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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06040/2024

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unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 1 3676 /20 2 2 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Tozzi (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE in persona del Presidente pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC:[OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l Lazio n. 5249/07/2021depositata in data 1 8 / 11 /20 2 1 , non notificata; Oggetto:cartella – notificavia PEC Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la società contribuente impugnava svariate cartelle di pagamento ad essa indirizzate della quale sosteneva esser venuta a conoscenzaa seguito della richiesta di estratto di ruolo , riferite a IRES,IRAP e IVA e ritenute alla fonte degli anni dal 2009 al 2014; - la CTP adita, dopo aver dichiarata cessata la materia del contenderecon riguardo alle cartelle definite dalla contribuente a seguitodi domanda di definizione agevolata, accoglieva i l ricors o quantoad una delle cartelle oggetto di contestazione ; - appellava l’Ufficio; - con la pronuncia qui gravata la CTR ha accolto l’impugnazione del riscossore, ritenendo legittima la notifica via PEC dell’atto impugnato emesso e trasmetto in formato PDF, indipendentementedall’avere lo stesso raggiunto lo scopo ex art.156c.p.c. - ricorre ora per cassazione, sulla base di un solo m otiv o di doglianza, la [OSCURATO:SOCIETA].; resiste con controricorso l’ Agenzia delleEntrate - riscossione ; - è in atti proposta di definizione accelerata del giudizio depositata dal C onsigliere delegato che ha conclu so per la manifesta infondatezzadell’impugnazione; - a fronte di detta proposta, parte ricorrente ha chiesto la decisione exart. 380 bis c. 2 c.p.c.; Consideratoche: - l’unico motivo di ricorso dedotto si incentra sulla violazione dell’art.3bis della L. n. 52 del 1994 e dell’art. 16 ter del d.L. n. 179del 2012, come convertito in L. n. 221 del 2012 per avere la CTR, senza rendere motivazione sufficiente sul punto e quindi senza prender posizione in ordine alla doglianza proposta, Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 erroneamenteritenuto correttamente perfezionata la notifica della cartelladi pagamento contestata ancorch è proveniente, quanto al notificante,da un indirizzo PEC differente da quello contenuto nei pubbliciregistri; - il motivo è manifestamente infondato ; - con riguardo alla censura motivazionale, la pronuncia impugnata dàin realtà chiaramente conto delle ragioni che l’hanno condotta adecisione, rendendo quindi motivazione che si colloca al di sopra del c.d.

“minimo costituzionale” (Cass.

SS.

UU. sent. n. 8053/2014); - con riguardo poi alla correttezza e legittimi tà della notifica, il motivoè parimenti completamente privo di fondamento; - come questa Corte ha recentemente statuito nella sua massima composizione nomofilattica (con la pronuncia Cass. Sez.

U, Sentenzan. 15979 del 18/05/2022 richiamata in motivazione da Cass. sez.

V – 5, Ordinanza n. 6015 del 28/02/2023 , che vi aderisce toto corde ) in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamentele proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine allaprovenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola,di cui all'art. 3 - bis, comma 1, della L. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essereutilizzato anche l'Indice di cui all'art. 6 - ter del d.lgs. n. 82 del2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema dinotifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario,cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 - a lla luce di tali consi derazioni, quindi, il ricorso è rigettato; - le spese sono regolate dalla soccombenza; - inoltre, poiché a fronte della proposta di definizione accelerata di cuisi è detto in narrativa parte ricorrente ha chiesto la decisione, ènecessario provvedere alla liquidazione delle somme dovute ex art.96 c omma 3 e c omma 4 c.p.c., come richiamati dall’art. 380 bisultimo c omma c.p.c.; - in termini, questa Corte a Sezioni Unite – in quanto in tali controversie chiamata a pronunciarsi in sede di regolamento di giurisdizione- ha reso due pronunce (Cass. Sez.

Un. 22 settembre 2023, n. 27195 e anche Cass. Sez.

Un. 27 settembre 2023, n. 27433) sostanzialmente sovrapponibili nel contenuto motivazionale, con le quali viene risolta la questione di cui si è detto; - n el ritenere che l'art. 3, comma 28, lett. g), d .

Lgs. n. 149 del 2022,a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 1, del medesimo d .

Lgs. n. 149 del 2022 contenga,nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, “una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condanna di una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96 terzocomma) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 (art. 96 quarto comma)”il Collegio ha tale qualificato tale disposizione come vera e propria codificazione di “una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temerarianel sistema processuale” ; - ne deriva quindi, alla luce della ridetta disciplina, che deve ritenersigiustificato che colui che abbia contribuito all’impegno di risorse giurisdizionali in sé limitate, nonostante una prima delibazione negativa, sostenga un costo aggiuntivo in caso di Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 confermadi detta delibazione da parte del Collegio adito ; invero detto comportamento ha limitato la possibilità della Corte di Cassazione di concentrarsi su ricorsi che invece si presentino meritevoli di un intervento nomofilattico o che, all’inverso, meritinoaccoglimento, o comunque un più attento esame ; - pertanto, oltre alle spese di lite, parte ricorrente va condannata al pagamentodella ulteriore somma ex art. 96 comma 3 c.p.c. che vieneequitativamente liquidata in euro 3.000,00, cui aggiungersi la ancora ulteriore somma di euro 2.000,00 a favore della cassa delleammende ex art. 96 c. 4 c.p.c. ; p.q.m. rigettail ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 5.800,00 oltre a spese prenotate a debito cui aggiungersi euro 3.0 00 ,00 ex art. 96 c. 3 c . p.c. in favore di parte controricorrenteoltre a euro 2.000 ex art. 96 c. 4 c.p.c. a favore della cassaammende Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quat er d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 1 3676 /20 2 2 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Tozzi (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE in persona del Presidente pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC:[OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l Lazio n. 5249/07/2021depositata in data 1 8 / 11 /20 2 1 , non notificata; Oggetto:cartella – notificavia PEC Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la società contribuente impugnava svariate cartelle di pagamento ad essa indirizzate della quale sosteneva esser venuta a conoscenzaa seguito della richiesta di estratto di ruolo , riferite a IRES,IRAP e IVA e ritenute alla fonte degli anni dal 2009 al 2014; - la CTP adita, dopo aver dichiarata cessata la materia del contenderecon riguardo alle cartelle definite dalla contribuente a seguitodi domanda di definizione agevolata, accoglieva i l ricors o quantoad una delle cartelle oggetto di contestazione ; - appellava l’Ufficio; - con la pronuncia qui gravata la CTR ha accolto l’impugnazione del riscossore, ritenendo legittima la notifica via PEC dell’atto impugnato emesso e trasmetto in formato PDF, indipendentementedall’avere lo stesso raggiunto lo scopo ex art.156c.p.c. - ricorre ora per cassazione, sulla base di un solo m otiv o di doglianza, la [OSCURATO:SOCIETA].; resiste con controricorso l’ Agenzia delleEntrate - riscossione ; - è in atti proposta di definizione accelerata del giudizio depositata dal C onsigliere delegato che ha conclu so per la manifesta infondatezzadell’impugnazione; - a fronte di detta proposta, parte ricorrente ha chiesto la decisione exart. 380 bis c. 2 c.p.c.; Consideratoche: - l’unico motivo di ricorso dedotto si incentra sulla violazione dell’art.3bis della L. n. 52 del 1994 e dell’art. 16 ter del d.L. n. 179del 2012, come convertito in L. n. 221 del 2012 per avere la CTR, senza rendere motivazione sufficiente sul punto e quindi senza prender posizione in ordine alla doglianza proposta, Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 erroneamenteritenuto correttamente perfezionata la notifica della cartelladi pagamento contestata ancorch è proveniente, quanto al notificante,da un indirizzo PEC differente da quello contenuto nei pubbliciregistri; - il motivo è manifestamente infondato ; - con riguardo alla censura motivazionale, la pronuncia impugnata dàin realtà chiaramente conto delle ragioni che l’hanno condotta adecisione, rendendo quindi motivazione che si colloca al di sopra del c.d. “minimo costituzionale” (Cass. SS. UU. sent. n. 8053/2014); - con riguardo poi alla correttezza e legittimi tà della notifica, il motivoè parimenti completamente privo di fondamento; - come questa Corte ha recentemente statuito nella sua massima composizione nomofilattica (con la pronuncia Cass. Sez. U, Sentenzan. 15979 del 18/05/2022 richiamata in motivazione da Cass. sez. V – 5, Ordinanza n. 6015 del 28/02/2023 , che vi aderisce toto corde ) in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamentele proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine allaprovenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola,di cui all'art. 3 - bis, comma 1, della L. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essereutilizzato anche l'Indice di cui all'art. 6 - ter del d.lgs. n. 82 del2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema dinotifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario,cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 - a lla luce di tali consi derazioni, quindi, il ricorso è rigettato; - le spese sono regolate dalla soccombenza; - inoltre, poiché a fronte della proposta di definizione accelerata di cuisi è detto in narrativa parte ricorrente ha chiesto la decisione, ènecessario provvedere alla liquidazione delle somme dovute ex art.96 c omma 3 e c omma 4 c.p.c., come richiamati dall’art. 380 bisultimo c omma c.p.c.; - in termini, questa Corte a Sezioni Unite – in quanto in tali controversie chiamata a pronunciarsi in sede di regolamento di giurisdizione- ha reso due pronunce (Cass. Sez. Un. 22 settembre 2023, n. 27195 e anche Cass. Sez. Un. 27 settembre 2023, n. 27433) sostanzialmente sovrapponibili nel contenuto motivazionale, con le quali viene risolta la questione di cui si è detto; - n el ritenere che l'art. 3, comma 28, lett. g), d . Lgs. n. 149 del 2022,a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 1, del medesimo d . Lgs. n. 149 del 2022 contenga,nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, “una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condanna di una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96 terzocomma) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 (art. 96 quarto comma)”il Collegio ha tale qualificato tale disposizione come vera e propria codificazione di “una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temerarianel sistema processuale” ; - ne deriva quindi, alla luce della ridetta disciplina, che deve ritenersigiustificato che colui che abbia contribuito all’impegno di risorse giurisdizionali in sé limitate, nonostante una prima delibazione negativa, sostenga un costo aggiuntivo in caso di Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 confermadi detta delibazione da parte del Collegio adito ; invero detto comportamento ha limitato la possibilità della Corte di Cassazione di concentrarsi su ricorsi che invece si presentino meritevoli di un intervento nomofilattico o che, all’inverso, meritinoaccoglimento, o comunque un più attento esame ; - pertanto, oltre alle spese di lite, parte ricorrente va condannata al pagamentodella ulteriore somma ex art. 96 comma 3 c.p.c. che vieneequitativamente liquidata in euro 3.000,00, cui aggiungersi la ancora ulteriore somma di euro 2.000,00 a favore della cassa delleammende ex art. 96 c. 4 c.p.c. ; p.q.m. rigettail ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 5.800,00 oltre a spese prenotate a debito cui aggiungersi euro 3.0 00 ,00 ex art. 96 c. 3 c . p.c. in favore di parte controricorrenteoltre a euro 2.000 ex art. 96 c. 4 c.p.c. a favore della cassaammende Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quat er d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali
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