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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 aprile 2022

Cassazione n. 21783/2022

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 19355-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Oggetto Ricorso cumulativo Lavoratori turnisti CCNL comparto SANITA’ R.G.N. 19355/2016 Cron.

Rep.

Ud. 12/04/2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro L'A.O.R.N.

"SANT'ANNA E [OSCURATO:PERSONA]", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso le sentenz e: n. 836/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/02/2016 R.G.N. 7643/2012; n. 111 6/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 02/03/2016 R.G.N. 10476/2011; n. 1776 /2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/03/2016 R.G.N. 1570 /2012 ; n. 4631 /2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/07/2016 R.G.N. 10487 /201 1; n. 8 17 6/201 5 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 14/03/2016 R.G.N. 1375 /2012 ; n. 2584 /2016 della CORTE3 D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/04/2016 R.G.N. 1479 /2012 ; n. 4999 /2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/07/2016 R.G.N. 4863/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d’Appello di Napoli con sette distinte sentenze, rispettivamente: -1) nr. 836/2016, resa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -2) nr. 1116/2016, resa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -3) nr. 1776/2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -4) nr. 8176/2015, relativa a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -5) nr. 4631/2016, relativa a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -6) nr. 2584/2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; -7) nr. 4999/2016, nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] accoglieva gli appelli proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] A.O.R.N.

SANT’ANNA E [OSCURATO:PERSONA] di Caserta (in prosieguo: la AZIENDA) avverso le sentenze emesse, in distinti giudizi, dal Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA]. 2.Per l’effetto, in riforma delle sentenze impugnate, rigettava la domanda originaria degli appellati, lavoratori turnisti della AZIENDA, per il pagamento del compenso previsto dall’articolo 9 [OSCURATO:PERSONA]’ 2001 in caso di lavoro prestato nelle festività infrasettimanali. 3.Nella sette sentenze, sostanzialmente sovrapponibili nei contenuti, la Corte territoriale riteneva che il compenso richiesto non fosse cumulabile con l’indennità percepita dai lavoratori per il servizio di turno prestato in giorno festivo, ai sensi dell’articolo 44, comma dodici, del CCNL 1.9.1995, i cui importi erano stati aggiornati dal successivo CCNL 19.4.2001. 4.Hanno proposto ricorso cumulativo avverso dette sentenze [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], articolato in un unico motivo di censura, cui ha resistito la AZIENDA con controricorso. 5.Le parti hanno depositato memoria. 6.La causa, già avviata alla trattazionecamerale, è stata rinviata a nuovo ruolo per la fissazione della udienza pubblica con ordinanze del 28 ottobre 2021. 7.Il PG ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo del ricorso cumulativo si denuncia la violazione e falsa applicazione ― ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.― della legge 23 aprile 1952 nr. 520 e della legge 31 marzo 1954 nr. 90, dell’articolo 9 CCNL [OSCURATO:PERSONA] 2001 e dell’articolo 44 CCNL [OSCURATO:PERSONA] 1999, assumendo l’erroneità della interpretazione delle norme contrattuali accolta nelle sentenze impugnate e sostenendo la cumulabilità della indennità di turno festivo, percepita dai lavoratori , con il compenso previsto per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali. 2.In via pregiudiziale va accolta la eccezione di inammissibilità del ricorso cumulativo sollevata dalla AZIENDA controricorrente. 3.La possibilità di impugnare con un unico atto più sentenze diverse è stata riconosciuta da questa Corte nel caso in cui le sentenze o i provvedimenti impugnati siano pronunciati non solo tra le medesime parti ma anche nell'ambito del medesimo procedimento, ancorché in diversi gradi o fasi, come nel caso: di sentenza non definitiva oggetto di riserva di impugnazione e di successiva sentenza definitiva; di sentenza revocanda e di sentenza conclusiva del giudizio di revocazione; di sentenza di rinvio e di sentenza di rigetto della istanza di revocazione allorché le due impugnazioni siano rivolte contro capi identici o almeno connessi delle due pronunzie; di sentenze di grado diverso pronunciate nella medesima causa, che investano l'una il merito e l'altra una questione pregiudiziale (Cassazione civile sez. trib., 19/12/2019, n.33895; sez.

VI, 15/09/2014,n.19470; sez.

II, 05/07/2013, n.16861). 4.Per il processo tributario, Cass SU 16 febbraio 2009 nr. 3692, risolvendo un contrasto di giurisprudenza, ha ammesso la possibilità del ricorso cumulativo avverso sentenze emesse in procedimenti diversi, allorchè essi non solo attengano al medesimo rapporto giuridico di imposta (pur riguardando situazioni giuridiche formalmente distinte in quanto riferite a diverse annualità) ma dipendano per intero dalla soluzione di una identica questione di diritto comune a tutte le cause ed in ipotesi suscettibile di dare vita ad un giudicato rilevabile d'ufficio in tutte le cause relative al medesimo rapporto di imposta (conf.

Cassazione civile sez. trib., 22/02/2017, n.4595; 03/04/2013, n.8075; 07/05/2010, n.11186). 5.Un isolato precedente ha ritenuto, più in generale, ammissibile l'impugnativa cumulativa proposta con unico atto avverso diverse sentenze allorché i relativi procedimenti, pur riguardando situazioni giuridiche formalmente distinte, dipendano per intero dalla soluzione tra le stesse parti di un'identica questione di diritto (Cass. n. 6063/2015). 6.Fuori da queste ipotesi specifiche, la giurisprudenza è consolidata nell'escludere la possibilità, per le parti, di effettuare la scelta della trattazione congiunta di diverse cause davanti al giudice di legittimità. 7.Solo al momento dell'iniziale introduzione del giudizio, il nostro sistema consente a più parti di riunirsi per l'esercizio congiunto di azioni, collegate dalla connessione degli oggetti e dei titoli o dalla comunanza di questioni da risolvere, mentre, nel prosieguo della vertenza, la facoltà, o l'obbligo, di riunire i processi sono rimessi solo al giudice (cfr. Cass., Sez.

U, n. 12562 del 15/12/1998; Cass., Sez.

U, n. 5 del 01/02/1999; Cass., Sez.

L, n. 39 del 03/01/1986; Cass. Sez.

L, n. 2741 del 06/03/1992; Cass., Sez. 1, n. 342 del 13/01/1993; Cass. Sez.

L, n. 9187 del 22/10/1996; Cass., Sez. 2, n. 69 del 04/01/2002; Cass., Sez. 6-L, n. 19470 del 15/09/2014). 8.In particolare, le sopra ricordate aperture della giurisprudenza di legittimità circa la possibilità di impugnare con unico atto sentenze rese in procedimenti formalmente diversi concernono ipotesi nelle quali vi sia identità di parti (oltre che di questioni trattate),mentre è stato costantemente ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione proposto, contestualmente e con un unico atto, contro sentenze diverse, pronunciate dal giudice del merito in procedimenti formalmente e sostanzialmente distinti che concernano soggetti anch'essi parzialmente diversi (Cassazione civile sez. trib., 19/12/2019, n.33895; sez.

II, 06/08/2019, n.21005; sez.

VI, 15/09/2014, n.19470). 9.Per i motivi appena evidenziati, deve essere dichiarata l' inammissibilità del ricorso per cassazione, promosso collettivamente da parti soccombenti diverse in giudizi di appello distinti.

10. Resta assorbita l’ulteriore eccezione di inammissibilità opposta dalla AZIENDA controricorrente in riferimento al ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza nr. 1776/2016.

11. Il ricorso cumulativo deve essere, in conclusione, dichiarato inammissibile.

12. Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

13. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto-ai sensi dell’art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 DPR 115/2002) -della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass.

SU 20 febbraio 2020 n. 4315).

PQM La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso.

Condanna leparti ricorrent i al pagamento delle spese, che liquida in € 200 per spese ed € 2.400 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricors

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 19355-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Oggetto Ricorso cumulativo Lavoratori turnisti CCNL comparto SANITA’ R.G.N. 19355/2016 Cron. Rep. Ud. 12/04/2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro L'A.O.R.N. "SANT'ANNA E [OSCURATO:PERSONA]", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso le sentenz e: n. 836/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/02/2016 R.G.N. 7643/2012; n. 111 6/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 02/03/2016 R.G.N. 10476/2011; n. 1776 /2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/03/2016 R.G.N. 1570 /2012 ; n. 4631 /2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/07/2016 R.G.N. 10487 /201 1; n. 8 17 6/201 5 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 14/03/2016 R.G.N. 1375 /2012 ; n. 2584 /2016 della CORTE3 D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/04/2016 R.G.N. 1479 /2012 ; n. 4999 /2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/07/2016 R.G.N. 4863/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d’Appello di Napoli con sette distinte sentenze, rispettivamente: -1) nr. 836/2016, resa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -2) nr. 1116/2016, resa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -3) nr. 1776/2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -4) nr. 8176/2015, relativa a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -5) nr. 4631/2016, relativa a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -6) nr. 2584/2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; -7) nr. 4999/2016, nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] accoglieva gli appelli proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] A.O.R.N. SANT’ANNA E [OSCURATO:PERSONA] di Caserta (in prosieguo: la AZIENDA) avverso le sentenze emesse, in distinti giudizi, dal Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA]. 2.Per l’effetto, in riforma delle sentenze impugnate, rigettava la domanda originaria degli appellati, lavoratori turnisti della AZIENDA, per il pagamento del compenso previsto dall’articolo 9 [OSCURATO:PERSONA]’ 2001 in caso di lavoro prestato nelle festività infrasettimanali. 3.Nella sette sentenze, sostanzialmente sovrapponibili nei contenuti, la Corte territoriale riteneva che il compenso richiesto non fosse cumulabile con l’indennità percepita dai lavoratori per il servizio di turno prestato in giorno festivo, ai sensi dell’articolo 44, comma dodici, del CCNL 1.9.1995, i cui importi erano stati aggiornati dal successivo CCNL 19.4.2001. 4.Hanno proposto ricorso cumulativo avverso dette sentenze [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], articolato in un unico motivo di censura, cui ha resistito la AZIENDA con controricorso. 5.Le parti hanno depositato memoria. 6.La causa, già avviata alla trattazionecamerale, è stata rinviata a nuovo ruolo per la fissazione della udienza pubblica con ordinanze del 28 ottobre 2021. 7.Il PG ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo del ricorso cumulativo si denuncia la violazione e falsa applicazione ― ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.― della legge 23 aprile 1952 nr. 520 e della legge 31 marzo 1954 nr. 90, dell’articolo 9 CCNL [OSCURATO:PERSONA] 2001 e dell’articolo 44 CCNL [OSCURATO:PERSONA] 1999, assumendo l’erroneità della interpretazione delle norme contrattuali accolta nelle sentenze impugnate e sostenendo la cumulabilità della indennità di turno festivo, percepita dai lavoratori , con il compenso previsto per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali. 2.In via pregiudiziale va accolta la eccezione di inammissibilità del ricorso cumulativo sollevata dalla AZIENDA controricorrente. 3.La possibilità di impugnare con un unico atto più sentenze diverse è stata riconosciuta da questa Corte nel caso in cui le sentenze o i provvedimenti impugnati siano pronunciati non solo tra le medesime parti ma anche nell'ambito del medesimo procedimento, ancorché in diversi gradi o fasi, come nel caso: di sentenza non definitiva oggetto di riserva di impugnazione e di successiva sentenza definitiva; di sentenza revocanda e di sentenza conclusiva del giudizio di revocazione; di sentenza di rinvio e di sentenza di rigetto della istanza di revocazione allorché le due impugnazioni siano rivolte contro capi identici o almeno connessi delle due pronunzie; di sentenze di grado diverso pronunciate nella medesima causa, che investano l'una il merito e l'altra una questione pregiudiziale (Cassazione civile sez. trib., 19/12/2019, n.33895; sez. VI, 15/09/2014,n.19470; sez. II, 05/07/2013, n.16861). 4.Per il processo tributario, Cass SU 16 febbraio 2009 nr. 3692, risolvendo un contrasto di giurisprudenza, ha ammesso la possibilità del ricorso cumulativo avverso sentenze emesse in procedimenti diversi, allorchè essi non solo attengano al medesimo rapporto giuridico di imposta (pur riguardando situazioni giuridiche formalmente distinte in quanto riferite a diverse annualità) ma dipendano per intero dalla soluzione di una identica questione di diritto comune a tutte le cause ed in ipotesi suscettibile di dare vita ad un giudicato rilevabile d'ufficio in tutte le cause relative al medesimo rapporto di imposta (conf. Cassazione civile sez. trib., 22/02/2017, n.4595; 03/04/2013, n.8075; 07/05/2010, n.11186). 5.Un isolato precedente ha ritenuto, più in generale, ammissibile l'impugnativa cumulativa proposta con unico atto avverso diverse sentenze allorché i relativi procedimenti, pur riguardando situazioni giuridiche formalmente distinte, dipendano per intero dalla soluzione tra le stesse parti di un'identica questione di diritto (Cass. n. 6063/2015). 6.Fuori da queste ipotesi specifiche, la giurisprudenza è consolidata nell'escludere la possibilità, per le parti, di effettuare la scelta della trattazione congiunta di diverse cause davanti al giudice di legittimità. 7.Solo al momento dell'iniziale introduzione del giudizio, il nostro sistema consente a più parti di riunirsi per l'esercizio congiunto di azioni, collegate dalla connessione degli oggetti e dei titoli o dalla comunanza di questioni da risolvere, mentre, nel prosieguo della vertenza, la facoltà, o l'obbligo, di riunire i processi sono rimessi solo al giudice (cfr. Cass., Sez. U, n. 12562 del 15/12/1998; Cass., Sez. U, n. 5 del 01/02/1999; Cass., Sez. L, n. 39 del 03/01/1986; Cass. Sez. L, n. 2741 del 06/03/1992; Cass., Sez. 1, n. 342 del 13/01/1993; Cass. Sez. L, n. 9187 del 22/10/1996; Cass., Sez. 2, n. 69 del 04/01/2002; Cass., Sez. 6-L, n. 19470 del 15/09/2014). 8.In particolare, le sopra ricordate aperture della giurisprudenza di legittimità circa la possibilità di impugnare con unico atto sentenze rese in procedimenti formalmente diversi concernono ipotesi nelle quali vi sia identità di parti (oltre che di questioni trattate),mentre è stato costantemente ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione proposto, contestualmente e con un unico atto, contro sentenze diverse, pronunciate dal giudice del merito in procedimenti formalmente e sostanzialmente distinti che concernano soggetti anch'essi parzialmente diversi (Cassazione civile sez. trib., 19/12/2019, n.33895; sez. II, 06/08/2019, n.21005; sez. VI, 15/09/2014, n.19470). 9.Per i motivi appena evidenziati, deve essere dichiarata l' inammissibilità del ricorso per cassazione, promosso collettivamente da parti soccombenti diverse in giudizi di appello distinti. 10. Resta assorbita l’ulteriore eccezione di inammissibilità opposta dalla AZIENDA controricorrente in riferimento al ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza nr. 1776/2016. 11. Il ricorso cumulativo deve essere, in conclusione, dichiarato inammissibile. 12. Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. 13. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto-ai sensi dell’art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 DPR 115/2002) -della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315). PQM La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Condanna leparti ricorrent i al pagamento delle spese, che liquida in € 200 per spese ed € 2.400 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricors
Sentenza Cassazione n. 21783/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris