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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 29787/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiédendo A' cc.05,,S).~1..te o pett Ytut-007(1à-0 ' [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza resa in data 23 dicembre 2020 la Corte di Appello di Milano ha dichiarato la estinzione del reato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per intervenuta prescrizione.

La contestazione mossa all'imputato riguarda una falsa (ideologicamente) lettera di assunzione che veniva allegata alla pratica relativa al 'rilascio' del titolo di soggiorno, condotta incriminata ai sensi dell'art. 5 comma 8 bis d.lgs. n.286 del 1998.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 II ricorso è teso ad ottenere il proscioglimento nel merito ai sensi dell'art.129 comma 2 cod.proc.pen. .

Si deduce violazione di legge.

In particolare il ricorrente allega due profili.

Entrambi riguardano la tipicità, nel senso che il documento sarebbe stato allegato ad una richiesta di 'rinnovo' e non di 'rilascio' del permesso di soggiorno e, al secondo motivo si pone il tema della irrilevanza della falsità ideologica, posto che la norma incriminatrice fa riferimento a condotte di contraffazione o alterazione

3. Il ricorso è fondato, in rapporto al secondo profilo dedotto. 3.1 Ed invero questa Corte di legittimità ha in più occasioni ribadito che la falsità punibile, secondo la norma incriminatrice azionata, è esclusivamente la falsità materiale.

Da ultimo : integrano il delitto previsto dall'art. 5, comma 8-bis, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 le sole condotte di falsificazione materiale, consistenti in contraffazioni o alterazioni di documenti relativi alla richiesta di emersione del lavoro di cittadini extracomunitari, allo scopo di fare ottenere loro il rilascio del permesso di soggiorno (Sez.

I n. 42441 del 21.10.2021, rv 282126).

Va pertanto disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiédendo A' cc.05,,S).~1..te o pett Ytut-007(1à-0 ' [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza resa in data 23 dicembre 2020 la Corte di Appello di Milano ha dichiarato la estinzione del reato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per intervenuta prescrizione. La contestazione mossa all'imputato riguarda una falsa (ideologicamente) lettera di assunzione che veniva allegata alla pratica relativa al 'rilascio' del titolo di soggiorno, condotta incriminata ai sensi dell'art. 5 comma 8 bis d.lgs. n.286 del 1998. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 II ricorso è teso ad ottenere il proscioglimento nel merito ai sensi dell'art.129 comma 2 cod.proc.pen. . Si deduce violazione di legge. In particolare il ricorrente allega due profili. Entrambi riguardano la tipicità, nel senso che il documento sarebbe stato allegato ad una richiesta di 'rinnovo' e non di 'rilascio' del permesso di soggiorno e, al secondo motivo si pone il tema della irrilevanza della falsità ideologica, posto che la norma incriminatrice fa riferimento a condotte di contraffazione o alterazione 3. Il ricorso è fondato, in rapporto al secondo profilo dedotto. 3.1 Ed invero questa Corte di legittimità ha in più occasioni ribadito che la falsità punibile, secondo la norma incriminatrice azionata, è esclusivamente la falsità materiale. Da ultimo : integrano il delitto previsto dall'art. 5, comma 8-bis, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 le sole condotte di falsificazione materiale, consistenti in contraffazioni o alterazioni di documenti relativi alla richiesta di emersione del lavoro di cittadini extracomunitari, allo scopo di fare ottenere loro il rilascio del permesso di soggiorno (Sez. I n. 42441 del 21.10.2021, rv 282126). Va pertanto disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così dec
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