lato, non è comparsa nel procedimento dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] súd Považská [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale del distretto di Považská [OSCURATO:PERSONA]) e, dall’altro, non ha proposto un ricorso contro la decisione emessa da quest’ultimo. Infatti, tenuto conto della giurisprudenza sopra esaminata, un comportamento siffatto non potrebbe essere interpretato nel senso di una rinuncia ad avvalersi dei diritti che il diritto dell’Unione le attribuisce. 59. In tali circostanze, e alla luce delle considerazioni che precedono, il principio di effettività richiede che la normativa slovacca consenta al giudice dell'esecuzione di esercitare un controllo nel merito del titolo esecutivo per verificare, eventualmente per la prima volta, il rispetto dell’obbligo di valutare il merito creditizio del consumatore e trarne le conseguenze giuridiche previste dal diritto nazionale ( 34 ). 60. Pertanto, propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che gli articoli 8 e 23 della direttiva 2008/48, letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, nonché alla giurisprudenza nazionale successiva, che non consentono al giudice dell'esecuzione di verificare d'ufficio il rispetto, da parte del creditore, di tale obbligo e, in caso di violazione di detto obbligo, di applicare le sanzioni previste dal diritto nazionale, qualora tale controllo non sia stato effettuato da un giudice nell'ambito del procedimento che ha portato alla formazione del titolo esecutivo. Conclusione 61. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere come segue alla questione pregiudiziale sollevata dall'Ústavný súd Slovenskej republiky (Corte costituzionale della Repubblica slovacca): Gli articoli 8 e 23 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE, letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che: ostano a una normativa nazionale, nonché alla giurisprudenza nazionale successiva, che non consentono al giudice dell'esecuzione di verificare d'ufficio il rispetto, da parte del creditore, dell'obbligo di valutare il merito creditizio del consumatore e, in caso di violazione di tale obbligo, di applicare le sanzioni previste dal diritto nazionale, qualora tale controllo non sia stato effettuato da un giudice nell'ambito del procedimento che ha portato alla formazione del titolo esecutivo. 1 Lingua originale: il francese. 2 GU 2008, L 133, pag. 66. 3 Si tratta di un funzionario dello Stato che compie autonomamente atti per un organo giurisdizionale su delega di un giudice. 4 V., per quanto riguarda la direttiva n. 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU 1999, L 171, pag. 12), sentenza del 3 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA] (C-32/12, EU:C:2013:637, point 39); v., riguardo all'articolo 4 della direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (GU 1985, L 372, pag. 31), sentenza del 17 dicembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] (C-227/08, EU:C:2009:792, punto 29); v., con riferimento all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29), sentenza del 4 giugno 2009, Pannon GSM (C-243/08, EU:C:2009:350, punto 32). V., per quanto riguarda la direttiva 2008/48, sentenza del 21 aprile 2016, Radlinger e Radlingerová (C-377/14, EU:C:2016:283, punto 70). 5 V. sentenza del 4 giugno 2020, [OSCURATO:PERSONA] (C-495/19, EU:C:2020:431, punto 30 e giurisprudenza citata). 6 V. sentenza del 29 febbraio 2024, [OSCURATO:PERSONA] (C-724/22, in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]», EU:C:2024:182, punto 56 e giurisprudenza citata). 7 V. sentenza del 21 aprile 2016, Radlinger e Radlingerová (C-377/14, EU:C:2016:283, punto 64). 8 Sentenza del 5 marzo 2020 (C-679/18, in prosieguo: la «sentenza OPR-Finance», EU:C:2020:167). 9 V. considerando 26 della direttiva 2008/48. 10 V. sentenza OPR-Finance (punti 20 e 21). 11 V. sentenza OPR-Finance (punto 22). 12 V. sentenza OPR-Finance (punti 21 e 23). V., altresì, sentenza del 24 ottobre 2024, Horyzont (C-339/23, EU:C:2024:918, punto 31). 13 V. sentenza del 4 maggio 2023, BRD [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C-200/21, EU:C:2023:380, punto 28 e giurisprudenza citata). 14 V. sentenza del 17 maggio 2022, SPV Project 1503 e a. (C-693/19 e C-831/19; in prosieguo: la «sentenza SPV Project», EU:C:2022:395, punto 60 e giurisprudenza citata). 15 V. sentenza del 19 marzo 2026, UniCredit [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C-679/24, EU:C:2026:223, punto 64 e giurisprudenza citata). 16 L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 stabilisce che «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive». L’articolo 7, paragrafo 1, della medesima direttiva così recita: «[OSCURATO:PERSONA] membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori». 17 Sentenza del 18 febbraio 2016 (C-49/14; in prosieguo: la «sentenza Finanmadrid», EU:C:2016:98). 18 Sentenza Finanmadrid (punti 45, 46 e 52). 19 Sentenza del 26 gennaio 2017 (C-421/14, EU:C:2017:60). 20 Sentenza del 17 maggio 2022 (C-600/19; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]», EU:C:2022:394). 21 Sentenza SPV Project (punti 65 e 66). 22 Sentenza del 18 gennaio 2024 (C-531/22, EU:C:2024:58, punto 59). 23 Sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 52). 24 Occorre rilevare che il legislatore slovacco sembra esso stesso sostenere tale interpretazione, come risulta dall’articolo 53, paragrafo 3, lettera e), dello zákon č. 233/1995 Z. z. Exekučný poriadok (legge n. 233/1995 del 14 settembre 1995, codice delle procedure civili di esecuzione, [OSCURATO:PERSONA]). In forza di tale disposizione, il giudice respinge la domanda di esecuzione se il titolo esecutivo è stato emesso nell'ambito di un procedimento in cui non era possibile invocare o controllare clausole abusive, e in cui l’esistenza di una clausola abusiva incide sul diritto di cui si chiede l'esecuzione e che deriva da un contratto stipulato con un consumatore. 25 V. sentenza del 17 maggio 2022, [OSCURATO:PERSONA] (C-869/19, EU:C:2022:397, punti 30 e 31 e giurisprudenza citata). 26 [OSCURATO:PERSONA] (punti 42 e 50). 27 V. sentenza del 20 settembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] Slovensko (C-448/17, EU:C:2018:745, punto 49). V., inoltre, la sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punti 37 e 38). 28 Occorre rilevare che la Corte ritiene che la tutela del consumatore non possa essere considerata effettiva quando il controllo del carattere abusivo delle clausole contrattuali avviene solo dopo l'esecuzione forzata. Infatti, se l'esecuzione viene portata a termine prima che il giudice di merito si pronunci, il consumatore beneficerà soltanto di una tutela a posteriori, limitata al risarcimento delle conseguenze del danno subito. Una siffatta tutela è giudicata incompleta e insufficiente a garantire la piena effettività di tale tutela. V. sentenze del 26 giugno 2019, [OSCURATO:PERSONA] (C-407/18, EU:C:2019:537, punti 61 e 62), e del 17 maggio 2022, [OSCURATO:PERSONA] (C-725/19, EU:C:2022:396, punti 54 e segg.). 29 V. sentenza del 18 dicembre 2025, Soledil (C‑320/24, EU:C:2025:993, punto 41 e giurisprudenza citata). 30 [OSCURATO:PERSONA] (punto 51) e [OSCURATO:PERSONA] (punti 45 e 48). 31 V., a tal riguardo, sentenza del 6 ottobre 2009, [OSCURATO:PERSONA] (C‑40/08, EU:C:2009:615). 32 Dalla decisione di rinvio risulta che l'unica eccezione prevista dal diritto slovacco riguarda il procedimento d'ingiunzione di pagamento. 33 Tale regime procedurale è lungi dall'essere proprio dell'ordinamento giuridico slovacco. A tal riguardo, il governo italiano rileva, nelle sue osservazioni scritte, che la Corte suprema di cassazione (Italia) ha dichiarato che, in sede di opposizione esecutiva, opera il principio dell'«intangibilità del titolo esecutivo» che si applica a tutti i fatti anteriori o coevi alla sua formazione e alla sua definitività. Tale principio deriva dalla riserva al giudice di merito di qualsiasi questione relativa alla fondatezza del diritto sancito dal titolo esecutivo. Ne consegue che, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l’efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo. 34 Si tratterebbe, nel caso di specie, di una sanzione consistente nella perdita, da parte del creditore, del diritto al pagamento degli interessi.
Sentenza Corte di giustizia UE/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris