CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 07786/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. n. 19193/2024 proposto da. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente – contro U.T.G. di AREZZO, in persona del Prefetto pro tempore , e AGENZIA delle ENTRATE, in persona del legale rappresentante p.t.; -controricorrenti – avverso la sentenza n. 303/2024 del Tribunale di Arezzo, pubblicata il 13 marzo 2024. Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti costituite; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione;atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c. -alla regolazione delle spese processuali, con conseguente condanna al pagamento delle stesse a carico della parte ricorrente che ha dato causa al procedimento, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo; P.Q.M. Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, dei compensi del presente procedimento, liquidati in complessivi euro 1.700,00, oltre eventuali spese prenotate a debito. Roma, 19 marz