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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 aprile 2021

Cassazione n. 28017/2021

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ecisivo non è esaustivamente proposta, non risultando dove e quando, in fase di appello, il Torre avesse prospettato la questione.

Il primo mezzo è, pertanto, inammissibile. 5.2) Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 702 quater cod. proc. civ. in punto di espunzione, e, comunque, ritenuta inammissibilità della documentazione depositata in grado di appello al fine di provare l'esistenza del rapporto professionale tra lo stesso Torre e la [OSCURATO:SOCIETA]. (documentazione costituita da modello 770 anno 2004 della [OSCURATO:SOCIETA]., oltre a due assegni emessi dalla società a favore della Gugliuzzo e di un avvocato).

Il motivo all'esame censura adeguatamente il ragionamento decisorio della Corte d'Appello.

Occorre, invero, rilevare che in primo grado la [OSCURATO:SOCIETA]. non si era costituita in giudizio, e il ragionamento decisorio della Corte territoriale, che ha sanzionato la condotta processuale del Torre per inadeguata contestazione dell'allegazione difensiva della [OSCURATO:SOCIETA]. non è corretto in punto di diritto, alla stregua dell'assetto processuale vigente, in quanto esso comporta un'estensione eccessiva del principio di eventualità, in quanto in tal modo onera l'attore in primo grado di ogni e possibile deduzione Ud. 13/04/2021 PU Cron.

R.G.N. 16360/2019; estensore: C. Valle difensiva ed allegazione probatoria.

È, invero, fondata l'affermazione decisoria che costituiva onere del Torre dimostrare che già nel 2003 egli aveva espletato attività professionale per la [OSCURATO:SOCIETA].; tuttavia, la deduzione difensiva dell'[OSCURATO:SOCIETA]. è stata avanzata soltanto in fase di appello, mentre in primo grado il Tribunale aveva ritenuto (almeno implicitamente) che la circostanza non necessitasse di prova.

Il ragionamento decisorio della Corte territoriale appare, altresì, viziato laddove restringe l'ambito di rilevanza dei documenti a fronte della deduzione da parte dell'appellante, contumace in primo grado, di allegazioni mai prima effettuate e valuta in modo frammentario la documentazione prodotta dal consulente del lavoro, senza effettuare alcun dovuto riscontro in ordine ai collegamenti esistenti tra i vari documenti.

L'accoglimento del secondo mezzo appare coerente all'affermazione di cui al principio di diritto di provenienza nomofilattica (Sez.

U n. 10790 del 2017): «Prova nuova indispensabile di cui al testo dell'art. 345, comma 3, cod. proc. civ., pre vigente rispetto alla novella di cui all'art. 54, comma 1, lett. b), d.l. n. 83 del 2012, convertito in legge n. 134 del 2012, è quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado». 6) Il ricorso deve, conformemente alle conclusioni sul punto del P.G., essere accolto.Ud. 13/04/2021 PU Cron.

R.G.N. 16360/2019; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] /4m-("q tffillw - "taio 7) La sentenza impugnata è, pertanto, cassata. 7.1) La causa è rinviata, in quanto è necessario procedere ad ulteriori accertamenti in fatto, alla Corte di Appello di Catania, in diversa composizione, che, nel procedere a rinnovato scrutinio, si atterrà a quanto in questa sede statuito e provvederà, altresì, alla regolazione delle spese anche di questa fase di legittimità. 8) L'impugnazione è, almeno parzialmente, accolta e, quindi, non deve darsi atto del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ecisivo non è esaustivamente proposta, non risultando dove e quando, in fase di appello, il Torre avesse prospettato la questione. Il primo mezzo è, pertanto, inammissibile. 5.2) Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 702 quater cod. proc. civ. in punto di espunzione, e, comunque, ritenuta inammissibilità della documentazione depositata in grado di appello al fine di provare l'esistenza del rapporto professionale tra lo stesso Torre e la [OSCURATO:SOCIETA]. (documentazione costituita da modello 770 anno 2004 della [OSCURATO:SOCIETA]., oltre a due assegni emessi dalla società a favore della Gugliuzzo e di un avvocato). Il motivo all'esame censura adeguatamente il ragionamento decisorio della Corte d'Appello. Occorre, invero, rilevare che in primo grado la [OSCURATO:SOCIETA]. non si era costituita in giudizio, e il ragionamento decisorio della Corte territoriale, che ha sanzionato la condotta processuale del Torre per inadeguata contestazione dell'allegazione difensiva della [OSCURATO:SOCIETA]. non è corretto in punto di diritto, alla stregua dell'assetto processuale vigente, in quanto esso comporta un'estensione eccessiva del principio di eventualità, in quanto in tal modo onera l'attore in primo grado di ogni e possibile deduzione Ud. 13/04/2021 PU Cron. R.G.N. 16360/2019; estensore: C. Valle difensiva ed allegazione probatoria. È, invero, fondata l'affermazione decisoria che costituiva onere del Torre dimostrare che già nel 2003 egli aveva espletato attività professionale per la [OSCURATO:SOCIETA].; tuttavia, la deduzione difensiva dell'[OSCURATO:SOCIETA]. è stata avanzata soltanto in fase di appello, mentre in primo grado il Tribunale aveva ritenuto (almeno implicitamente) che la circostanza non necessitasse di prova. Il ragionamento decisorio della Corte territoriale appare, altresì, viziato laddove restringe l'ambito di rilevanza dei documenti a fronte della deduzione da parte dell'appellante, contumace in primo grado, di allegazioni mai prima effettuate e valuta in modo frammentario la documentazione prodotta dal consulente del lavoro, senza effettuare alcun dovuto riscontro in ordine ai collegamenti esistenti tra i vari documenti. L'accoglimento del secondo mezzo appare coerente all'affermazione di cui al principio di diritto di provenienza nomofilattica (Sez. U n. 10790 del 2017): «Prova nuova indispensabile di cui al testo dell'art. 345, comma 3, cod. proc. civ., pre vigente rispetto alla novella di cui all'art. 54, comma 1, lett. b), d.l. n. 83 del 2012, convertito in legge n. 134 del 2012, è quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado». 6) Il ricorso deve, conformemente alle conclusioni sul punto del P.G., essere accolto.Ud. 13/04/2021 PU Cron. R.G.N. 16360/2019; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] /4m-("q tffillw - "taio 7) La sentenza impugnata è, pertanto, cassata. 7.1) La causa è rinviata, in quanto è necessario procedere ad ulteriori accertamenti in fatto, alla Corte di Appello di Catania, in diversa composizione, che, nel procedere a rinnovato scrutinio, si atterrà a quanto in questa sede statuito e provvederà, altresì, alla regolazione delle spese anche di questa fase di legittimità. 8) L'impugnazione è, almeno parzialmente, accolta e, quindi, non deve darsi atto del
Sentenza Cassazione n. 28017/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris