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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45407/2023

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Bologna ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Rimini ha affermato la penale responsabilità: - del primo imputato in ordine ai reati di cui agli artt. 624 e 625, comma primo, n. 4), cod. pen. (capo A); art. 189, commi 1, 6 e 7, c.d.s. (capo B); 590 cod. pen. (capo C); - della seconda imputata in ordine al delitto di cui all'art. 378 cod. pen. (capo D); Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, comune a entrambi gli imputati, con il quale si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato atteso che la corte territoriale ha fatto buon governo del principio di diritto secondo cui, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Bologna ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Rimini ha affermato la penale responsabilità: - del primo imputato in ordine ai reati di cui agli artt. 624 e 625, comma primo, n. 4), cod. pen. (capo A); art. 189, commi 1, 6 e 7, c.d.s. (capo B); 590 cod. pen. (capo C); - della seconda imputata in ordine al delitto di cui all'art. 378 cod. pen. (capo D); Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, comune a entrambi gli imputati, con il quale si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato atteso che la corte territoriale ha fatto buon governo del principio di diritto secondo cui, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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