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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 febbraio 2023

Cassazione n. 15905/2023

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13635/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex legein Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati – avverso la sentenza n. 82/2018 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 10/10/2018; Ric. 2019n. 13635 sez.

S3 - ud. 21 - 02 - 20 23 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2023 dal Cons.

Dott.[OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Nel 2013 [OSCURATO:PERSONA].

S.r.l. unipersonale intim ò alla ditta Alena di FilovaAlena sfratto per morosità in relazione ad un immobile sito in Osimo, alla via [OSCURATO:PERSONA], n . 12, oggetto di sublocazione, per omesso pagamento dei canoni da maggio 2011 a luglio 2013, per un ammontare di euro 11.884,04, di cui euro 9.829,52 per canoni ( pari ad euro 363,76al mese ) ed euro 2.062,52 per IVA , proponendo pure istanza di ingiunzione di pagamento.

L'intimante rappresentò chel'art. 14 del contratto di sublocazione stipulato tra le parti prevedeva la risoluzione di diritto in caso di mancato pagamento di canoni, previa messa in mora, effettuata mediante precedentiintimazioni di sfratto per morosità.

Si costituì la conduttrice chiedendo il rigetto della domanda ed eccependo la sussistenza di propri crediti da portare in compensazione, essendo creditrice della Diamanti C o S.r.l. per canonidi locazione di altri due immobili siti in Osimo, al corso Mazzini n. 4 e n . 9 , in comproprietà tra la medesima sub c onduttrice e Piergiorgio D iamanti e da quest'ultimo locati alla D iamanti C o .

S.r.l..

I n particolare l’ intimata dedusse l'esistenza di un proprio credito per canoni di locazione maturati e non pagati relativi al periodo aprile 2011 - luglio 201 3 pari ad euro a

9. 100, 00, oltre ad euro 167,68 per adeguamenti Istat, in relazione alla locazione dell’immobile sito in Osimo,al corso Mazzini n . 4, e di euro 147,96 , in relazione alla locazione dell'immobile sito in O s imo, a l corso Mazzini n 9; rappresentòl'esistenza di ulteri ori crediti derivanti dalle statuizioni inerenti alla separazione con il D iamanti , in virtù della sentenza n . 245/11 del T ribunale di Ancona ; contest ò , infine, il credito IVA Ric. 2019n. 13635 sez.

S3 - ud. 21 - 02 - 20 23 -3- dell’intimante per omessa emissione di fattura e per essere il pagamento soggetto ad esenzione in virtù della natura di bene strumentale dell'immobile condotto inlocazione.

Venne r igettata l'istanza di rilascio dell'immobile e disposto il mutamento del rito per il prosieguo del giudizio.

Nelle more, all’esito di altro giudizio per convalida di sfratto, fu risolto - con rilascio fiss ato per il 30 dicembre 2014 - i l contratto di locazione intercorso tra la I mmobiliare [OSCURATO:SOCIETA] S . r . l . e la società sublocatrice [OSCURATO:PERSONA]. relativo al complesso immobiliare sito in Osimo, alla via [OSCURATO:PERSONA], di cui faceva parte il bene oggetto della sublocazione in questione.

Il Tribunale di Ancona, con sentenza n. 1967 / 2014, dichiar ò cessata la materia del contendere in merito alla risoluzione del contratto di sublocazione intercorso tra le parti, in considerazione dell'intervenuta risoluzione del contratto di locazione con la Immobiliare ColomboS.r.l.; condannò la F ilova al l'immediato rilascio dell'immobile e al pagamento dei canoni di locazione, pari ad euro 350,00 mensili, oltre IVA, dal mese di maggio 2011 fino alla data di risoluzione del contratto di locazione intercorso tra I mmobiliare [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.r. l . .

Il giudice di primo grado, nella motivazione della sentenza , affermò l’ infondatezza dell'eccezione di compensazione dei crediti vantati dalla Filovanei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sul rilievo che la società unipersonale era un soggetto di diritto diverso dal socio unico; affermò, inoltre , l'infondatezza dell'eccezione di compensazione dei crediti aventi titolo da contratti di locazione stipulati da [OSCURATO:PERSONA] con D iamanti C o S r . l . aventi ad oggetto immobili di proprietà comune,per non aver la Filo va ratificato i relativi contratti ed essendo, quindi , rimasta ad essi estrane a , e Ric. 2019n. 13635 sez.

S3 - ud. 21 - 02 - 20 23 -4- pronunciò la condanna al pagamento dei canoni rimasti insoluti maggiorati di IVA in quanto contrattualmente prevista.

Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] propose appello, del quale, costituendosi, la società appellata chiese il rigetto.

La Corte di appello di Ancona , con sentenza n . 82 /2018, pubblicata in data 10 ottobre 2018, r igettò il gravame e condann ò l'appellante alle spese di quel grado.

Avverso la sentenza della Corte di merito [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione sulla base dicinque motivi.

La società intimat a e il Diamanti non ha nno svolto attività difensiva in questa sede La trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. e il Pubblico Ministero presso la Corte non ha depositato conclusioni.

Laricorrente ha depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ex art. 360. n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 345, terzo comma, e 112 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente non ammesso, richiamando l'art. 345, terzo comma, c.p.c., i documenti da lei prodotti in data 23 ottobre 2016.

Rappresenta la Filova di aver proposto appello con ricorso depositato il 21 aprile 2015 e deduce che i documenti prodotti in data 23 ( recte 22, v. sentenza impugnata e atto intitolato “produzione documentale” diretto alla Corte di appello) ottobre 2016 , come pure evidenziato in quella sede, erano tutti di formazione successiva all’appello e sostenevano l'eccezione di giudicato in ordine alla questione dei controcrediti vantati dall'attuale ricorrente nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per i canoni opposti in compensazione.

P ertanto , ad avviso della ricorrente, l'acquisizione di tali atti « era legittima , Ric. 2019n. 13635 sez.

S3 - ud. 21 - 02 - 20 23 -5- necessaria e fondamentale per arrivare alla giusta e legittima pronuncia».

1.2. Il motivo è fondato,trattandosi di documentazione - quella in questione - successiva certamente alla proposizione dell'appello , sicché ai sensi proprio del terzo comma dell'art. 345 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile nel caso di specie (Cass. n. 6590 del 14/03/2017) - secondo cui non possono essere prodotti nuovi documenti nel giudizio di appello salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile -, la produzione dei predetti documenti era pienamente ammissibile.

2. La fondatezza del primo motivo del ricorso assorbe l'esame degli ulteriori motivi proposti.

3. Va quindi accolto il primo motivo con assorbimento dell'esame dei restanti; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione.

Stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo de l ricorso , assorbiti gli altri ; cassa la sentenza impugnata in relazione al motiv o accolt o e rinvia la Ric. 2019n. 13635 sez.

S3 - ud. 21 - 02 - 20 23 -6- causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Ancona in diversa compo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13635/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex legein Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati – avverso la sentenza n. 82/2018 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 10/10/2018; Ric. 2019n. 13635 sez. S3 - ud. 21 - 02 - 20 23 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2023 dal Cons. Dott.[OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Nel 2013 [OSCURATO:PERSONA]. S.r.l. unipersonale intim ò alla ditta Alena di FilovaAlena sfratto per morosità in relazione ad un immobile sito in Osimo, alla via [OSCURATO:PERSONA], n . 12, oggetto di sublocazione, per omesso pagamento dei canoni da maggio 2011 a luglio 2013, per un ammontare di euro 11.884,04, di cui euro 9.829,52 per canoni ( pari ad euro 363,76al mese ) ed euro 2.062,52 per IVA , proponendo pure istanza di ingiunzione di pagamento. L'intimante rappresentò chel'art. 14 del contratto di sublocazione stipulato tra le parti prevedeva la risoluzione di diritto in caso di mancato pagamento di canoni, previa messa in mora, effettuata mediante precedentiintimazioni di sfratto per morosità. Si costituì la conduttrice chiedendo il rigetto della domanda ed eccependo la sussistenza di propri crediti da portare in compensazione, essendo creditrice della Diamanti C o S.r.l. per canonidi locazione di altri due immobili siti in Osimo, al corso Mazzini n. 4 e n . 9 , in comproprietà tra la medesima sub c onduttrice e Piergiorgio D iamanti e da quest'ultimo locati alla D iamanti C o . S.r.l.. I n particolare l’ intimata dedusse l'esistenza di un proprio credito per canoni di locazione maturati e non pagati relativi al periodo aprile 2011 - luglio 201 3 pari ad euro a 9. 100, 00, oltre ad euro 167,68 per adeguamenti Istat, in relazione alla locazione dell’immobile sito in Osimo,al corso Mazzini n . 4, e di euro 147,96 , in relazione alla locazione dell'immobile sito in O s imo, a l corso Mazzini n 9; rappresentòl'esistenza di ulteri ori crediti derivanti dalle statuizioni inerenti alla separazione con il D iamanti , in virtù della sentenza n . 245/11 del T ribunale di Ancona ; contest ò , infine, il credito IVA Ric. 2019n. 13635 sez. S3 - ud. 21 - 02 - 20 23 -3- dell’intimante per omessa emissione di fattura e per essere il pagamento soggetto ad esenzione in virtù della natura di bene strumentale dell'immobile condotto inlocazione. Venne r igettata l'istanza di rilascio dell'immobile e disposto il mutamento del rito per il prosieguo del giudizio. Nelle more, all’esito di altro giudizio per convalida di sfratto, fu risolto - con rilascio fiss ato per il 30 dicembre 2014 - i l contratto di locazione intercorso tra la I mmobiliare [OSCURATO:SOCIETA] S . r . l . e la società sublocatrice [OSCURATO:PERSONA]. relativo al complesso immobiliare sito in Osimo, alla via [OSCURATO:PERSONA], di cui faceva parte il bene oggetto della sublocazione in questione. Il Tribunale di Ancona, con sentenza n. 1967 / 2014, dichiar ò cessata la materia del contendere in merito alla risoluzione del contratto di sublocazione intercorso tra le parti, in considerazione dell'intervenuta risoluzione del contratto di locazione con la Immobiliare ColomboS.r.l.; condannò la F ilova al l'immediato rilascio dell'immobile e al pagamento dei canoni di locazione, pari ad euro 350,00 mensili, oltre IVA, dal mese di maggio 2011 fino alla data di risoluzione del contratto di locazione intercorso tra I mmobiliare [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.r. l . . Il giudice di primo grado, nella motivazione della sentenza , affermò l’ infondatezza dell'eccezione di compensazione dei crediti vantati dalla Filovanei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sul rilievo che la società unipersonale era un soggetto di diritto diverso dal socio unico; affermò, inoltre , l'infondatezza dell'eccezione di compensazione dei crediti aventi titolo da contratti di locazione stipulati da [OSCURATO:PERSONA] con D iamanti C o S r . l . aventi ad oggetto immobili di proprietà comune,per non aver la Filo va ratificato i relativi contratti ed essendo, quindi , rimasta ad essi estrane a , e Ric. 2019n. 13635 sez. S3 - ud. 21 - 02 - 20 23 -4- pronunciò la condanna al pagamento dei canoni rimasti insoluti maggiorati di IVA in quanto contrattualmente prevista. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] propose appello, del quale, costituendosi, la società appellata chiese il rigetto. La Corte di appello di Ancona , con sentenza n . 82 /2018, pubblicata in data 10 ottobre 2018, r igettò il gravame e condann ò l'appellante alle spese di quel grado. Avverso la sentenza della Corte di merito [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione sulla base dicinque motivi. La società intimat a e il Diamanti non ha nno svolto attività difensiva in questa sede La trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. e il Pubblico Ministero presso la Corte non ha depositato conclusioni. Laricorrente ha depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ex art. 360. n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 345, terzo comma, e 112 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente non ammesso, richiamando l'art. 345, terzo comma, c.p.c., i documenti da lei prodotti in data 23 ottobre 2016. Rappresenta la Filova di aver proposto appello con ricorso depositato il 21 aprile 2015 e deduce che i documenti prodotti in data 23 ( recte 22, v. sentenza impugnata e atto intitolato “produzione documentale” diretto alla Corte di appello) ottobre 2016 , come pure evidenziato in quella sede, erano tutti di formazione successiva all’appello e sostenevano l'eccezione di giudicato in ordine alla questione dei controcrediti vantati dall'attuale ricorrente nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per i canoni opposti in compensazione. P ertanto , ad avviso della ricorrente, l'acquisizione di tali atti « era legittima , Ric. 2019n. 13635 sez. S3 - ud. 21 - 02 - 20 23 -5- necessaria e fondamentale per arrivare alla giusta e legittima pronuncia». 1.2. Il motivo è fondato,trattandosi di documentazione - quella in questione - successiva certamente alla proposizione dell'appello , sicché ai sensi proprio del terzo comma dell'art. 345 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile nel caso di specie (Cass. n. 6590 del 14/03/2017) - secondo cui non possono essere prodotti nuovi documenti nel giudizio di appello salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile -, la produzione dei predetti documenti era pienamente ammissibile. 2. La fondatezza del primo motivo del ricorso assorbe l'esame degli ulteriori motivi proposti. 3. Va quindi accolto il primo motivo con assorbimento dell'esame dei restanti; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione. Stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo de l ricorso , assorbiti gli altri ; cassa la sentenza impugnata in relazione al motiv o accolt o e rinvia la Ric. 2019n. 13635 sez. S3 - ud. 21 - 02 - 20 23 -6- causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Ancona in diversa compo
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