CassazionedecretoSezione 7Decisione del 16 gennaio 2023
Cassazione n. 39048/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2023 della Corte di appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bar?: con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] a pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., commesso a Bisceglie il 4 luglio 2015. 2. Con unico motivo di ricorso, ribadito con la memori proposta in vista della trattazione dell'odierna udienza, [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento della sentenza e denuncia violazione di legge (art. 178, lett. c) cod. proc. pen.) per omessa notifica all'imputato del decreto di citazione all'udienza in appello in quanto erroneamente si era ritenuta eseguita la notifica del decreto di citazione all'udienza di appello a mani del padre dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è stato assegnato alla Settima Sezione Penale della Corte perché il motivo di ricorso appariva manifestamente infondato, ritenendo condivisibili le conclusioni svolte nella sentenza impugnata sulla regolare notifica del decreto di citazione in appello per l'udienza del 16 gennaio 2023 conclusione che non è condivisa dal Collegio che, viceversa, ritiene fondato il motivo di ricorso dell'imputato, sebbene la intervenuta estinzione del reato per prescrizione osti all'annullamento con rinvio della sentenza che, pertanto, deve essere annullata senza rinvio con declaratoria di prescrizione del reato. Evidente, infatti, l'errore in cui è incorsa la Corte di appello di Bari poiché la raccomandata in atti, attestante la consegna all'imputato, fa riferimento a persona diversa ([OSCURATO:PERSONA]) e reca diverso numero di procedimento in appello (RG 3471/2016) a fronte di quello 1654/22021 relativo al procedimento a carico di francesco Miscioscia definito all'udienza del 16 gennaio 2023. 2.La sentenza impugnata non può, tuttavia, essere annullata con rinvio dovendo rilevarsi, in presenza di ricorso che non è, per le ragioni illustrate, inammissibile, la intervenuta prescrizione del reato poiché, avuto riguardo alla data di commissione del fatto, anche tenuto conto della sospensione per giorni sessanta, il reato di resistenza si è prescritto il 4 marzo 2023. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il