CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28851/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - ricorrente – Contro [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Milano, con avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte, n. 883/19 depositata il 1° agosto 2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’Agenzia impugna la decisione d’appello che accoglieva la domanda relativa alla decorrenza degli interessi su imposte versate a titolo di IRPEG e chieste a rimborso a seguito del d.l. n. 185/2008 non già dalla data di entrata in vigore di tale disposizione, sibbene da quella dei relativi versamenti. La contribuente resiste a mezzo di controricorso. RINUNCIA L’Agenzia ha successivamente depositato atto di rinuncia cui ha fatto seguito il deposito di memorie illustrative da parte della controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1.La ricorrente Agenzia ha depositato rituale rinuncia al ricorso, prendendo atto dell’indirizzo opposto alla propria tesi assunto con la decisione n. 16206/24. La controricorrente ha aderito alla rinuncia per cui può essere pronunciata l’estinzione del giudizio. 2.In ordine alle spese la parte controricorrente insiste sul presupposto dell’esistenza di un giudicato sul punto. Le spese possono peraltro essere compensate tenuto conto del fatto che la decisione contraria sul punto è intervenuta successivamente all’instaurazione del presente giudizio. P. Q. M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Dichiara le spese integralmente compensate fra le parti. Così decis