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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 15646/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

025 della Corte d'appello di NapoliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 18 novembre 2025 la Corte di appello di Napoli haconfermato la sentenza del Tribunale di Nola che aveva condannato GiuseppeAndrea [OSCURATO:PERSONA], a pena di giustizia, per i reati di bancarotta distrattiva edocumentale, commessi nella qualità di socio accomandatario della società“[OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA]” dichiarata fallitanel gennaio 2016.2.

L’imputato ha proposto ricorso con atto a firma dal suo difensore.2.1.Con unico motivo denuncia violazione degli artt. 178 e 179 in relazioneagli artt. 157 e 159 cod. proc. pen., perché giudicato in assenza nonostantel'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e delsuccessivo decreto di rinvio a giudizio.

Deduce, in particolare, che la notificadell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare è stata effettuata, in data 15luglio 2020, alla madre dell'imputato, non convivente e residente in luogodiverso, in assenza peraltro di elezione o dichiarazione di domicilio; la residenzadella madre è in Casalnuovo, via Virnicchi 269, mentre l’imputato risiedeva,all’epoca della notifica, in Casalnuovo, corso Umberto n.535; tale notifica deveritenersi nulla in quanto eseguita in violazione delle disposizioni contenutenell’art. 157, commi 1,2 e 8, cod. proc. pen.Rileva, altresì, che la notifica del decreto che dispone il giudizio risultaeseguita presso il difensore d’ufficio, ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis,cod.proc.pen.; che ha avuto conoscenza della definizione del giudizio di primogrado solo all’esito dello stesso, avendo contattato soltanto dopo il difensored’ufficio a causa di problemi personali.Si duole della violazione degli artt. 159, nella formulazione vigente all’epocadei fatti, e 420, comma 2, cod.proc.pen.e si riporta all’insegnamento espressodalle Sezioni Unite, con sentenza n.7697/2017 e del 9 luglio 2003.3.Il Procuratore generale ha concluso, con requisitoria scritta, chiedendol’annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla recidiva e alladeterminazione della pena.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato.1.Il ricorrente si duole, con primo motivo, della nullità della notificadell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare.

La censura è fondata.Dagli atti trasmessi a questa Corte, al cui esame diretto il Collegio puòaccedere in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez.

U, n. 42792del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), risulta che:- l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare risulta emesso in data 3 luglio2019;- sono stati effettuati più tentativi di notifica non andati a buon fine in quantoil [OSCURATO:PERSONA] risultava trasferito altrove e, in data 31 ottobre 2019 il Comune diCasalnuovo attestava essere in corso “una procedura di cancellazione perirreperibilità”;- a seguito di plurimi rinvii dovuti all’omessa notifica dell’avviso di fissazionedell’udienza preliminare all’imputato, all’udienza del 15 dicembre 2020,rilevata la regolarità della notifica, si disponeva procedersi in assenzadell’imputato ed il rinvio a giudizio del medesimo;- dalla lettura delle sentenze di merito, e dalle stesse deduzioni difensive,risultando non trasmessa alcuna documentazione in proposito purespressamente sollecitata, si desume che la notifica dell’avviso di fissazionedell’udienza preliminare risulta eseguita in data 15 luglio 2020 medianteconsegna a mani della madre dell’imputato, [OSCURATO:PERSONA] residente inCasalnuovo, via Virnicchi 269, in luogo diverso dall’imputato, residente inCasalnuovo, corso Umberto n. 535, senza alcuna attestazione di esistenza di unrapporto di convivenza tra i suddetti.Infine, deve aggiungersi che dalla lettura dei verbali di causa relativi al giudiziodi primo grado risulta che il difensore di ufficio non ha partecipato al processodi primo grado.2.Il rilevato vizio di notifica, dando luogo a obiettiva incertezza sullaeffettiva presa di conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, si traduce in unacausa di nullità che, riflettendosi sulla validità della citazione, ha valore assolutoe deve essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento ai sensi dell'art.179 c.p.p.Deve considerarsi, invero, che, secondo gli orientamenti delle Sezioni Unitedi questa Corte, in tema di notificazione della citazione dell'imputato, ricorre lanullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. quando lastessa sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse daquelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'attoda parte dell'imputato, mentre non ricorre nei casi in cui vi sia stataesclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, allaquale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen.(Sez.

U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 269028; Sez.

U, n.119 del 27/10/2004, 4 k dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539; Sez. 5, Sentenza n.4652 del 16/10/2017, dep. 2018, Rv. 272276 - 01).Come chiarito dalle Sezioni Unite, peraltro, anche l'omessa notificaall'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare configuraun'ipotesi di nullità assoluta ed insanabile, rilevabile d'ufficio in ogni stato egrado del procedimento equiparabile all'omessa citazione dell'imputato (Sez.

U,n. 7697 del 24/11/2016 Rv. 269027 – 01: in motivazione, la Corte ha precisatoche la sanzione processuale di cui all'art. 179 cod. proc. pen. deve essereriferita non già alla sola citazione in giudizio in senso stretto, ma anche aquell'insieme di adempimenti che consente all'imputato, all'indagato o alcondannato di partecipare ad una fase processuale che si conclude con unadecisione).2.1.Occorre, inoltre, ricordare che, ai sensi dell’art. 157, comma 1, cod.proc.pen., con previsione rimasta immutata anche a seguito della modificaintrodotta dall'art. 10 d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 la prima notificazioneall'imputato non detenuto è eseguita mediante consegna di copia alla personae, qualora non risulti possibile consegnare personalmente la copia, la stessapuò essere eseguita nella casa di abitazione, o nel luogo in cui l'imputatoesercita abitualmente l'attività lavorativa, mediante consegna ad una personache conviva anche temporaneamente.Secondo l’insegnamento di questa Corte, l'attestazione compiutadall'ufficiale giudiziario che la notifica "è avvenuta a mani di persona conviventecon il destinatario" prevale sulle risultanze, eventualmente discordanti, dellecertificazioni anagrafiche anche laddove la produzione di un certificatoanagrafico di residenza in un luogo diverso da quello in cui è avvenuta lanotifica attesti la differenza tra il luogo di residenza dell'imputato e quello delsoggetto dichiaratosi con lui convivente" (Sez. 5, n. 12367 del 20/02/2025,Rv. 287765 – 01; Sez. 3, n. 229 del 28/06/2017, dep. 2018, Z, Rv. 272092;Sez. 5, n. 38578 del 04/06/2014, Salvatore, Rv. 262222).Ciò sul presupposto che l’attestazione dell'ufficiale giudiziario, contenutanella relata di notifica, circa il rapporto di convivenza tra il destinatario dellamedesima e il consegnatario dell'atto, proprio perché basata su un'altruiindicazione e non frutto di attività d'indagine del notificante, prevale sullerisultanze, eventualmente discordanti, delle certificazioni anagrafiche e, in ognicaso, è compatibile anche con la veridicità di esse, in considerazione della noncoincidenza concettuale tra "convivenza" e "coabitazione" nonché del possibilecarattere solo temporaneo della prima.2.2.

Tuttavia, nella fattispecie in esame, la presunzione di conoscenzadell’avviso da parte dell’imputato risulta fondata soltanto sulla sussistenza diuno stretto vincolo familiare con il prenditore dell'atto, senza alcuna parallelaquest’ultimo e l’imputato.La trattazione del processo, nonostante l'assenza del difensore d’ufficio, cherisulta, peraltro, sempre essere stato sostituito ai sensi dell’art. 97, comma 4,cod. proc.pen. ha determinato una nullità assoluta degli atti successivamentecompiuti, ivi compresa la sentenza, ai sensi dell'art. 178, comma primo, lett. c)e 179, comma primo, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 42333 del 28/09/2023,Rv. 285301 – 01).La sentenza va dunque annullata, così come quella di primo grado, e gli attitrasmessi al Tribunale di Nola per nuovo giudizio.L’accoglimento della censura in esame esime dalla delibazione dell’ulterioredoglianza concernente l’omessa notifica del decreto che dispone il giudizio.3.In conclusione la sentenza impugnata e la sentenza di primo gradodevono essere annullate con trasmissione degli atti al Tribunale di Nola perl’ulteriore corso.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado,disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Nola per l'ulteriore corso.Così è deciso, 18/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
025 della Corte d'appello di NapoliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 18 novembre 2025 la Corte di appello di Napoli haconfermato la sentenza del Tribunale di Nola che aveva condannato GiuseppeAndrea [OSCURATO:PERSONA], a pena di giustizia, per i reati di bancarotta distrattiva edocumentale, commessi nella qualità di socio accomandatario della società“[OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA]” dichiarata fallitanel gennaio 2016.2. L’imputato ha proposto ricorso con atto a firma dal suo difensore.2.1.Con unico motivo denuncia violazione degli artt. 178 e 179 in relazioneagli artt. 157 e 159 cod. proc. pen., perché giudicato in assenza nonostantel'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e delsuccessivo decreto di rinvio a giudizio. Deduce, in particolare, che la notificadell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare è stata effettuata, in data 15luglio 2020, alla madre dell'imputato, non convivente e residente in luogodiverso, in assenza peraltro di elezione o dichiarazione di domicilio; la residenzadella madre è in Casalnuovo, via Virnicchi 269, mentre l’imputato risiedeva,all’epoca della notifica, in Casalnuovo, corso Umberto n.535; tale notifica deveritenersi nulla in quanto eseguita in violazione delle disposizioni contenutenell’art. 157, commi 1,2 e 8, cod. proc. pen.Rileva, altresì, che la notifica del decreto che dispone il giudizio risultaeseguita presso il difensore d’ufficio, ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis,cod.proc.pen.; che ha avuto conoscenza della definizione del giudizio di primogrado solo all’esito dello stesso, avendo contattato soltanto dopo il difensored’ufficio a causa di problemi personali.Si duole della violazione degli artt. 159, nella formulazione vigente all’epocadei fatti, e 420, comma 2, cod.proc.pen.e si riporta all’insegnamento espressodalle Sezioni Unite, con sentenza n.7697/2017 e del 9 luglio 2003.3.Il Procuratore generale ha concluso, con requisitoria scritta, chiedendol’annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla recidiva e alladeterminazione della pena.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato.1.Il ricorrente si duole, con primo motivo, della nullità della notificadell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare. La censura è fondata.Dagli atti trasmessi a questa Corte, al cui esame diretto il Collegio puòaccedere in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez. U, n. 42792del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), risulta che:- l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare risulta emesso in data 3 luglio2019;- sono stati effettuati più tentativi di notifica non andati a buon fine in quantoil [OSCURATO:PERSONA] risultava trasferito altrove e, in data 31 ottobre 2019 il Comune diCasalnuovo attestava essere in corso “una procedura di cancellazione perirreperibilità”;- a seguito di plurimi rinvii dovuti all’omessa notifica dell’avviso di fissazionedell’udienza preliminare all’imputato, all’udienza del 15 dicembre 2020,rilevata la regolarità della notifica, si disponeva procedersi in assenzadell’imputato ed il rinvio a giudizio del medesimo;- dalla lettura delle sentenze di merito, e dalle stesse deduzioni difensive,risultando non trasmessa alcuna documentazione in proposito purespressamente sollecitata, si desume che la notifica dell’avviso di fissazionedell’udienza preliminare risulta eseguita in data 15 luglio 2020 medianteconsegna a mani della madre dell’imputato, [OSCURATO:PERSONA] residente inCasalnuovo, via Virnicchi 269, in luogo diverso dall’imputato, residente inCasalnuovo, corso Umberto n. 535, senza alcuna attestazione di esistenza di unrapporto di convivenza tra i suddetti.Infine, deve aggiungersi che dalla lettura dei verbali di causa relativi al giudiziodi primo grado risulta che il difensore di ufficio non ha partecipato al processodi primo grado.2.Il rilevato vizio di notifica, dando luogo a obiettiva incertezza sullaeffettiva presa di conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, si traduce in unacausa di nullità che, riflettendosi sulla validità della citazione, ha valore assolutoe deve essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento ai sensi dell'art.179 c.p.p.Deve considerarsi, invero, che, secondo gli orientamenti delle Sezioni Unitedi questa Corte, in tema di notificazione della citazione dell'imputato, ricorre lanullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. quando lastessa sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse daquelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'attoda parte dell'imputato, mentre non ricorre nei casi in cui vi sia stataesclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, allaquale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen.(Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 269028; Sez. U, n.119 del 27/10/2004, 4 k dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539; Sez. 5, Sentenza n.4652 del 16/10/2017, dep. 2018, Rv. 272276 - 01).Come chiarito dalle Sezioni Unite, peraltro, anche l'omessa notificaall'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare configuraun'ipotesi di nullità assoluta ed insanabile, rilevabile d'ufficio in ogni stato egrado del procedimento equiparabile all'omessa citazione dell'imputato (Sez. U,n. 7697 del 24/11/2016 Rv. 269027 – 01: in motivazione, la Corte ha precisatoche la sanzione processuale di cui all'art. 179 cod. proc. pen. deve essereriferita non già alla sola citazione in giudizio in senso stretto, ma anche aquell'insieme di adempimenti che consente all'imputato, all'indagato o alcondannato di partecipare ad una fase processuale che si conclude con unadecisione).2.1.Occorre, inoltre, ricordare che, ai sensi dell’art. 157, comma 1, cod.proc.pen., con previsione rimasta immutata anche a seguito della modificaintrodotta dall'art. 10 d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 la prima notificazioneall'imputato non detenuto è eseguita mediante consegna di copia alla personae, qualora non risulti possibile consegnare personalmente la copia, la stessapuò essere eseguita nella casa di abitazione, o nel luogo in cui l'imputatoesercita abitualmente l'attività lavorativa, mediante consegna ad una personache conviva anche temporaneamente.Secondo l’insegnamento di questa Corte, l'attestazione compiutadall'ufficiale giudiziario che la notifica "è avvenuta a mani di persona conviventecon il destinatario" prevale sulle risultanze, eventualmente discordanti, dellecertificazioni anagrafiche anche laddove la produzione di un certificatoanagrafico di residenza in un luogo diverso da quello in cui è avvenuta lanotifica attesti la differenza tra il luogo di residenza dell'imputato e quello delsoggetto dichiaratosi con lui convivente" (Sez. 5, n. 12367 del 20/02/2025,Rv. 287765 – 01; Sez. 3, n. 229 del 28/06/2017, dep. 2018, Z, Rv. 272092;Sez. 5, n. 38578 del 04/06/2014, Salvatore, Rv. 262222).Ciò sul presupposto che l’attestazione dell'ufficiale giudiziario, contenutanella relata di notifica, circa il rapporto di convivenza tra il destinatario dellamedesima e il consegnatario dell'atto, proprio perché basata su un'altruiindicazione e non frutto di attività d'indagine del notificante, prevale sullerisultanze, eventualmente discordanti, delle certificazioni anagrafiche e, in ognicaso, è compatibile anche con la veridicità di esse, in considerazione della noncoincidenza concettuale tra "convivenza" e "coabitazione" nonché del possibilecarattere solo temporaneo della prima.2.2. Tuttavia, nella fattispecie in esame, la presunzione di conoscenzadell’avviso da parte dell’imputato risulta fondata soltanto sulla sussistenza diuno stretto vincolo familiare con il prenditore dell'atto, senza alcuna parallelaquest’ultimo e l’imputato.La trattazione del processo, nonostante l'assenza del difensore d’ufficio, cherisulta, peraltro, sempre essere stato sostituito ai sensi dell’art. 97, comma 4,cod. proc.pen. ha determinato una nullità assoluta degli atti successivamentecompiuti, ivi compresa la sentenza, ai sensi dell'art. 178, comma primo, lett. c)e 179, comma primo, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 42333 del 28/09/2023,Rv. 285301 – 01).La sentenza va dunque annullata, così come quella di primo grado, e gli attitrasmessi al Tribunale di Nola per nuovo giudizio.L’accoglimento della censura in esame esime dalla delibazione dell’ulterioredoglianza concernente l’omessa notifica del decreto che dispone il giudizio.3.In conclusione la sentenza impugnata e la sentenza di primo gradodevono essere annullate con trasmissione degli atti al Tribunale di Nola perl’ulteriore corso. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado,disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Nola per l'ulteriore corso.Così è deciso, 18/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA]
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