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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 24512/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:[; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che si riporta al proprio ricorso e alle richieste ivi rassegnate, chiedendo altresì sentenza di annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per remissione di querela. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Venezia ha integralmente confermato la pronuncia emessa in data 24 maggio 2021 dal Tribunale di Rovigo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui agli artt. 61 n. 7 e 11, 110, 640, primo comma, cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi di ricorso: - violazione di norme processuali, relativamente all'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle sommarie informazioni testimoniali rilasciate da [OSCURATO:PERSONA], poi valorizzate a carico dell'imputato. - inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione, in assenza di risultanze processuali che confermino la sussistenza di condotte truffaldine effettivamente poste in essere da Nlagnan. 3.

Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, il ricorrente, in limine, ha fatto pervenire a questa Corte verbale di remissione di querela e di contestuale accettazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza di condanna va annullata perché il reato è estinto per intervenuta remissione della querela.

Dalla documentazione pervenuta a quest'Ufficio, si evince che la persona offesa [OSCURATO:PERSONA], presentatosi presso la [OSCURATO:PERSONA] di Rovigo il 4 novembre 2022, ha rimesso la querela a suo tempo presentata contro [OSCURATO:PERSONA].

Quest'ultimo, nello stesso contesto, ha accettato la remissione.

2. Il delitto di truffa, all'esito delle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 1, lett. o), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è procedibile d'ufficio solo nei casi - non ravvisabili nel presente procedimento - in cui ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'art. 640, secondo comma, cod. pen. ovvero altre circostanze ad effetto speciale, diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace per età o infermità.

3. Da ciò consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione della querela, non ravvisandosi, da un'analisi delle sentenze di merito, elementi tali da fondare una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129, secondo comma, cod. pen.

Il ricorrente, querelato, va condannato al pagamento delle spese processuali, non essendosi diversamente convenuto (art. 340, comma 4, cod. proc. pen.).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:[; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che si riporta al proprio ricorso e alle richieste ivi rassegnate, chiedendo altresì sentenza di annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per remissione di querela. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Venezia ha integralmente confermato la pronuncia emessa in data 24 maggio 2021 dal Tribunale di Rovigo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui agli artt. 61 n. 7 e 11, 110, 640, primo comma, cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi di ricorso: - violazione di norme processuali, relativamente all'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle sommarie informazioni testimoniali rilasciate da [OSCURATO:PERSONA], poi valorizzate a carico dell'imputato. - inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione, in assenza di risultanze processuali che confermino la sussistenza di condotte truffaldine effettivamente poste in essere da Nlagnan. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, il ricorrente, in limine, ha fatto pervenire a questa Corte verbale di remissione di querela e di contestuale accettazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza di condanna va annullata perché il reato è estinto per intervenuta remissione della querela. Dalla documentazione pervenuta a quest'Ufficio, si evince che la persona offesa [OSCURATO:PERSONA], presentatosi presso la [OSCURATO:PERSONA] di Rovigo il 4 novembre 2022, ha rimesso la querela a suo tempo presentata contro [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultimo, nello stesso contesto, ha accettato la remissione. 2. Il delitto di truffa, all'esito delle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 1, lett. o), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è procedibile d'ufficio solo nei casi - non ravvisabili nel presente procedimento - in cui ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'art. 640, secondo comma, cod. pen. ovvero altre circostanze ad effetto speciale, diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace per età o infermità. 3. Da ciò consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione della querela, non ravvisandosi, da un'analisi delle sentenze di merito, elementi tali da fondare una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129, secondo comma, cod. pen. Il ricorrente, querelato, va condannato al pagamento delle spese processuali, non essendosi diversamente convenuto (art. 340, comma 4, cod. proc. pen.). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese p
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