CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 giugno 2023
Cassazione n. 24828/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8564/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via della [OSCURATO:PERSONA] 201 - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliatapresso l’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, Via del Tempio di Giove 21 - controricorrent e - e contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale in Roma,Via dei Portoghesi 12, è elettivamente domiciliata - controricorrente - avverso la sentenza n. 15171/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 30/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/6/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] : − [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e Agenzia delle Entrate - Riscossione per conte stare il contenuto dell ’ estratto di ruolo (di cui il «ricorrente veniva casualmente a conoscenza a seguito di un personale accesso presso gli uffici del Concessionario per la riscossione») acquisito in data 3/10/2019 e, cioè, le cartelle di pagamento risultanti da tale documento, per un importo complessivo di Euro 51.792,57 a titolo di sanzioni amministrative; segnatamente, il Bello proponeva opposizione avverso: a)Ruolo n. 15961/2013 seguito dall ’ asserita notifica in data 28.11.2014 della cartella di pagamento n. 097 2013 0261773583 000 relativa a sanzioni amministrative dell’anno 2010 ([OSCURATO:PERSONA]) per un importo di € 2.620,35; b)Ruolo n. 9283/2014 seguito dall ’ asserita notifica in data 17.8.2015 della cartella di pagamento n. 097 2014 0210814624 000 relativa a sanzioni amministrative dell’anno 2011 ([OSCURATO:PERSONA]) per un importo di € 2.625,85; c)Ruolo n. 6648/2015 seguito dall ’ asserita notifica in data 16.11.2015 della cartella di pagamento n. 097 2015 0120030936 000 relativa a sanzioni amministrative dell’anno 2011 ([OSCURATO:PERSONA]) per un importo di € 13.628,87; d)Ruolo n.13523/2015 seguito dall ’ asserita notifica in data 15.4.2016 della cartella di pagamento n. 097 2015 0188019903 000 relativa a sanzioni amministrative dell’anno 2013 ([OSCURATO:PERSONA]) per unimporto di € 7.466,54; e)Ruolo n.12943/2016 seguito dall’asserita notifica in data 13.3.2017 della cartella di pagamento n. 097 2016 0156969812 000 relativa a sanzioni amministrative dell’anno 2013 ([OSCURATO:PERSONA]) per un importo di € 2.602,16; f)Ruolo n.13114/2016 seguito dall ’ asserita notifica in data 24.4.2017 della cartella di pagamento n. 097 2016 0205930567 000 relativa a sanzioni amministrative dell’anno 2012 ([OSCURATO:PERSONA]) per un importo di € 19.813,34; g)Ruolo n.10383/2017 seguito dall ’ asserita notifica in data 1.2.2018 della cartella di pagamento n. 097 2017 0133532575 000 relativa a sanzioni amministrative dell’anno 2012 ([OSCURATO:PERSONA]) per un importo di € 3.035,66; − il Giudice di Pace di Roma, con la sentenza n. 2208 dell ’ 1/2/2021, accoglieva parzialmente l’opposizione e, in particolare, annullava la cartella n. 097 2017 0133532575 000 (sopra indicata sub g)) e dichiarava parzialmente prescritta la pretesa creditoria di cui alla cartella n. 097 2016 0205930567 000 (sopra indicata sub f)) esclusivamente in relazione al credito derivante dai verbali nn. 14100078057, 14100171469, 14100179271 e 14110100694, compensando le spese del giudizio; − [OSCURATO:PERSONA] impugnava la decisione innanzi al Tribunale di Roma, che, rilevata la formazione del giudicato in ordine alla tempestività dell’iniziativa dell’appellante, respingeva l’appello con la sentenza n. 15171 del 30/9/2021; − avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, basato su cinque motivi; − resistevano con controricorso l’ ente impositore [OSCURATO:PERSONA] e l’agente della riscossione Agenzia delle Entrate –Riscossione; − all’esito della camera di consiglio del 7 giugno 2023, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] : − l a controversia prende le mosse dalla conoscenza degli atti impugnati attraverso l’autonoma acquisizione di un estratto di ruolo da parte dell’odiernoricorrente;− c ome rilevato dalla controricorrente, sull ’ ammiss ibilità di una siffatta iniziativa processuale avverso il ruolo e la cartella di pagamento non notificati (o non validamente notificati) è intervenuto l’art. 3 bis del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 146 (introdotto dalla Legge di conversione n. 215 del 17/12/2021), che ha inserito il comma 4 bis nell ’ art. 12 del d.P.R. 29/09/1973, n. 602; − l a corretta interpretazione della citata disposizione – anche in ordine alla sua applicabilità nei giudizi pendenti e alle entrate extratributarie –è stata data da Cass., Sez. U, Sentenza n. 26283 del 06/09/2022, che ha individuato nell’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 la selezione, da parte del legislatore, di alcuni specifici interessi idonei a giustificare la tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; la carenza dello specifico interesse indicato dalla norma determina l’inammissibilità dell’impugnazione “diretta”o “anticipata”, senza con ciò comprimere o impedire la tutela “successiva”, che può esplicarsi (anche) nelle forme delle opposizioni esecutive (necessariamente, dopo che un’esecuzione forzata sia stata quantomeno minacciata); − a nche se rilevabile persino nel giudizio di legittimità, l’inammissibilità della tutela giurisdizionale anticipata (contro il contenuto dell’estratto di ruolo) al di fuori dei casi previsti dallo ius superveniensnon può comunque infrangere il giudicato già formatosi nelle ipotesi in cui il giudice di merito, senza censure delle parti, si sia positivamente espresso sulla sussistenza di un interesse idoneo a rendere ammissibile l’azione oppure, come già statuito da questa Corte (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 3812 del 08/02/2023), nel caso in cui le parti abbiano prestato acquiescenza alla decisione sul merito delle pretese creditorie e la controversia prosegua soltanto per le spese; − nella fattispecie qui in esame, costituiscono res iudicata sia l’affermazione riguardante la tempestività dell’azione svolta dal Bello, sia le statuizioni rese dal primo giudice (e non oggetto di appello da parte delle Amministrazioni) sulla cartella annullata e sui crediti dichiarati prescritti; − p er quanto concerne gli altri ruoli e le altre cartelle (dichiaratamente conosciute per tramite dell’estratto acquisito in via autonoma dal Bello), è lo stesso opponente che, con le sue impugnazioni, ha impedito la formazione del giudicato e, dunque, a norma dell’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (come interpretato da Cass., Sez. U, Sentenza n. 26283 del 06/09/2022), è necessario esaminare in questa sede la sussistenza di un interesse “qualificato”alla loro contestazione, difettando un’espressa statuizione a riguardo nei gradi di merito; − i n proposito si osserva che l ’ odierno ricorrente non ha né allegato, né dimostrato che ricorra uno (o più) degli interessi individuati dalla succitata disposizione e, conseguentemente, deve concludersi – limitatamente ai crediti, ai ruoli e alle cartelle che sono ancora oggetto del giudizio (tutti quelli sopra elencati, ad eccezione della cartella n. 097 2017 0133532575 000, suindicata sub g) , e de i crediti derivanti dai verbali nn. 14100078057, 14100171469, 14100179271 e 14110100694, riportati nella cartella n. 097 2016 0205930567 000, indicata subf) – che l ’ azione non poteva essere in iziata e proseguita (il che rende superfluo l’esame delle censure svolte col ricorso per cassazione); − consegue a quanto esposto la cassazione senza rinvio delle decisioni di merito nelle parti riguardanti i menzionati atti; − ad avviso del Collegio le spese di lite possono essere interamente compensate in ragione dello ius superveniens e della sopravvenuta interpretazione nomofilattica dell’art. 12, comma 4 bis, D.P.R. n. 602 del 1973; p.q. m. la Corte cassa senza rinvio le decisioni di merito limitatamente ai crediti, ai ruoli e alle cartelle indicati nella motivazione; compen