CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2022
Cassazione n. 22499/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Avellino ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi dieci di fld reclusione per il reato di cui all'art. 12, comma Igs. n. 286 del 1998 per aver dato alloggio a titolo oneroso, per trarne un ingiusto profitto, a [OSCURATO:PERSONA], cittadino extracomunitario privo del permesso di soggiorno, in Cervinara fino al 4 dicembre 2013. 2. Avverso il provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. 3. Successivamente il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato richiesta di trattazione cd. orale del procedimento, che è all'evidenza improponibile atteso che il rito camerale non prevede l'intervento in udienza, secondo quanto disposto dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen. Ha anche depositato memoria difensiva con cui ha insistito nelle ragioni di ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che il ricorso tenta, sotto lo schermo del travisamento della prova, di accreditare una diversa lettura del materiale probatorio per addivenire ad una alternativa ricostruzione della vicenda, operazione che non è proponibile nella sede del sindacato di mera legittimità; rilevato che la Corte di appello ha adeguatamente motivato l'affermazione della sussistenza del dolo specifico, facendo riferimento a dati inequivoci del materiale probatorio; rilevato pertanto che i motivi di ricorso sono inammissibili, ora perché estranei al novero dei vizi deducibili ora perché manifestamente infondati; tenuto pertanto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28 aprile 2022 Il co .igli-re estensore [OSCURATO:PERSONA] Il rreidente [OSCURATO:PERSONA]