CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 09782/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16153/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 35, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Genova n. 88/2021, depositata il 23 marzo 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 febbraio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con unico mezzo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte d'appello di Genova ha dichiarato inammissibile — poiché tardivo — il gravame dallo stesso proposto per la riforma della decisione di primo grado che, in accoglimento della domanda della predetta, lo aveva condannato a rilasciare immobile occupato senza titolo; essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte; considerato che: con l'unico motivo il ricorrente denuncia, con riferimento dell'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 292 e 325 cod. proc. civ. in relazione all'art.433 cod. proc. civ.; sostiene che la declaratoria di inammissibilità del gravame proposto per violazione del termine di cui all'art. 325 cod. proc. civ. è errata in quanto il relativo termine aveva iniziato a decorrere non dalla notifica della sentenza di primo grado avvenuta in data 30 ottobre 2019 — come ritenuto dalla corte di merito — ma solo dalla successiva notifica della sentenza di primo grado unitamente all'ordinanza ex ad 288 cod. proc. civ. di correzione di errore materiale (ricadente nella indicazione del num. civico dell'immobile oggetto di condanna), avvenuta in data 18 novembre 2019, con la conseguenza che l'appello proposto con ricorso depositato in data in data 12 dicembre 2019 doveva considerarsi tempestivo; il motivo è inammissibile;risulta infatti inosservato l'onere di specifica indicazione dell'atto richiamato (provvedimento di correzione della sentenza di primo grado), in violazione dell'art. 366 n. 6 cod. proc. civ la censura, peraltro, avrebbe comunque dovuto considerarsi infondata; secondo pacifico indirizzo, richiamato del resto dallo stesso ricorrente, il termine per l'impugnazione di una sentenza di cui è stata chiesta la correzione decorre dalla notificazione della relativa ordinanza, ex art. 288, ultimo comma, cod. proc. civ., se con essa sono svelati errores in iudicando o in procedendo evidenziati solo dal procedimento correttivo, oppure se l'errore corretto sia tale da ingenerare un obbiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione, interferendo con la sostanza del giudicato, ovvero quando con la correzione sia stata impropriamente riformata la decisione, dando luogo a surrettizia violazione del giudicato; diversamente, l'adozione della misura correttiva non vale a riaprire o prolungare i termini di impugnazione della sentenza che sia stata oggetto di eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo, chiaramente percepibili dal contesto della decisione, in quanto risolventisi in una mera discrepanza tra il giudizio e la sua espressione (Cass. Sez. U. n. 5053 del 28/02/2017; Cass. n. 8863 del 10/04/2018; n. 22185 del 20/10/2014); nella specie il ricorrente, in disparte la rilevata inosservanza dell'onere di cui all'art. 366 n. 6 cod. proc. civ., non indica quale fosse l'indirizzo corretto, non specifica se tale errore fosse o meno ricavabile già dal contenuto dell'atto, né illustra le ragioni per cui l'errore corretto dovesse ritenersi tale da ingenerare un obbiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione, interferendo con la sostanza del giudicato; il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate come da dispositivo; va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1 -bis dello stesso art. 13; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo Così deciso in Roma il 24 febbraio 2022 Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) Lt