CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00711/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 14 OSSERVA Ritenuto che il ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen ysviluppa motivi inammissibili, perché aventi ad oggetto censure generiche e largamente teoriche, nonché critiche non consentite in sede di legittimità, oltre che manifestamente infondate; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato continuato di cui all'art. 385 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché strumentale all'alternativa rivalutazione delle fonti di prova, mentre emerge che il provvedimento impugnato ha sviluppato l'accertamento dei fatti con argomentazioni giuridicamente corrette e connotate da lineare e coerente logicità sulla base dell'esauriente disamina dei dati probatori e della tesi difensiva (cfr. pagg. da 9 a 11 della sentenza impugnata). Considerato, inoltre che gli ulteriori profili dedotti, inerenti al trattamento sanzionatorio, risultano essere stati adeguatame vagliati e disattesi con argomenti giuridici dai giudic erito: sia con riferimento al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., avuto riguardo alle ripetute violazioni del vincolo custodiale, dimostranti la persistente inclinazione a delinquere del ricorrente e la abitualità della condotta; sia in relazione all'omessa concessione delle circostanze generiche, in mancanza di elementi valutabili positivamente e in presenza di elementi di carattere ostativo, legittimamente tratti dall'art. 133 cod. pen.; chet dag ultimo/ sull'impossibilità di una ulteriore mitigazione della pena, a fronte tra l'altro di censure di appello prive di specificità e tenuto conto anche della entità della pena base (pari al minimo edittale) e dell'aumento a titolo di continuazione, proporzionato dai giudici di merito alla negativa personalità del ricorrente e alla gravità dei fatti in esame; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 'Cos