CassazionedecretoSezione 6Decisione del 22 maggio 2023
Cassazione n. 25846/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2023 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per dichiarare inammissibile il ricorso; sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 22 giugno 2023, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., commesso il 2 ottobre 2015. 4a La Corte di appello ha confermato il trattamento sanzionatorio con applicazione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata nel quinquennio. 2.Con unico motivo di ricorso, il difensore dell'imputato chiede l'annullamento della sentenza impugnata denunciando vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 157 cod. pen., poiché la Corte di appello non si è avveduta, a fronte di sentenza di primo grado emessa il 29 ottobre 2015, che alla data di emissione del decreto di citazione per il giudizio di appello (emesso il 22 maggio 2023), era decorso il termine di prescrizione ordinaria, di anni sei, tra la sentenza di primo grado e il successivo atto interruttivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Come correttamente rilevato nel ricorso, il primo atto interruttivo della prescrizione, successivo alla sentenza del 28 ottobre 2015, emessa a seguito di giudizio direttissimo, è intervenuto solo in data 22 maggio 2023 quando la Corte di appello ha emesso il decreto di citazione a giudizio e, quindi, oltre il termine di sei anni che costituisce il termine di prescrizione breve, o interfasica, anche in presenza di recidiva reiterata e infraquinquennale. Ritiene il Collegio che, ai fini del computo del termine di prescrizione ordinaria, debba darsi seguito al principio secondo cui, nel caso in cui un delitto sia punito, nel massimo, con la pena inferiore a sei anni di reclusione, ove sia contestata una circostanza ad effetto speciale, per determinare il tempo necessario a prescrivere l'aumento per detta aggravante va calcolato sul massimo edittale e non sul termine di sei anni, con la conseguenza che il termine di sei anni costituisce il termine ordinario di prescrizione del reato (Sez. 3, n. 26868 del 19/04/2019, PG [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276016). Tale conclusione si fonda sulle previsioni recate in materia dall'art. 157, primo comma, cod. pen. secondo cui "la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto" e dal successivo comma secondo che stabilisce che "per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante".Di conseguenza, come si desume dalle disposizioni appena indicate, per determinare il tempo necessario a prescrivere il reato, occorre tener conto dell'aumento massimo delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, da applicarsi sulla pena massima prevista per il singolo reato, e non, sul termine di sei anni, ove, come nella specie, il delitto sia punito, nel massimo, con una pena inferiore a quel termine, termine di sei anni che, costituisce, comunque, il termine minimo di prescrizione in relazione ai delitti. 2. Non ignora il Collegio il tenore di diverso orientamento, che disattende tale modalità di computo, evidenziando che l'applicazione dell'aumento per effetto delle circostanze ad effetto speciale debba esser effettuato sulla durata di anni sei - fissata quale pena base minima di prescrizione, in relazione ai delitti - osservando che tale modalità di computo non viola il divieto di bis in idem (cfr. ex multis Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisiccè, Rv. 285267). Seguendo tale orientamento l'aumento di pena di due terzi per la recidiva reiterata e infraquinquennale andrebbe, pertanto, computato sul temine di anni sei e, quindi, il termine ordinario di prescrizione non sarebbe maturato. Si tratta, tuttavia, ad avviso del Collegio, di argomentazioni che non si confrontano con il tenore letterale delle disposizioni normative innanzi richiamate (art. 157, comma primo e secondo, cod. pen.), specifiche in materia di prescrizione e della determinazione della prescrizione la cui durata va ragguagliata alla pena edittale stabilita dalla legge, e, comunque, determinata per un tempo non inferiore a sei anni iKdettalpoi, i criteri per determinare il tempo necessario a prescrivere, anche in presenza di circostanze. 3.Sulla base delle su esposte considerazioni s'impone, conclusivamente, l'annullamento della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta pres