CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 maggio 2026
Cassazione n. 15856/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] edall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 2175/2024 depositata 29luglio 2024;Udita la relazione svolta nella adunanza del 12 marzo 2026 dalla ConsiglieraStefania Billi.Numero registro generale 6688/2025Numero sezionale 2319/2026Numero di raccolta generale 15856/2026Data pubblicazione 23/05/2026Oggetto della controversia è un avviso di accertamento (n. 46978), emesso dalcomune di [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi ricorrente) nei confronti di MarinaMaria Chiappa (d’ora in poi controricorrente) avente ad oggetto il pagamentodella Tasi per l’anno 2015, con cui si contesta l’omessa presentazione delladenuncia di possesso di fabbricato rientrante in un piano di recupero.La CTP ha accolto il ricorso sul presupposto dell’intervenuta decadenza delcomune dal potere di accertamento.La CTR ha confermato la decisione del primo giudice, sulla base delle seguentiragioni:- la questione è l’individuazione del dies a quo rilevante ai fini delladecadenza del potere di accertamento del comune in materia di tributilocali;- il termine è fissato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo aquello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovutoessere effettuati” (art. 1, comma 161, Legge n. 296/2006);- nel caso, dunque, in cui il contribuente abbia omesso la presentazione delladenuncia, per individuare il dies a quo deve farsi riferimento al termineentro il quale egli avrebbe dovuto presentarla e cioè l’anno successivorispetto a quello a cui la dichiarazione si riferisce; pertanto, nel caso diomessa presentazione della dichiarazione, il Comune competente ha untermine più ampio, dispone di un anno in più per effettuare l’accertamentodel tributo;- tuttavia, vigendo ai fini IMU il principio dell’ultrattività della dichiarazionesecondo il quale il contribuente non deve presentare la dichiarazione ognianno qualora non si siano presentati eventi che ne determinano l’obbligo,l’eventuale omissione dichiarativa avrà effetto sanzionatorio anche per glianni successivi; in tal caso non potrà trovare applicazione anche per leannualità successive l’estensione di un anno dei termini di accertamento;- nel caso in esame di omissione della dichiarazione anche per le annualitàsuccessive, il termine di un anno in più per la notifica dell’atto diNumero registro generale 6688/2025Numero sezionale 2319/2026Numero di raccolta generale 15856/2026accertamento riguarderà solo l’anno in cui si è verificata la primaData pubblicazione 23/05/2026omissione;- pertanto, essendo sorto l’obbligo di denuncia in anni precedenti al 2012 edessendo stata effettuata la notifica dell’avviso di accertamento per l’anno2015 nel dicembre 2021, risulta violato il termine decadenziale previstodalla norma.Il ricorrente ha proposto ricorso fondato su un motivo, la controricorrente si ècostituita con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo il ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. dell’art. 1, comma 161, l. n. 296del 2006 e dell’art. 13, comma 12 ter, d.l. n. 201 del 2011. Evidenzia l’erroneitàdella sentenza che, pur partendo dal dato normativo dell’art. 1, comma 161, l.n. 296 del 2006, non ha tenuto conto del previsto termine di 90 per lapresentazione della dichiarazione.1.1. Il motivo è infondato per le ragioni di seguito esposte.Risulta dalla sentenza impugnata che l’oggetto della controversia riguardava«una serie di avvisi di accertamento a fini IMU e TASI, per gli anni dal 2012 al2016, ai soci della [OSCURATO:PERSONA] e Antonio, tra cui il ricorrente,coltivatori diretti, in relazione a immobili agricoli inseriti in un Piano di RecuperoEdilizio, adottato con deliberazione del Consiglio comunale nel 2007, richiestodal contribuente e dagli altri comproprietari lottizzanti, che avevano presentatoun progetto che prevedeva la demolizione di alcuni fabbricati e la costruzione didiversi appartamenti da destinare ad edilizia residenziale e autorimesse.Progetto in corso di realizzazione. La questione, in particolare, riguardava unfabbricato rientrante nel piano di recupero, a dire del Comune ancoraerroneamente accatastato in D/10 pur non avendone più i requisiti, la cuidestinazione edificatoria era da ritenersi ormai incompatibile con qualsiasi altradestinazione, agricola o pertinenziale, non potendosi più considerare fabbricatorurale utilizzato per lo svolgimento dell'attività agricola, come sostenuto nelricorso».Numero registro generale 6688/2025Numero sezionale 2319/2026Numero di raccolta generale 15856/2026Si trattava, quindi, di terreni (e fabbricati) agricoli che erano divenuti edificabiliData pubblicazione 23/05/2026e la circostanza trova conferma nello stesso ricorso, laddove si assume che sitrattava di omessa dichiarazione di terreni edificabili.In proposito, il Collegio intende ribadire che l'onere dichiarativo della variazionedegli elementi di imposizione previsto, per l'ICI, dall'art. 10, comma 4, del d.lgs.n. 504 del 1992, e per l'IMU dall'art. 13, comma 12-ter, del d.l. n. 201 del 2011,conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011 (ratione temporis applicabile), esuccessivamente dall'art. 1, comma 769, della l. n. 160 del 2019, non sussistenell'ipotesi in cui la variazione consiste nella sopravvenuta trasformazione di unterreno agricolo in area edificabile, in forza dello strumento urbanistico generaleadottato dall'ente impositore (Cass., 7 ottobre 2025, n. 26921, Rv. 676724 –02).Ne consegue il rigetto del ricorso.Va ritenuta opportuna la compensazione delle spese del giudizio, tenuto contoche la decisione si basa su un principio giurisprudenziale formatosi nel corso delgiudizio.Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; compensa integralmente, tra le parti, le spese delgiudizio; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàdell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1 — bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso il 12 marzo 2026.Il PresidenteLiberato Paolitto