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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 luglio 1968

Cassazione n. 27933/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE di APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dei difensori dell'imputato, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Trento ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo B) e bancarotta semplice documentale e per aggravamento del dissesto (capi C e D) a lui ascritti nella qualità di amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA], società dichiarata fallita il 21 luglio 2016; mentre ha ridotto ad anni due la durata delle pene accessorie ex art. 216 u.c. legge fall.

2. Avverso l'indicata pronuncia ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando tre motivi.

2.1. Con il primo denuncia vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della bancarotta fraudolenta per distrazione in relazione alla esecuzione di prelievi dai conti correnti della fallita per complessivi euro 44.466,11.

Sostiene il ricorrente che si sarebbe trattato delle retribuzioni a lui spettanti a titolo di prestazione di lavoro subordinato.

Sul punto era stata richiesta la rinnovazione dell'istruzione mediante nuova audizione del curatore perché illustrasse la circostanza; istanza, però, non accolta dalla Corte di appello.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce analogo vizio in punto di elemento soggettivo del reato.

L'imputato, nel prelevare importi mensili di circa 1.200,00 euro nel periodo dal 28 giugno 2013 al 21 luglio 2016, non si sarebbe potuto prefigurare una diminuzione della garanzia patrimoniale della società.

2.3. Con il terzo contesta il diniego della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità.

3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. In generale va osservato che i motivi di ricorso costituiscono la riproposizione, senza elementi di novità, dei medesimi motivi di gravame, sui quali la Corte di appello si è già pronunciata, fornendo una motivazione congrua e immune da vizi logici.

3. Il primo motivo presenta diversi profili di inammissibilità.

3.1. Anzitutto era già inammissibile il motivo di appello, perché prospettato in maniera perplessa.

L'imputato giustificava i prelievi o perché rappresentavano il compenso a lui spettante in veste di amministratore o perché costituivano la retribuzione a lui dovuta a titolo di prestazione di attività lavorativa come operaio.È evidente che neppure l'imputato era in grado di indicare il titolo dei prelievi, sicché, per ciò solo, il motivo di appello era inammissibile e tale inammissibilità è rilevabile in questa sede ex art. 591, comma 4, cod. proc. pen..

3.2. In ogni caso - verosimilmente soddisfatto della risposta ottenuta sul tema dei compensi dell'amministratore (certamente non spettanti, perché mai previsti né deliberati) - l'imputato ha concentrato il ricorso per cassazione solo sulle spettanze lavorative.

In diritto va osservato che la qualità di lavoratore subordinato non è compatibile con quella di amministratore unico della società di capitali datrice di lavoro, non essendo configurabile il vincolo di subordinazione ove manchi la soggezione del prestatore a un potere sovraordinato di controllo e disciplina, escluso dalla immedesimazione in un unico soggetto della veste di esecutore della volontà sociale e di quella di unico organo competente ad esprimerla (Sez.

L, n. 1639 del 16/02/1991, Rv. 470950; Sez.

L, n. 13009 del 05/09/2003, Rv. 566593 - 01).

La giurisprudenza civile ammette tale compatibilità, nelle società di capitali (mai in quella di persone) solo alla condizione che non si tratti di amministratore unico (cfr. tra le altre Sez.

L, n. 1490 del 10/02/2000, Rv. 533703; Sez.

L, n. 21759 del 17/11/2004, Rv. 578059 - 01).

In ogni caso la censura è intrinsecamente generica, poiché: - per un verso non chiarisce quali specifiche mansioni, difformi da quelle proprie della carica sociale, avrebbe svolto l'imputato all'interno della organizzazione lavorativa della società; né spiega in termini si sarebbe manifestato il suo assoggettamento, nonostante la carica sociale rivestita, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società (Sez. 1, civ.n. 19596 del 30/09/2016, Rv. 641837 - 02); - per altro verso non indica da quali elementi, in tesi pretermessi, sarebbe emersa la prova di tale circostanza, limitandosi ad insistere sul nuovo esame del curatore, il quale, però, come ha osservato la Corte di appello, non avrebbe potuto fornire informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nella relazione ex art. 33 legge fall. e già risultanti dagli atti.

4. Il secondo motivo esula dal novero dei vizi deducibili ex art. 606 cod. proc. pen..

La censura si arresta a una mera asserzione (l'imputato non si è prefigurato che i prelievi eseguiti potessero diminuire la garanzia patrimoniale), del tutto sganciata da un confronto critico con l'impianto motivazionale della sentenza impugnata.5.

Il terzo motivo è manifestamente infondato.

La Corte di appello ha giustificato il diniego della attenuante di cui all'art. 219, comma terzo, legge fall, sul rilievo che è stata distratta la somma di oltre 44 mila euro, che, per la sua consistenza, non può connotarsi in termini di speciale tenuità.

La decisione si conforma pienamente agli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità secondo cui la speciale tenuità del danno, integrativa dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge 16 marzo 1942, n. 267, va valutata in relazione all'importo della distrazione (Sez. 5, n. 52057 del 26/11/2019, Giannone, Rv. 277658).

6. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Eu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE di APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dei difensori dell'imputato, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Trento ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo B) e bancarotta semplice documentale e per aggravamento del dissesto (capi C e D) a lui ascritti nella qualità di amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA], società dichiarata fallita il 21 luglio 2016; mentre ha ridotto ad anni due la durata delle pene accessorie ex art. 216 u.c. legge fall. 2. Avverso l'indicata pronuncia ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando tre motivi. 2.1. Con il primo denuncia vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della bancarotta fraudolenta per distrazione in relazione alla esecuzione di prelievi dai conti correnti della fallita per complessivi euro 44.466,11. Sostiene il ricorrente che si sarebbe trattato delle retribuzioni a lui spettanti a titolo di prestazione di lavoro subordinato. Sul punto era stata richiesta la rinnovazione dell'istruzione mediante nuova audizione del curatore perché illustrasse la circostanza; istanza, però, non accolta dalla Corte di appello. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce analogo vizio in punto di elemento soggettivo del reato. L'imputato, nel prelevare importi mensili di circa 1.200,00 euro nel periodo dal 28 giugno 2013 al 21 luglio 2016, non si sarebbe potuto prefigurare una diminuzione della garanzia patrimoniale della società. 2.3. Con il terzo contesta il diniego della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In generale va osservato che i motivi di ricorso costituiscono la riproposizione, senza elementi di novità, dei medesimi motivi di gravame, sui quali la Corte di appello si è già pronunciata, fornendo una motivazione congrua e immune da vizi logici. 3. Il primo motivo presenta diversi profili di inammissibilità. 3.1. Anzitutto era già inammissibile il motivo di appello, perché prospettato in maniera perplessa. L'imputato giustificava i prelievi o perché rappresentavano il compenso a lui spettante in veste di amministratore o perché costituivano la retribuzione a lui dovuta a titolo di prestazione di attività lavorativa come operaio.È evidente che neppure l'imputato era in grado di indicare il titolo dei prelievi, sicché, per ciò solo, il motivo di appello era inammissibile e tale inammissibilità è rilevabile in questa sede ex art. 591, comma 4, cod. proc. pen.. 3.2. In ogni caso - verosimilmente soddisfatto della risposta ottenuta sul tema dei compensi dell'amministratore (certamente non spettanti, perché mai previsti né deliberati) - l'imputato ha concentrato il ricorso per cassazione solo sulle spettanze lavorative. In diritto va osservato che la qualità di lavoratore subordinato non è compatibile con quella di amministratore unico della società di capitali datrice di lavoro, non essendo configurabile il vincolo di subordinazione ove manchi la soggezione del prestatore a un potere sovraordinato di controllo e disciplina, escluso dalla immedesimazione in un unico soggetto della veste di esecutore della volontà sociale e di quella di unico organo competente ad esprimerla (Sez. L, n. 1639 del 16/02/1991, Rv. 470950; Sez. L, n. 13009 del 05/09/2003, Rv. 566593 - 01). La giurisprudenza civile ammette tale compatibilità, nelle società di capitali (mai in quella di persone) solo alla condizione che non si tratti di amministratore unico (cfr. tra le altre Sez. L, n. 1490 del 10/02/2000, Rv. 533703; Sez. L, n. 21759 del 17/11/2004, Rv. 578059 - 01). In ogni caso la censura è intrinsecamente generica, poiché: - per un verso non chiarisce quali specifiche mansioni, difformi da quelle proprie della carica sociale, avrebbe svolto l'imputato all'interno della organizzazione lavorativa della società; né spiega in termini si sarebbe manifestato il suo assoggettamento, nonostante la carica sociale rivestita, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società (Sez. 1, civ.n. 19596 del 30/09/2016, Rv. 641837 - 02); - per altro verso non indica da quali elementi, in tesi pretermessi, sarebbe emersa la prova di tale circostanza, limitandosi ad insistere sul nuovo esame del curatore, il quale, però, come ha osservato la Corte di appello, non avrebbe potuto fornire informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nella relazione ex art. 33 legge fall. e già risultanti dagli atti. 4. Il secondo motivo esula dal novero dei vizi deducibili ex art. 606 cod. proc. pen.. La censura si arresta a una mera asserzione (l'imputato non si è prefigurato che i prelievi eseguiti potessero diminuire la garanzia patrimoniale), del tutto sganciata da un confronto critico con l'impianto motivazionale della sentenza impugnata.5. Il terzo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha giustificato il diniego della attenuante di cui all'art. 219, comma terzo, legge fall, sul rilievo che è stata distratta la somma di oltre 44 mila euro, che, per la sua consistenza, non può connotarsi in termini di speciale tenuità. La decisione si conforma pienamente agli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità secondo cui la speciale tenuità del danno, integrativa dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge 16 marzo 1942, n. 267, va valutata in relazione all'importo della distrazione (Sez. 5, n. 52057 del 26/11/2019, Giannone, Rv. 277658). 6. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Eu